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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21906/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa a una compravendita e all'applicazione di una clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.). In primo grado il Tribunale di Ragusa aveva dichiarato risolto di diritto il contratto e condannato i convenuti alla restituzione del prezzo e a una penale. La Corte d'appello di Catania, in riforma, ha ritenuto la clausola risolutiva nulla per genericità (clausola meramente di stile) e ha respinto la domanda di risoluzione del ricorrente. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, violazione delle norme processuali sull'ammissibilità di novità in appello, vizi di motivazione e errata interpretazione della clausola.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Giorgio Sortino. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'ammissibilità della deduzione in appello e alla motivazione per relationem della Corte territoriale; ha dichiarato inammissibili le censure generiche sulla presunta errata interpretazione della clausola e gli altri profili sviluppati oltre i limiti consentiti. La sentenza di appello che aveva annullato la risoluzione per genericità della clausola è confermata. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio in favore delle controricorrenti e al possibile versamento aggiuntivo del contributo unificato previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • art. 1456 c.c.

    La Corte conferma che la domanda volta all'accertamento dell'avvenuta risoluzione ope legis per violazione della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c. è distinta dalla domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c.; la decisione impugnata ha valutato la genericità della clausola come causa di nullità, precludendo la risoluzione basata su di essa.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato per spiegare la differenza tra domanda costitutiva ex art. 1453 c.c. (che richiede inadempimento grave e colpevole) e domanda dichiarativa di risoluzione ex art. 1456 c.c.; la Corte ha confermato che non è ammissibile qualificare ex post la domanda 1456 come domanda 1453.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la deduzione dell'inefficacia o genericità di una clausola risolutiva in appello rientra tra le 'mere difese' e non costituisce nova inammissibile ex art. 345 c.p.c.; pertanto la Corte d'appello ha correttamente esaminato tale motivo di gravame.

  • art. 360 c.p.c. (n. 3, n. 4, n. 5)

    Norme invocate per i motivi di cassazione. La Corte ha applicato i relativi limiti: il sindacato di legittimità non consente ampia revisione di valutazioni di merito e richiede specificità e ragionamento per le censure; le cens ure di motivazione sono ammesse nei soli casi tassativi (mancanza, apparente, manifesta contraddittorietà ecc.).

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto ammissibile la motivazione per relationem purché consenta di comprendere il percorso argomentativo e la riconducibilità al principio giurisprudenziale richiamato.

  • art. 113 c.p.c.

    Citato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto le doglianze relative all'apprezzamento delle prove estranee al sindacato di legittimità se non inquadrate entro i limiti previsti per l'art. 360 c.p.c.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ha chiarito che la censura sulla valutazione della prova (art. 116) è ammissibile solo se si sostiene che il giudice abbia disatteso una specifica regola di valutazione o abbia attribuito un diverso valore legale alla risultanza probatoria; in questo caso le doglianze del ricorrente non rientravano in tali ipotesi.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato quale disposizione procedurale: ai fini dell'art. 360 n. 3, il ricorrente deve indicare le norme e fornire argomentazioni specifiche e intellegibili; la Corte ha escluso censure generiche prive di raffronto puntuale con la decisione impugnata.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. l. 176/2020)

    Norma sulla trattazione in camera di consiglio senza discussione orale; la causa è stata trattata in tale forma per mancata richiesta di discussione.

  • art. 13 DPR 30/05/2002 n. 115, comma 1-quater

    La Corte dà atto della possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, demandando all'amministrazione giudiziaria la verifica dell'effettiva debenza.

Massime di principio

  • Una clausola risolutiva espressa generica e indeterminata può essere dichiarata nulla; per ottenere la risoluzione basata su una clausola è necessario che la clausola identifichi in modo sufficientemente preciso l'inadempimento che legittima la risoluzione.
  • La deduzione in appello circa l'inefficacia o genericità di una clausola già azionata in primo grado può essere ammessa: tale deduzione può rientrare tra le 'mere difese' e quindi non configurare una nova inammissibile ex art. 345 c.p.c., se tende a contestare la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda iniziale.
  • La domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. è ontologicamente diversa dalla domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c.; non si può reinterpretare la domanda iniziale in senso sostanziale per trasformarla nell'altra senza adeguata deduzione e senza rispettare i relativi requisiti.
  • In cassazione il sindacato è limitato: le censure devono essere specifiche, con puntuale indicazione delle norme violate e comparazione ragionata con la decisione impugnata; le contestazioni meramente fattuali o valutazioni di merito sono in gran parte inammissibili.
  • Per prevenire contestazioni sulla validità di clausole risolutive è opportuno redigere clausole dettagliate (descrizione dell'obbligo specifico, criteri di gravità dell'inadempimento, termini e modalità di contestazione e, se previsto, penali proporzionate) e documentare eventuali trattative e finalità economiche che giustificano la clausola.
  • Quando si contestano valutazioni probatorie in sede di impugnazione, occorre inquadrare la censura nei limiti dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 360/366 c.p.c.: altrimenti il motivo rischia di essere dichiarato inammissibile.

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