Cassazione Civile, Sentenza n. 21906/2023 del 21/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa a una compravendita e all'applicazione di una clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.). In primo grado il Tribunale di Ragusa aveva dichiarato risolto di diritto il contratto e condannato i convenuti alla restituzione del prezzo e a una penale. La Corte d'appello di Catania, in riforma, ha ritenuto la clausola risolutiva nulla per genericità (clausola meramente di stile) e ha respinto la domanda di risoluzione del ricorrente. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, violazione delle norme processuali sull'ammissibilità di novità in appello, vizi di motivazione e errata interpretazione della clausola.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Giorgio Sortino. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'ammissibilità della deduzione in appello e alla motivazione per relationem della Corte territoriale; ha dichiarato inammissibili le censure generiche sulla presunta errata interpretazione della clausola e gli altri profili sviluppati oltre i limiti consentiti. La sentenza di appello che aveva annullato la risoluzione per genericità della clausola è confermata. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio in favore delle controricorrenti e al possibile versamento aggiuntivo del contributo unificato previsto dalla normativa.
Norme richiamate
art. 1456 c.c.
La Corte conferma che la domanda volta all'accertamento dell'avvenuta risoluzione ope legis per violazione della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c. è distinta dalla domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c.; la decisione impugnata ha valutato la genericità della clausola come causa di nullità, precludendo la risoluzione basata su di essa.
art. 1453 c.c.
Richiamato per spiegare la differenza tra domanda costitutiva ex art. 1453 c.c. (che richiede inadempimento grave e colpevole) e domanda dichiarativa di risoluzione ex art. 1456 c.c.; la Corte ha confermato che non è ammissibile qualificare ex post la domanda 1456 come domanda 1453.
art. 345 c.p.c.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la deduzione dell'inefficacia o genericità di una clausola risolutiva in appello rientra tra le 'mere difese' e non costituisce nova inammissibile ex art. 345 c.p.c.; pertanto la Corte d'appello ha correttamente esaminato tale motivo di gravame.
art. 360 c.p.c. (n. 3, n. 4, n. 5)
Norme invocate per i motivi di cassazione. La Corte ha applicato i relativi limiti: il sindacato di legittimità non consente ampia revisione di valutazioni di merito e richiede specificità e ragionamento per le censure; le cens ure di motivazione sono ammesse nei soli casi tassativi (mancanza, apparente, manifesta contraddittorietà ecc.).
art. 132 c.p.c.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto ammissibile la motivazione per relationem purché consenta di comprendere il percorso argomentativo e la riconducibilità al principio giurisprudenziale richiamato.
art. 113 c.p.c.
Citato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto le doglianze relative all'apprezzamento delle prove estranee al sindacato di legittimità se non inquadrate entro i limiti previsti per l'art. 360 c.p.c.
art. 116 c.p.c.
La Corte ha chiarito che la censura sulla valutazione della prova (art. 116) è ammissibile solo se si sostiene che il giudice abbia disatteso una specifica regola di valutazione o abbia attribuito un diverso valore legale alla risultanza probatoria; in questo caso le doglianze del ricorrente non rientravano in tali ipotesi.
art. 366 c.p.c.
Richiamato quale disposizione procedurale: ai fini dell'art. 360 n. 3, il ricorrente deve indicare le norme e fornire argomentazioni specifiche e intellegibili; la Corte ha escluso censure generiche prive di raffronto puntuale con la decisione impugnata.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. l. 176/2020)
Norma sulla trattazione in camera di consiglio senza discussione orale; la causa è stata trattata in tale forma per mancata richiesta di discussione.
art. 13 DPR 30/05/2002 n. 115, comma 1-quater
La Corte dà atto della possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, demandando all'amministrazione giudiziaria la verifica dell'effettiva debenza.
Massime di principio
- Una clausola risolutiva espressa generica e indeterminata può essere dichiarata nulla; per ottenere la risoluzione basata su una clausola è necessario che la clausola identifichi in modo sufficientemente preciso l'inadempimento che legittima la risoluzione.
- La deduzione in appello circa l'inefficacia o genericità di una clausola già azionata in primo grado può essere ammessa: tale deduzione può rientrare tra le 'mere difese' e quindi non configurare una nova inammissibile ex art. 345 c.p.c., se tende a contestare la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda iniziale.
- La domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. è ontologicamente diversa dalla domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c.; non si può reinterpretare la domanda iniziale in senso sostanziale per trasformarla nell'altra senza adeguata deduzione e senza rispettare i relativi requisiti.
- In cassazione il sindacato è limitato: le censure devono essere specifiche, con puntuale indicazione delle norme violate e comparazione ragionata con la decisione impugnata; le contestazioni meramente fattuali o valutazioni di merito sono in gran parte inammissibili.
- Per prevenire contestazioni sulla validità di clausole risolutive è opportuno redigere clausole dettagliate (descrizione dell'obbligo specifico, criteri di gravità dell'inadempimento, termini e modalità di contestazione e, se previsto, penali proporzionate) e documentare eventuali trattative e finalità economiche che giustificano la clausola.
- Quando si contestano valutazioni probatorie in sede di impugnazione, occorre inquadrare la censura nei limiti dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 360/366 c.p.c.: altrimenti il motivo rischia di essere dichiarato inammissibile.
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