Sentenza del 09/02/2015 n. 1139 - Comm. Trib. Prov. Milano
OBBLIGAZIONE SOLIDALE - Rappresentante diretto e rappresentante indiretto - Differente regime di responsabilità solidale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi dello spedizioniere è stata respinta. È stata ritenuta rilevante la rappresentanza indiretta risultante dalla dichiarazione doganale, con conseguente responsabilità solidale dello spedizioniere per i dazi doganali dovuti dall'importatore. L'asserita anomalia nella compilazione non è stata ritenuta sufficiente per consentire al rappresentante di qualificarsi diversamente e sottrarsi alla responsabilità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione della rappresentanza doganale indicata nella dichiarazione di importazione e la conseguente responsabilità per i dazi. Il ricorrente sosteneva che, nonostante l'indicazione del codice 3, previsto per la rappresentanza indiretta, egli avesse agito in realtà come rappresentante diretto e che tale indicazione fosse stata determinata da un'anomalia nella compilazione della dichiarazione. In caso di rappresentanza diretta, il rappresentante non risponde normalmente in solido dei dazi; nella rappresentanza indiretta, invece, il rappresentante è obbligato solidalmente con l'importatore.
Norme richiamate
Normativa doganale dell'Unione sulla rappresentanza diretta e indiretta
La rappresentanza indiretta comporta che il rappresentante agisca in nome proprio ma per conto dell'importatore e sia obbligato solidalmente al pagamento dei dazi; la rappresentanza diretta, invece, esclude ordinariamente tale responsabilità personale del rappresentante.
Disciplina della dichiarazione doganale e del codice di rappresentanza
L'indicazione del codice relativo alla rappresentanza indiretta nella dichiarazione doganale costituisce un elemento rilevante per individuare il regime applicabile. Un errore o un'anomalia non dimostrati e non formalmente rettificati non consentono di disconoscere gli effetti della dichiarazione.
Massime di principio
- Nel contenzioso doganale, la responsabilità del rappresentante dipende dalla forma di rappresentanza dichiarata e correttamente documentata, non soltanto dalla qualificazione soggettiva sostenuta successivamente dallo spedizioniere.
- Chi opera come rappresentante indiretto può essere chiamato a pagare i dazi insieme all'importatore, in regime di obbligazione solidale.
- Un errore nella compilazione della dichiarazione non elimina automaticamente la responsabilità derivante dal regime dichiarato: occorre dimostrare l'errore e procedere, ove possibile, alla sua tempestiva rettifica secondo le procedure doganali.
- Prima di presentare la dichiarazione è essenziale verificare il codice di rappresentanza, perché l'indicazione della rappresentanza indiretta può produrre conseguenze patrimoniali dirette per lo spedizioniere.
- La responsabilità solidale consente all'autorità doganale di pretendere l'intero importo dei dazi da uno qualsiasi dei coobbligati, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni.
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