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Messaggio

Messaggio numero 3113 del 02-10-2026

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio integra la circolare INPS n. 110 del 7 ottobre 2022, chiarendo quando la regolarizzazione di contributi omessi sposta la decorrenza delle pensioni anticipate e dei trattamenti di invalidità dei lavoratori autonomi e quando, invece, non produce tale effetto. Definisce la gestione delle domande, delle rateazioni, dei versamenti correnti e a saldo, dei supplementi e delle prestazioni ai superstiti, nonché le procedure di riesame e le comunicazioni agli interessati.

Istruzioni operative INPS sullo slittamento della decorrenza delle pensioni dei lavoratori autonomi in caso di regolarizzazione contributiva successiva alla domanda.

Regolarizzazione contributiva e decorrenza delle pensioni dei lavoratori autonomi

Il messaggio fornisce ulteriori istruzioni operative per le Strutture territoriali INPS in applicazione della circolare n. 110 del 7 ottobre 2022. Chiarisce gli effetti della regolarizzazione di omissioni contributive intervenuta dopo la domanda di pensione e disciplina le principali casistiche in cui la decorrenza slitta oppure resta invariata.

Soggetti interessati e ambito di applicazione

Le indicazioni riguardano i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono compresi:

  • artigiani ed esercenti attività commerciali;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • imprenditori agricoli professionali;
  • iscritti alla Gestione separata.

La regola dello slittamento riguarda le domande di pensione anticipata e di trattamento pensionistico di invalidità quando, alla data della domanda, il requisito contributivo minimo non risulta perfezionato per omissioni relative a periodi precedenti, determinanti per il diritto, e tali omissioni sono regolarizzate dopo la domanda entro i termini di decadenza dell’azione giudiziaria. È irrilevante che l’assicurato abbia già ricevuto un avviso bonario, un avviso di addebito o una cartella esattoriale: rileva che i contributi necessari non risultassero versati alle scadenze e siano indispensabili al diritto dopo la sistemazione del conto assicurativo.

Casi in cui la decorrenza slitta

Se la contribuzione omessa è determinante per il requisito pensionistico e viene regolarizzata dopo la domanda, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo al versamento che consente di perfezionare il diritto. La medesima regola si applica quando i contributi determinanti sono oggetto di rateizzazione, amministrativa o tramite l’Agente della riscossione, e il pagamento si completa dopo la domanda.

Se il requisito contributivo non è perfezionato alla presentazione della domanda, questa deve essere respinta. Dopo la regolarizzazione, l’interessato può chiedere il riesame: la Struttura INPS liquida allora la pensione con la decorrenza successiva al versamento determinante. Se l’interessato anticipa il pagamento delle rate necessarie già al momento della domanda, non si procede al rigetto.

Casi in cui la decorrenza non slitta

Contribuzione non determinante. Se, alla data della domanda, il requisito contributivo minimo è già maturato e i contributi successivamente regolarizzati non sono necessari per il diritto, la decorrenza originaria non cambia. La regolarizzazione incide soltanto sulla misura della pensione; il maggiore importo derivante dalla ricostituzione decorre dalla decorrenza originaria, nel rispetto dei termini prescrizionali.

Contribuzione corrente con scadenza successiva alla domanda. La domanda non deve essere respinta quando il requisito non è ancora perfezionato solo perché la legge prevede una scadenza contributiva successiva alla domanda. La pratica va tenuta in evidenza e il pagamento eseguito entro la scadenza legale non determina slittamenti. Ad esempio, se un esercente commerciale presenta la domanda a marzo e completa il requisito con i contributi del primo trimestre, in scadenza il 16 maggio dello stesso anno, il pagamento entro tale data conserva la decorrenza prevista dalla disciplina generale, anche se risultano omissioni pregresse determinanti, purché il requisito si perfezioni comunque con la contribuzione corrente versata nei termini.

Per coltivatori diretti, coloni e mezzadri (CD/CM) opera la non frazionabilità del contributo annuo: i contributi, anche se riferiti ai primi mesi dell’anno, sono valorizzabili per il diritto soltanto dopo il pagamento dell’intero contributo annuale, articolato in quattro rate. Nell’esempio riportato, un coltivatore diretto che presenta domanda il 1° gennaio 2026 e necessita dell’intera contribuzione 2025 deve attendere il pagamento della quarta rata, in scadenza il 16 gennaio 2026. Se la rata è pagata entro tale termine, resta salva la decorrenza ordinaria; se è pagata oltre la scadenza, la decorrenza slitta al primo giorno del mese successivo al pagamento.

Per tutti i lavoratori autonomi, una volta garantito il pagamento integrale della sorte capitale, la presenza nell’estratto conto di debiti relativi alle sole sanzioni civili per ritardi precedenti non impedisce l’accredito dei contributi né la liquidazione della pensione, ferma la possibilità di recuperare il credito accessorio. I CD/CM possono evitare slittamenti anticipando tutte le rate dell’anno oppure pagando alle scadenze ordinarie: è sufficiente che tutti i versamenti siano effettuati entro l’ultima scadenza legale dell’anno di riferimento; il mancato rispetto delle scadenze intermedie rileva ai fini sanzionatori.

