Deliberazione n. 197 del 26/03/2026
Provvedimento del 26 marzo 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante annulla d'ufficio il precedente provvedimento n. 668 del 13 novembre 2025 adottato nei confronti della Regione Piemonte. L'annullamento deriva da un errore materiale interno: le memorie difensive della Regione, trasmesse nei termini e con richiesta di audizione, non erano state protocollate nel fascicolo istruttorio e quindi non erano state considerate. Il Collegio richiama gli artt. 21-octies e 21-novies della legge 241/1990 e dispone l'annullamento del provvedimento originario.
Regione Piemonte: annullamento d'ufficio del provvedimento n. 668/2025 per mancata considerazione di memorie difensive non protocollate
Annullamento d'ufficio del provvedimento n. 668/2025 nei confronti della Regione Piemonte
Il Garante per la protezione dei dati personali annulla d'ufficio il provvedimento n. 668 del 13 novembre 2025 adottato nei confronti della Regione Piemonte. L'intervento nasce dalla segnalazione della Regione circa la mancata considerazione delle proprie memorie difensive nell'istruttoria conclusa con il precedente provvedimento.
Origine e contesto del riesame
Il Collegio prende atto che, nel provvedimento del 13 novembre 2025, era stato indicato che la Regione non avesse depositato memorie difensive. La Regione ha invece rappresentato di avere trasmesso tempestivamente apposite memorie, con richiesta anche di audizione, inviandole all'indirizzo PEC dell'Autorità nel termine prescritto.
Errore materiale nella formazione del fascicolo
Dalla ricostruzione interna emerge che le memorie difensive della Regione non risultavano protocollate nel fascicolo dell'istruttoria per mero errore materiale. Per tale ragione il Garante non ha potuto tenerne conto nella decisione precedente e non ha potuto dare corso all'audizione richiesta ai sensi dell'art. 166, comma 6, del Codice privacy.
Fondamento normativo dell'annullamento
Il Collegio ritiene che la vicenda presenti i presupposti per l'annullamento d'ufficio richiamando gli artt. 21-octies e 21-novies della legge n. 241/1990. Sono inoltre richiamati la documentazione in atti e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000.
Dispositivo
Alla luce di quanto sopra, il Garante dispone l'annullamento del provvedimento del 13 novembre 2025, n. 668. Il testo non contiene una nuova decisione sul merito del reclamo originario, ma esclusivamente la rimozione dell'atto precedente per il vizio procedurale riscontrato.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto dell'annullamento
Il provvedimento del 26 marzo 2026 interviene in relazione al precedente provvedimento n. 668 del 13 novembre 2025, adottato nei confronti della Regione Piemonte nell'ambito di un'istruttoria originata da un reclamo. La Regione ha segnalato che il provvedimento precedente conteneva l'affermazione, non corretta, secondo cui non sarebbero pervenute memorie difensive.
Errore materiale nella gestione delle difese
La Regione ha prodotto memorie difensive entro i termini prescritti e ha chiesto di essere sentita, trasmettendo la documentazione all'indirizzo PEC dell'Autorità. Tali memorie, per mero errore materiale, non sono state protocollate nel fascicolo relativo all'istruttoria e non sono quindi state valutate dal Garante. Di conseguenza non ha potuto svolgersi neppure l'audizione richiesta ai sensi dell'art. 166, comma 6, del Codice.
Base giuridica dell'annullamento d'ufficio
Il Garante ritiene che, per la peculiarità della vicenda, ricorrano i presupposti per l'annullamento d'ufficio previsti dagli artt. 21-octies e 21-novies della legge n. 241/1990. Il provvedimento richiama anche la documentazione in atti e le osservazioni del segretario generale rese ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000.
Dispositivo
All'esito della rivalutazione, l'Autorità dispone l'annullamento del provvedimento del 13 novembre 2025, n. 668.
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