Messaggio numero 3145 del 05-10-2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce l’applicazione dei limiti di personale previsti dalla legge n. 443/1985 alle imprese del settore edile, comprese quelle di completamento e finitura, e distingue le imprese impiantistiche che operano prevalentemente nell’edilizia da quelle che svolgono prevalentemente attività diversa. Definisce l’uso dei codici di autorizzazione CA “5G”, “4X” e “5C”, le procedure dichiarative e i criteri di classificazione delle imprese con attività plurime e più matricole.
Criteri INPS per i limiti dimensionali delle imprese artigiane edili e impiantistiche e attribuzione dei codici di autorizzazione.
Limiti dimensionali delle imprese artigiane edili
Il documento chiarisce i criteri di applicazione dei limiti dimensionali stabiliti dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese artigiane edili e per alcune imprese impiantistiche. L’inquadramento dipende dall’attività concretamente esercitata e, per le imprese impiantistiche, dalla prevalenza dell’attività edilizia.
Imprese di costruzioni edili e attività affini
Ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera e), della legge n. 443/1985, le imprese di costruzioni edili possono mantenere la qualifica artigiana fino a 10 dipendenti; il limite può essere elevato a 14 se le unità lavorative aggiuntive sono apprendisti. Il documento richiama inoltre il limite specifico di non più di 5 apprendisti entro il limite ordinario di 10 dipendenti.
Ai fini del calcolo, l’INPS include nel settore edile anche le attività affini all’edilizia e quelle di completamento e finitura delle costruzioni, pur se non consistono nella costruzione in senso stretto, secondo il paragrafo 2 della circolare n. 264 del 24 dicembre 1997. A tali attività si applica il limite della lettera e), identificato dal codice di autorizzazione (CA) “5G”, anziché il limite della lettera a), associato al CA “5C”.
Di conseguenza, alle imprese classificate con i CSC da 4.13.02 a 4.13.08 deve essere attribuito il CA “5G”, con il significato di “Impresa di costruzione edile con limite di 10 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti, limite elevabile a 14 dipendenti, qualora le unità lavorative aggiuntive siano apprendisti”.
Imprese impiantistiche non prevalentemente edili
Per le imprese con CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 già contraddistinte dal CA “5G”, il limite della lettera e) non si applica quando l’attività di installazione di impianti non è svolta in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici. In tal caso le imprese ricadono nella previsione dell’articolo 4, primo comma, lettera a), della legge n. 443/1985.
Il chiarimento si fonda anche sulla risposta all’interpello n. 4 del 17 ottobre 2025 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, relativa agli obblighi verso la Cassa Edile. Le imprese che svolgono prevalentemente attività edile devono richiedere il DURC di congruità per i lavori edili realizzati in cantiere e iscriversi a una Cassa Edile/Edilcassa. Quelle che svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile devono richiedere il DURC di congruità per gli eventuali lavori edili in cantiere, ma non sono tenute all’iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa. In base a tale distinzione, le imprese impiantistiche non obbligate all’iscrizione non sono assoggettate al limite dimensionale previsto per le imprese artigiane di costruzioni edili.
Dichiarazione e aggiornamento dei codici di autorizzazione
I datori di lavoro che esercitano attività impiantistica non riconducibile in via prevalente alla costruzione di edifici e che possiedono già una matricola con CA “5G” possono presentare, dal 23 ottobre 2026, una dichiarazione di responsabilità sulle caratteristiche dell’attività svolta. La dichiarazione va trasmessa tramite lo “Smart Task” “Limiti impresa impiantistica artigiana”, nella sezione “Contatti” del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”. Come data di decorrenza della variazione va indicato il 1° luglio 2026 oppure, se successiva, la data dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione.
A seguito della dichiarazione, alla matricola è attribuito il CA “4X”, che dal 1° luglio 2026 identifica l’“Impresa di installazione impianti che non esercita in via prevalente l’attività nell’ambito delle costruzioni edili”. Tale codice consente l’attribuzione del CA “5C”, con applicazione del limite dimensionale previsto dall’articolo 4, primo comma, lettera a), della legge n. 443/1985.
Per le nuove iscrizioni, il questionario automatizzato relativo alle attività economiche riconducibili ai CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 è stato integrato con la dichiarazione di responsabilità. La sua sottoscrizione comporta l’attribuzione dei CA “4X” e “5C”.
Per le iscrizioni automatizzate rifiutate dal datore di lavoro e per quelle effettuate direttamente dalla Struttura territoriale INPS, i CA “4X” e “5C” possono essere attribuiti contestualmente al provvedimento di iscrizione solo se è presente la dichiarazione di responsabilità prevista dall’Allegato n. 1. Se la dichiarazione manca, l’operatore completa l’iscrizione attribuendo il CA “5G”; il datore di lavoro dovrà poi richiedere l’aggiornamento con lo Smart Task indicato, specificando la data dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione, che può coincidere con l’inizio dell’attività o essere successiva.
Attività plurime e più matricole
Quando un’impresa svolge attività plurime e apre più matricole nel rispetto delle disposizioni INPS richiamate nelle circolari n. 172 del 31 dicembre 2010, n. 80 del 25 giugno 2014 e n. 65 del 2 aprile 2015, l’inquadramento nel settore Artigianato può essere riconosciuto, ricorrendone i requisiti, soltanto alla matricola riferita all’attività esercitata in modo personale e professionale dal titolare o dalla maggioranza dei soci.
Le eventuali altre matricole devono essere classificate nel settore Industria o Terziario in base all’attività effettivamente svolta. Le Strutture territoriali INPS devono riclassificare le posizioni erroneamente attribuite al settore Artigianato, con decorrenza dalla data del provvedimento. Se più matricole fanno capo allo stesso codice fiscale, per verificare il limite dimensionale dell’articolo 4 della legge n. 443/1985 si considerano esclusivamente i dipendenti indicati sulla matricola classificata nel settore Artigianato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 6 ott 2026Messaggio numero 3166 del 06-10-2026
- Messaggio · 6 ott 2026Messaggio numero 3164 del 06-10-2026
- Messaggio · 7 ott 2026Messaggio numero 3179 del 07-10-2026
- Messaggio · 2 ott 2026Messaggio numero 3108 del 02-10-2026
- Messaggio · 2 ott 2026Messaggio numero 3110 del 02-10-2026
- Messaggio · 2 ott 2026Messaggio numero 3113 del 02-10-2026
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →