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Ordinanza

Ordinanza n. 7564/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

Giustizia amministrativa202603568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di rinvio, ritenendola giustificata dalla motivazione addotta, e ha fissato la discussione all’udienza pubblica del 25 febbraio 2027. Non ha definito l’appello né ha dichiarato formalmente la rinuncia. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. III, n. 8088/2025, appellata dalla ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania, Sez. III, n. 8088/2025. In vista della discussione, ha chiesto il rinvio dell’udienza pubblica per poter formalizzare la rinuncia all’appello. Il testo non specifica l’oggetto della controversia di primo grado né i motivi di appello.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante.

    La tutela dei diritti o della dignità della parte interessata giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante.

    La disposizione è richiamata quale presupposto, insieme alla disciplina nazionale, per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

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