Contribuzione da determinare a saldo. Non si applica lo slittamento alle fattispecie del messaggio operativo n. 18904 del 19 novembre 2012, lettera B), in cui al momento della domanda non sono ancora noti i redditi dell’anno di liquidazione e i relativi contributi sono determinanti per il diritto. Per artigiani ed esercenti attività commerciali la domanda non va respinta: accertato il pagamento della contribuzione sul minimale, eventualmente integrata da quella dovuta sul reddito d’impresa eccedente il minimale, la pensione può essere liquidata provvisoriamente.

Se dalle verifiche reddituali basate sui dati dell’Agenzia delle Entrate emerge un contributo a saldo necessario per mantenere il diritto, la prosecuzione dell’erogazione è subordinata al pagamento del residuo. La linea che liquida la pensione segnala il debito all’Area Flussi/Gestione credito della Struttura territoriale, che ne comunica l’importo. La linea di prodotto/servizio invia quindi all’interessato o al patronato, tramite PEC o raccomandata A/R, una comunicazione che indica l’importo da pagare in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica. Per chiarimenti sulle modalità di regolarizzazione è disponibile il servizio “Comunicazione bidirezionale” nel “Cassetto previdenziale del contribuente”.

La comunicazione deve avvertire che il mancato pagamento entro il termine comporta l’annullamento, con effetto dalla decorrenza originaria, della concessione provvisoria e il recupero delle somme indebitamente erogate; resta possibile restituire tali somme a rate. La stessa procedura interfunzionale va attivata in caso di accertamento unificato dell’Agenzia delle Entrate, entro i limiti della prescrizione fiscale o contributiva, che modifichi contributi determinanti, ad esempio per effetto di uno studio di settore o di altro accertamento. Queste istruzioni si applicano anche a CD/CM e ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA o componenti di studi associati iscritti alla Gestione separata, anche quando non opera il minimale contributivo.

Altre prestazioni e situazioni particolari

Supplemento di pensione. Le omissioni regolarizzate dopo la domanda non comportano il rigetto. Il supplemento è liquidato sulla contribuzione regolarmente versata; dopo la regolarizzazione l’interessato può chiederne la ricostituzione. Il maggiore importo decorre dalla decorrenza originaria del supplemento, nel rispetto dei termini prescrizionali.

Pensione di vecchiaia e prestazioni ai superstiti. Se il lavoratore autonomo muore senza avere regolarizzato contributi pregressi determinanti per il trattamento richiesto, il suo diritto a quella pensione non può più perfezionarsi. Resta autonomo il diritto dei superstiti alla pensione indiretta sulla posizione assicurativa del dante causa. Se i contributi non sono prescritti, i superstiti possono versarli per conseguire la pensione indiretta, invece dell’indennità una tantum/per morte o per incrementare l’importo della pensione. La decorrenza della pensione indiretta segue la disciplina generale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39. Se al decesso non era perfezionato il diritto alla pensione di inabilità per carenza contributiva dovuta a omissioni, la successiva regolarizzazione può consentire, ricorrendone i presupposti, la pensione indiretta, non una pensione ai superstiti derivante da una pensione di inabilità mai perfezionata.

Regolarizzazione oltre la decadenza. Se la regolarizzazione interviene oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria, è necessaria una nuova domanda. La decorrenza viene ancorata a tale nuova istanza, previa verifica degli altri requisiti di legge.

Individuazione della data di regolarizzazione

La data rilevante è quella in cui è stato effettuato il versamento contributivo determinante per il perfezionamento del diritto. Le date e le tipologie dei pagamenti, compresi gli F24 con causali ordinarie o di recupero crediti e i versamenti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, si verificano nelle procedure:

  • “Artcowebnew” e “Gestione AVA” per artigiani ed esercenti attività commerciali;
  • “Rendicontazione Gestione Separata” e “Gestione AVA” per gli iscritti alla Gestione separata;
  • “Estratto conto agricoli” per la gestione agricola, con possibilità di consultazione anche tramite “Gestione AVA”.

Riesame e liquidazione dopo il pagamento

Dopo il versamento dei contributi necessari, chi ha ricevuto il rigetto per mancanza del requisito contributivo può chiedere il riesame della domanda. In via generale non occorre presentare una nuova domanda: la Struttura territorialmente competente liquida la pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento determinante. La nuova domanda è necessaria soltanto se la regolarizzazione è intervenuta oltre i termini di decadenza; in tal caso, la decorrenza è collegata alla nuova istanza.

Non è necessario presentare ricorso amministrativo. Se l’interessato lo presenta, l’INPS liquida comunque il trattamento dalla decorrenza successiva alla regolarizzazione e definisce il ricorso in autotutela.

Comunicazioni agli interessati

In attesa di specifiche implementazioni del provvedimento di liquidazione “TE08”, le Strutture territoriali devono informare l’interessato che la decorrenza è stata determinata considerando la data del pagamento dei contributi mancanti e determinanti per il diritto. Nei provvedimenti di reiezione per carenza del requisito contributivo è inoltre opportuno indicare l’entità della contribuzione mancante.

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