Cassazione Penale, Sentenza n. 10954/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto negativo di competenza sorto dopo che il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, il 30/08/2024 aveva trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Lecce ritenendosi incompetente e chiedendo la decisione sull'approvazione di una stima (IVG di Lecce) di un ciclomotore sottoposto a confisca con sentenza del Tribunale di Brindisi del 15/01/2016. La Corte d'appello di Lecce, invece, sosteneva che non si trattava di un incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 665 c.p.p., bensì di un mero adempimento esecutivo disciplinato dall'art. 86 disp. att. c.p.p., competenza che spettava al giudice che aveva disposto la confisca (Tribunale di Brindisi).
La decisione
Il conflitto è stato dichiarato ammissibile ai sensi dell'art. 28, comma 2, c.p.p. e, nel merito, la Corte ha stabilito che le questioni relative ad adempimenti meramente esecutivi in materia di confisca, salvo diverse disposizioni, sono di competenza del giudice che ha adottato il provvedimento ablativo. Poiché la confisca era stata disposta dal Tribunale di Brindisi e non sussistevano norme speciali derogatorie, è stata dichiarata la competenza del Tribunale di Brindisi e disposto che gli atti gli siano trasmessi.
Norme richiamate
art. 28, comma 2, cod. proc. pen.
Consentita l'ammissibilità del conflitto quando i giudici rifiutano di provvedere, determinando una stasi che può essere superata solo dalla decisione della Corte.
art. 665, cod. proc. pen.
Riferimento normativo invocato dal Tribunale di Brindisi come base per la trasmissione degli atti alla Corte d'appello; la Corte tuttavia ha ritenuto che non fosse applicabile al caso, trattandosi di mera esecuzione.
art. 86, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Corte d'appello di Lecce per sostenere che gli adempimenti esecutivi in tema di confisca sono attribuiti al giudice che ha disposto la confisca.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 41216 del 17/05/2018, Rv. 274388 — 01
Principio consolidato secondo cui, salvo disposizioni di legge diverse, le questioni concernenti adempimenti solo esecutivi in tema di confisca spettano al giudice che ha adottato il provvedimento ablativo, non al giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Nei procedimenti di confisca, quando la questione concerne esclusivamente adempimenti esecutivi (es. approvazione di stime, pratiche di distruzione/alienazione), la competenza spetta al giudice che ha disposto la confisca, salvo norma espressa in contrario.
- La distinzione tra incidente di esecuzione (art. 665 c.p.p.) e adempimenti meramente esecutivi (art. 86 disp. att. e normativa speciale) è cruciale: se la questione incide sul merito o su diritti sostanziali può configurarsi l'incidente di esecuzione; se riguarda atti esecutivi amministrativi/tecnici rimane competenza del giudice dell'ablazione.
- Quando due giudici si rifiutano di provvedere per questioni di competenza, è esperibile il conflitto di attribuzione previsto dall'art. 28 c.p.p.; la Corte chiamata a decidere risolve la stasi dichiarando la competenza.
- In caso di dubbi procedurali sulla titolarità della competenza, è preferibile che il giudice che si considera competente disponga—o richieda—la pronuncia preliminare del giudice superiore mediante i rimedi processuali (conflitto) per evitare omissioni o atti nulli.
- Verificare sempre la presenza di norme speciali che possano derogare alla regola generale: disposizioni legislative specifiche possono trasferire competenze dal giudice che ha disposto la confisca ad altro giudice (es. norme su beni speciali, sequestro amministrativo, procedure concorsuali).
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