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Sentenza

Sentenza del 30/03/2016 n. 6132 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato un'imposta complementare di successione pari a Euro 2.318.930,00, relativa al rimborso di due finanziamenti infruttiferi concessi dal de cuius a società partecipate. Sostenevano che i crediti fossero già conoscibili dall'Ufficio perché risultavano dall'inventario notarile e dai bilanci societari, che non costituissero sopravvenienze imponibili, che l'accertamento con adesione avesse definito l'intera posizione e che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere impositivo. Deducevano inoltre violazione dei doveri di informazione, collaborazione e buona fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che i crediti non erano stati validamente indicati nelle dichiarazioni di successione, poiché l'unica forma idonea era quella prevista dal D.Lgs. n. 346/1990; l'indicazione delle partecipazioni societarie, dei bilanci o nell'inventario dell'eredità beneficiata non equivaleva alla dichiarazione fiscale dei crediti. Il rimborso dei finanziamenti costituiva quindi un evento sopravvenuto imponibile, soggetto a dichiarazione integrativa. L'accertamento con adesione riguardava soltanto i beni e i diritti dichiarati e non impediva il successivo recupero dei crediti omessi. L'Ufficio non era tenuto a invitare i contribuenti a integrare una dichiarazione relativa a cespiti completamente omessi. È stata altresì esclusa la decadenza dell'Amministrazione, anche in ragione della decorrenza del termine dal termine per la dichiarazione integrativa e della proroga biennale applicabile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 9.000,00 oltre spese prenotate a debito; le sanzioni erano state già ridotte al minimo dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 346/1990, art. 9

    Definisce la composizione dell'attivo ereditario; i crediti del de cuius, salvo le esclusioni tassative previste dalla legge, devono essere ricompresi nell'attivo imponibile.

  • D.Lgs. n. 346/1990, art. 12

    Prevede le categorie tassative di crediti escluse dall'attivo ereditario. I crediti oggetto della controversia non rientravano tra tali esclusioni e dovevano essere dichiarati anche se ritenuti inesigibili.

  • D.Lgs. n. 346/1990, art. 18

    Stabilisce i criteri di valutazione dei crediti, inclusi quelli infruttiferi, che concorrono alla base imponibile.

  • D.Lgs. n. 346/1990, art. 28, commi 3, 6 e 8

    "La dichiarazione nulla si considera omessa"

    La dichiarazione di successione deve essere presentata utilizzando il modello prescritto e con l'indicazione dei beni e dei diritti imponibili. Un bene non indicato non può considerarsi dichiarato per il solo fatto di risultare da documenti allegati o comunque conosciuti dall'Ufficio. Gli eventi sopravvenuti che aumentano l'imposta devono essere oggetto di dichiarazione integrativa.

  • D.Lgs. n. 346/1990, art. 27, commi 3 e 4

    Il termine per l'attività dell'Ufficio decorre, in caso di sopravvenienza imponibile, dalla scadenza del termine per la dichiarazione integrativa e non necessariamente dal pagamento dell'imposta principale.

  • D.Lgs. n. 218/1997, art. 3

    "Relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione"

    L'accertamento con adesione produce effetti soltanto sui beni e diritti effettivamente indicati e considerati nell'atto definito; non preclude il recupero di cespiti completamente omessi.

  • L. n. 212/2000, artt. 6 e 10

    I doveri di collaborazione, informazione, trasparenza e tutela della buona fede non impongono all'Ufficio di segnalare omissioni relative a cespiti mai dichiarati, soprattutto quando la loro esistenza emerga solo da verifiche successive.

  • L. n. 289/2002, art. 11

    La proroga biennale del termine di decadenza è stata ritenuta applicabile nella fattispecie, contribuendo a rendere tempestivo l'avviso notificato dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nelle imposte di successione, un bene o un credito è fiscalmente dichiarato solo se indicato nella dichiarazione presentata secondo le forme previste dalla legge; la sua presenza in inventari, bilanci o allegati non sostituisce necessariamente l'indicazione nella dichiarazione.
  • La conoscenza di fatto di un cespite da parte dell'Amministrazione non equivale, di regola, alla sua dichiarazione da parte del contribuente e non impedisce il recupero dell'imposta se il cespite è stato formalmente omesso.
  • Un credito ereditario può essere imponibile anche se ritenuto inesigibile, salvo che rientri in una specifica categoria di esclusione prevista dalla legge.
  • Il rimborso successivo di un credito non dichiarato può costituire un evento sopravvenuto autonomamente rilevante ai fini dell'imposta di successione e può far decorrere un nuovo termine per la dichiarazione integrativa e per l'accertamento.
  • L'accertamento con adesione non definisce automaticamente cespiti non indicati nell'atto o nella dichiarazione oggetto di adesione; la preclusione opera soltanto per i beni e diritti effettivamente considerati.
  • Gli obblighi di collaborazione e informazione dell'Ufficio non trasformano un'omissione totale in una semplice incompletezza documentale e non escludono l'imposizione quando il contribuente non abbia dichiarato il cespite.
  • La buona fede e la collaborazione del contribuente possono incidere sulla misura delle sanzioni, ma non eliminano di per sé l'imposta dovuta né sanano l'omessa dichiarazione.

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