Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 16321/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000808 del 23.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AM12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AM12 (scuola secondaria di I grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AS12 (scuola secondaria di II grado).

Giustizia amministrativa202610058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di merito del concorso per la classe AM12, approvata dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, nella parte relativa all'attribuzione di 12,50 punti a candidati che avevano superato un precedente concorso per la classe AS12

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva di merito del concorso ordinario per la classe AM12, deducendo l'illegittima attribuzione del punteggio di 12,50 previsto dal criterio B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, a candidati che avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe AS12, relativa alla scuola secondaria di secondo grado. L'ordinanza non espone ulteriori motivi di ricorso né decide sulla fondatezza della contestazione.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento né valutato i motivi di merito. Ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, depositando la prova delle notifiche nei successivi cinque giorni. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, secondo termini e modalità indicati nell'ordinanza n. 836/2019. Ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. 68/2022

    Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

    La procedura relativa a interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR rientra nel rito previsto dall'art. 12-bis; nel caso concreto il TAR ha quindi disposto la conversione del rito e applicato le relative regole sul contraddittorio.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022

    Considerato che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Affari europei Sud Politiche di coesione e PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

    Nei giudizi soggetti alla disposizione, le amministrazioni indicate sono parti necessarie e la loro partecipazione deve essere assicurata mediante notificazione del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il ricorso riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, anche in parte, con risorse PNRR e ricade nel rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, il giudice dispone la conversione del rito e applica le specifiche regole processuali previste per tali controversie.
  • Nei giudizi soggetti all'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i ministeri indicati dalla disposizione sono parti necessarie; il giudice può ordinarne la notificazione entro un termine perentorio.
  • Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, stabilendo termini e modalità per l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.