Risoluzione n. 118 del 15/09/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive non è incompatibile con il super ammortamento sui medesimi investimenti, perché il divieto di cumulo previsto dal decreto attuativo del 7 maggio 2015 riguarda solo altre agevolazioni fiscali con medesimo ambito e finalità, diverse dal super ammortamento introdotto successivamente e con diversa funzione.
Cumulabilità del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive con il super ammortamento
Cumulabilità del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive con il super ammortamento
La risoluzione esamina se il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive possa essere cumulato con la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, c.d. super ammortamento. L'Amministrazione conclude in senso favorevole alla cumulabilità, ritenendo che il divieto previsto dalla disciplina del bonus hotel non si estenda a questa misura.
Quesito e quadro normativo di riferimento
Il chiarimento richiesto riguarda il rapporto tra:
- il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive previsto dall'articolo 10 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
- la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi prevista dall'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Viene richiamato anche il decreto interministeriale 7 maggio 2015, attuativo del credito d'imposta per le strutture ricettive, il cui articolo 3, comma 3, stabilisce che il beneficio è "alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale".
Ambito del divieto di cumulo previsto dal decreto attuativo
Secondo la ricostruzione fornita, il decreto interministeriale ha delimitato l'ambito soggettivo e oggettivo del credito d'imposta, individuando gli interventi agevolabili, tra cui:
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- incremento dell'efficienza energetica.
Il divieto di cumulo contenuto nell'articolo 3, comma 3, è interpretato come riferito non a qualunque agevolazione collegata ai medesimi costi, ma solo ad altre misure fiscali che presentino caratteristiche analoghe in termini soggettivi, oggettivi e temporali, oltre a perseguire le medesime finalità del credito d'imposta per le strutture ricettive.
Ratio della non cumulabilità richiamata dall'Agenzia
La risoluzione evidenzia che la clausola di non cumulabilità è stata inserita tenendo conto delle sole agevolazioni già esistenti al momento dell'emanazione del decreto, potenzialmente idonee a sovrapporsi alle stesse spese ammissibili del bonus hotel. L'obiettivo era evitare che il beneficiario potesse moltiplicare indebitamente il vantaggio fiscale su costi coincidenti, con un rilevante impatto per l'erario.
Confronto con altre misure agevolative
Per chiarire l'ambito del divieto, viene richiamata la detrazione per interventi di riqualificazione energetica originariamente prevista dalla legge n. 296/2006 e riconosciuta, in misura pari al 65% delle spese sostenute, anche ai titolari di reddito d'impresa per interventi effettuati su immobili strumentali. Si osserva che, in assenza di un espresso divieto di cumulo, tale detrazione si sarebbe potuta sommare al credito d'imposta per le strutture alberghiere in caso di interventi di efficienza energetica.
Perché il super ammortamento è cumulabile
La misura del super ammortamento viene ritenuta distinta dal credito d'imposta per le strutture ricettive per due ragioni principali:
- è stata introdotta successivamente al decreto interministeriale del 7 maggio 2015, quindi non poteva essere considerata tra le agevolazioni che hanno ispirato il divieto di cumulo;
- persegue finalità diverse, essendo diretta a incentivare il rinnovo del parco beni strumentali, l'efficienza dei processi, la riduzione dei costi e il miglioramento della produttività, con un obiettivo di competitività delle imprese.
Inoltre, il super ammortamento consiste in una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni materiali strumentali nuovi e opera esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi. Diversamente, il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive è un contributo pubblico fruibile come credito d'imposta, utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in compensazione di debiti fiscali e previdenziali.
Conclusione interpretativa
Sulla base di tali elementi, la risoluzione afferma che l'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale non può essere interpretato in modo estensivo fino a ricomprendere nel divieto di cumulo anche il super ammortamento di cui alla legge n. 208/2015. Le due misure non sono considerate alternative tra loro, anche se le spese ammissibili possono in concreto coincidere.
Indicazioni finali
La risoluzione si chiude con l'invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché i principi espressi e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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