Ordinanza n. 269/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 92362 del 09.12.2025 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto; nonché per quanto occorrer possa del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia dell'abilitazione all'esercizio della professione docente conseguita in Romania, nonché il conseguente provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata all'estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha concluso negativamente il procedimento di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, con riferimento a una classe di concorso, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Il diniego era fondato sulla mancanza dell'attestazione del competente Ministero romeno, denominata “Adeverinta”, recante la disciplina insegnabile, la fascia di età degli alunni e i programmi formativi completi. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del rigetto perché basato su un rilievo meramente formale, senza una concreta e individuale valutazione dei titoli formativi prodotti, tra cui i diplomi “Nivel” e le relative attestazioni. Ha inoltre rappresentato di avere prodotto parte della documentazione durante il procedimento, di avere chiesto una proroga per acquisire la restante documentazione dall'autorità romena e che la richiesta ministeriale di integrazione era stata comunicata per la prima volta diversi mesi dopo la presentazione dell'istanza, oltre i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE. Nel corso del giudizio ha depositato l'Adeverinta rilasciata dal Ministero romeno l'8 agosto 2024, con traduzione italiana, e i programmi formativi richiesti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli atti impugnati ai fini del riesame dell'istanza di riconoscimento da parte del Ministero. In sede di sommaria delibazione, il Collegio ha ritenuto non conforme ai principi elaborati dall'Adunanza Plenaria, a partire dalla sentenza n. 18/2022, un diniego fondato sul mero rilievo formale dell'assenza dell'Adeverinta, senza una valutazione concreta e individuale dell'insieme dei titoli formativi acquisiti e prodotti, diretta ad accertare i livelli di competenza professionale raggiunti. Ha inoltre valorizzato il fatto che la richiesta di integrazione documentale fosse stata comunicata tardivamente rispetto alla presentazione dell'istanza e che, nelle more del giudizio, la ricorrente avesse prodotto la documentazione mancante. È stato ravvisato un pregiudizio concreto, poiché il diniego poteva incidere sugli incarichi lavorativi presenti o futuri, condizionati al riconoscimento del titolo abilitante. La sospensione è stata disposta esclusivamente per consentire il riesame, senza definire il merito della domanda di riconoscimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica indicata nel provvedimento.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda sospensiva dopo una valutazione sommaria del fumus e del pregiudizio derivante dall'atto impugnato.
direttiva 2005/36/CE
I termini previsti per la gestione della domanda di riconoscimento e per la richiesta di integrazione documentale sono stati ritenuti rilevanti ai fini della valutazione della tardività della richiesta ministeriale.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'amministrazione non può fondare il diniego sul solo rilievo formale della mancanza di una specifica attestazione documentale, quando siano stati prodotti altri titoli e certificazioni potenzialmente idonei a comprovare la formazione acquisita.
- L'amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e individuale dell'insieme dei titoli formativi presentati dall'interessato, verificando i livelli di competenza professionale effettivamente conseguiti, anche quando la documentazione prodotta non coincida integralmente con il documento inizialmente richiesto.
- La richiesta di integrazione documentale nell'ambito del procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali deve essere formulata nel rispetto dei termini previsti dal diritto dell'Unione europea; la comunicazione tardiva può incidere sulla legittimità del diniego successivamente adottato.
- La produzione in giudizio della documentazione mancante non determina automaticamente il riconoscimento della qualifica, ma può giustificare la sospensione del diniego e l'ordine all'amministrazione di riesaminare l'istanza alla luce della documentazione acquisita.
- Ai fini della tutela cautelare, è rilevante il pregiudizio derivante dal diniego di riconoscimento di un titolo abilitante quando tale diniego sia idoneo a incidere sulla prosecuzione o sull'instaurazione di incarichi lavorativi condizionati al riconoscimento.
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