Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/02/2015 n. 1139 - Comm. Trib. Prov. Milano

OBBLIGAZIONE SOLIDALE - Rappresentante diretto e rappresentante indiretto - Differente regime di responsabilità solidale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi dello spedizioniere è stata respinta. È stata ritenuta rilevante la rappresentanza indiretta risultante dalla dichiarazione doganale, con conseguente responsabilità solidale dello spedizioniere per i dazi doganali dovuti dall'importatore. L'asserita anomalia nella compilazione non è stata ritenuta sufficiente per consentire al rappresentante di qualificarsi diversamente e sottrarsi alla responsabilità.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione della rappresentanza doganale indicata nella dichiarazione di importazione e la conseguente responsabilità per i dazi. Il ricorrente sosteneva che, nonostante l'indicazione del codice 3, previsto per la rappresentanza indiretta, egli avesse agito in realtà come rappresentante diretto e che tale indicazione fosse stata determinata da un'anomalia nella compilazione della dichiarazione. In caso di rappresentanza diretta, il rappresentante non risponde normalmente in solido dei dazi; nella rappresentanza indiretta, invece, il rappresentante è obbligato solidalmente con l'importatore.

Norme richiamate

  • Normativa doganale dell'Unione sulla rappresentanza diretta e indiretta

    La rappresentanza indiretta comporta che il rappresentante agisca in nome proprio ma per conto dell'importatore e sia obbligato solidalmente al pagamento dei dazi; la rappresentanza diretta, invece, esclude ordinariamente tale responsabilità personale del rappresentante.

  • Disciplina della dichiarazione doganale e del codice di rappresentanza

    L'indicazione del codice relativo alla rappresentanza indiretta nella dichiarazione doganale costituisce un elemento rilevante per individuare il regime applicabile. Un errore o un'anomalia non dimostrati e non formalmente rettificati non consentono di disconoscere gli effetti della dichiarazione.

Massime di principio

  • Nel contenzioso doganale, la responsabilità del rappresentante dipende dalla forma di rappresentanza dichiarata e correttamente documentata, non soltanto dalla qualificazione soggettiva sostenuta successivamente dallo spedizioniere.
  • Chi opera come rappresentante indiretto può essere chiamato a pagare i dazi insieme all'importatore, in regime di obbligazione solidale.
  • Un errore nella compilazione della dichiarazione non elimina automaticamente la responsabilità derivante dal regime dichiarato: occorre dimostrare l'errore e procedere, ove possibile, alla sua tempestiva rettifica secondo le procedure doganali.
  • Prima di presentare la dichiarazione è essenziale verificare il codice di rappresentanza, perché l'indicazione della rappresentanza indiretta può produrre conseguenze patrimoniali dirette per lo spedizioniere.
  • La responsabilità solidale consente all'autorità doganale di pretendere l'intero importo dei dazi da uno qualsiasi dei coobbligati, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.