Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31681/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decisione insofferente della confisca del denaro in sequestro per violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale non ha motivato in ordine ai presupposti dell'art. 85‑bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avendo trattato la confisca come se fosse obbligatoria (espressione "segue per legge") senza verificare e argomentare il requisito della sproporzione tra possidenze e redditi leciti; inoltre la contestazione riguardava reati ex art. 73 (comma 5) per i quali, dato il più frequente carattere di modesta gravità e i sequestri di importo contenuto, la motivazione deve essere ancor più rigorosa. Si è rilevata anche la rilevanza della recente modifica normativa (d.l. 15/09/2023 n. 123, conv. con L. 13/11/2023 n. 159) che ha inciso sull'ambito applicativo della confisca per sproporzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia di confisca del denaro in sequestro, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Torino in diversa composizione fisica. La Corte ha censurato la mancata motivazione sui presupposti dell'art. 85‑bis (confisca per sproporzione) e ha richiamato l'esigenza di una motivazione rigorosa quando gli importi sequestrati sono modesti e il reato è quello di cui all'art. 73, comma 5. Ha dichiarato irrevocabili tutte le altre statuizioni della sentenza (pena e multa confermate).

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85-bis

    La Corte ha rilevato che il Tribunale ha richiamato l'art. 85-bis ma non ha motivato i presupposti della confisca c.d. per sproporzione; l'applicazione della norma richiede un accertamento motivato della sproporzione tra possidenze e redditi leciti, specialmente per sequestri di modesto ammontare.

  • codice penale, art. 240-bis

    La Corte ricorda che l'art. 85-bis rinviava originariamente all'art. 240-bis per la confisca per sproporzione; occorre verificare se ricorrono ipotesi di confisca obbligatoria previste dall'art. 240 (circostanze che qui non emergono).

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 (in particolare comma 5)

    Se il reato presupposto è quello di cui all'art. 73, comma 5 (tipicamente traffici di modesta gravità), la valutazione della sproporzione richiede motivazione più rigorosa e attenta, dato che gli importi sequestrati sono spesso non rilevanti.

  • decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con legge 13 novembre 2023, n. 159

    La modifica normativa ha ampliato l'ambito di applicazione della confisca per sproporzione eliminando precedenti eccezioni; la Corte afferma l'applicabilità della nuova disposizione al caso di specie perché fatto e sentenza sono successivi all'entrata in vigore.

  • codice penale, art. 200, comma primo

    La Corte richiama i limiti di applicazione retroattiva delle norme penali più favorevoli, ritenendo però applicabile la nuova regola nel caso concreto perché compatibile con i limiti dell'art. 200 c.p.

  • codice di procedura penale, art. 444

    La sentenza di primo grado era frutto di un patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; la Corte precisa i limiti di sindacabilità delle pronunce derivanti da patteggiamento quando non sono parte dell'accordo (in particolare per le misure non concordate).

  • codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis

    La Corte distingue i casi in cui la misura di sicurezza è stata concordata nel patteggiamento (sindacabile nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis) da quelli in cui non lo è, che restano sindacabili per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

  • codice di procedura penale, art. 606

    La Corte afferma che, non essendosi la misura oggetto dell'accordo, la decisione è sindacabile per vizio di motivazione secondo la disciplina generale dell'art. 606 c.p.p.

Massime di principio

  • La confisca del denaro sequestrato non può essere disposta come atto automatico senza una motivazione specifica: il giudice deve verificare e argomentare i presupposti dell'art. 85-bis (sproporzione tra possidenze e redditi leciti).
  • Quando il fatto-reato è di 'modesta gravità' (es. art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) e gli importi sequestrati sono contenuti, la motivazione a sostegno della confisca per sproporzione deve essere particolarmente rigorosa e documentata.
  • Le modifiche legislative possono ampliare l'ambito di applicazione della confisca per sproporzione; tuttavia l'applicazione della nuova norma richiede comunque il rispetto dei limiti di retroattività e una motivazione adeguata.
  • In caso di patteggiamento, se la misura (es. confisca) non fa parte dell'accordo tra le parti, la pronuncia è sindacabile in Cassazione per vizio di motivazione secondo le regole ordinarie (art. 606 c.p.p.).
  • In fase difensiva, per opporsi efficacemente a una confisca è utile documentare redditi leciti e patrimonio, contestare la sproporzione indicata dal giudice e chiedere che qualsiasi confisca sia adeguatamente motivata e quantificata.
  • Se la Corte di cassazione annulla la confisca e rinvia, il nuovo giudizio dovrà essere svolto da diversa composizione del Tribunale, e le altre statuizioni (pena, multa) possono rimanere irrevocabili se non impugnate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.