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Risoluzione

Risoluzione n. 114 del 31/08/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, in caso di confisca definitiva di beni sequestrati, si estinguono per confusione solo i crediti erariali e non anche altri debiti come contributi previdenziali, tributi locali o diritti camerali. L’effetto estintivo riguarda i crediti maturati fino alla data del sequestro; durante il sequestro restano invece dovuti gli adempimenti dichiarativi e versamenti, con alcune distinzioni tra imposte dirette, IVA, IRAP e ritenute.

Confisca definitiva di beni sequestrati e estinzione per confusione dei crediti erariali ex art. 50 D.Lgs. 159/2011

Confisca definitiva e crediti erariali

La risoluzione affronta l’ambito applicativo dell’articolo 50, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011, secondo cui, nelle ipotesi di confisca di beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’art. 1253 c.c. Il documento chiarisce quando opera tale effetto estintivo, quali crediti vi rientrano e quali restano esclusi, distinguendo tra fase del sequestro e fase successiva alla confisca definitiva.

Quesito e situazione rappresentata

Nel caso esaminato, con provvedimento del Presidente del Tribunale del 2013 era stato disposto il sequestro anticipato, ai sensi dell’art. 22 del Codice antimafia, di:

  • un’attività commerciale Alfa;
  • la licenza dell’attività commerciale Beta.

Successivamente, nel 2015, era stata disposta la confisca definitiva dei beni sequestrati. L’amministratore giudiziario chiedeva chiarimenti sull’art. 50 del Codice antimafia, in particolare:

  • sull’ambito oggettivo della norma;
  • sull’ambito temporale dell’estinzione per confusione;
  • sulla sorte dei debiti IVA e IRPEF emersi durante l’amministrazione giudiziaria;
  • sull’applicabilità del medesimo effetto ad altri debiti, come quelli verso INPS, Camera di Commercio, INAIL e ritenute IRPEF per spese legali.

Era stato inoltre rappresentato che, nel corso dell’amministrazione giudiziaria, erano sorti debiti relativi a IVA sui canoni percepiti per la licenza Beta, IRPEF sull’utile della medesima attività, ritenute IRPEF per spese legali, nonché debiti verso Camera di Commercio e INAIL. L’amministratore aveva presentato le dichiarazioni UNICO e IVA per conto di Tizio limitandosi ai redditi prodotti dai beni sequestrati.

Soluzione interpretativa dell’istante

L’istante riteneva che, per effetto della confisca definitiva, non fossero dovuti i debiti IVA e IRPEF emergenti dalle dichiarazioni relative ai periodi interessati dall’amministrazione giudiziaria, poiché si sarebbe verificata una confusione tra soggetto attivo e soggetto passivo del rapporto tributario in capo allo Stato. Sosteneva inoltre che tale esito dovesse valere anche per altri debiti, in ragione della formulazione generale dell’art. 50 del Codice antimafia.

Parere dell’Agenzia: natura e presupposti dell’estinzione per confusione

L’Agenzia ricorda che l’art. 50, comma 2, si colloca in continuità con la precedente disciplina dell’art. 2-sexies, commi 13 e 14, della legge n. 575/1965, come modificata nel 2010. La norma disciplina una particolare estinzione dell’obbligazione tributaria, che opera quando lo Stato acquisisce beni, aziende o partecipazioni societarie per intervenuta confisca.

Perché si produca l’effetto estintivo è necessario che:

  • la confisca sia definitiva, poiché solo allora i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi ai sensi dell’art. 45 del Codice antimafia;
  • venga meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio, con riunione nello stesso soggetto, lo Stato-Erario, delle qualità di creditore e debitore ai sensi dell’art. 1253 c.c.

Il documento precisa che tale situazione si verifica, ad esempio, quando la confisca definitiva riguarda ditte individuali oppure quote di partecipazione e patrimonio aziendale nel caso di società.

Ambito oggettivo: quali crediti si estinguono

La confusione di cui all’art. 50, comma 2, si applica esclusivamente ai crediti di natura erariale. La risoluzione indica, a titolo esemplificativo, i seguenti crediti inclusi nell’effetto estintivo:

  • IRPEF;
  • IRES;
  • IVA;
  • ritenute alla fonte;
  • imposta di registro;
  • imposte ipotecaria e catastale.

Restano invece esclusi dall’effetto estintivo, tra gli altri:

  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • tributi locali;
  • diritti camerali.

Ambito temporale: crediti anteriori e successivi al sequestro

Quanto al profilo temporale, la risoluzione richiama la circolare n. 156/E del 7 agosto 2000, che aveva già ricondotto il trattamento tributario dei redditi derivanti dai beni sequestrati alla disciplina dell’eredità giacente di cui all’art. 187 del TUIR e all’art. 5-ter del D.P.R. n. 322/1998. Il fondamento di tale impostazione risiede nella provvisorietà della situazione che si crea durante il sequestro.

In pendenza di sequestro:

  • l’amministratore giudiziario opera come rappresentante in incertam personam;
  • gestisce il patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato;
  • deve presentare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta anteriore a quello in cui è stata adottata la misura cautelare, se il relativo termine non era ancora scaduto alla data di consegna dei beni;
  • deve determinare provvisoriamente il reddito dei beni sequestrati secondo il titolo I, sezione I, del TUIR, salvo il regime particolare dei beni immobili sequestrati, per i quali si applica l’art. 51, comma 3-bis, del Codice antimafia;
  • deve presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta interessati dall’amministrazione giudiziaria, con esclusione del periodo d’imposta in cui essa cessa;
  • deve effettuare i relativi versamenti.

All’esito del procedimento cautelare, se i beni entrano irreversibilmente nel patrimonio dello Stato, il rapporto provvisorio si consolida definitivamente per effetto della confusione tra soggetto attivo e soggetto passivo del rapporto tributario.

Conseguenze dopo la confisca definitiva

Una volta adottato il provvedimento ablatorio definitivo, gli eventuali crediti erariali sorti successivamente dipendono dalla specifica destinazione dei beni confiscati e sono regolati dalle norme ordinarie.

L’Agenzia precisa che si estinguono per confusione, in primo luogo, i crediti maturati fino alla data di adozione del provvedimento di sequestro, poiché gli effetti della confisca definitiva retroagiscono a tale momento. Ciò è giustificato:

  • dall’incompatibilità logica di un vincolo giuridico in assenza dei distinti soggetti del rapporto;
  • dalla necessità che i beni acquisiti dallo Stato non siano gravati da pesi e oneri.

Dopo tale data, il soggetto passivo d’imposta è individuato, sebbene a posteriori e con effetto ex tunc, nello Stato.

Obblighi dell’amministratore giudiziario e profili sanzionatori

La risoluzione ribadisce che, durante la vigenza del procedimento cautelare, restano imprescindibili gli obblighi contabili, dichiarativi e di versamento in capo all’amministratore giudiziario. La loro inosservanza può assumere rilievo sanzionatorio anche alla luce dell’art. 35, comma 5, del Codice antimafia, secondo cui l’amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio.

Applicazione al caso concreto

Con riferimento alla fattispecie descritta, l’Agenzia conclude che l’unico credito maturato durante la vigenza del procedimento cautelare e suscettibile di estinzione per confusione è quello relativo all’IRPEF 2014.

La risoluzione esclude invece, in base ai principi esposti, l’estinzione per confusione dei crediti non aventi natura erariale e, per le imposte successive al sequestro o derivanti da specifiche destinazioni del bene confiscato, rinvia alle regole ordinarie. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’osservanza dei principi e delle istruzioni contenuti nel documento.

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