Risoluzione n. 112 del 6/12/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, ai fini del rimborso IVA oltre 30.000 euro, il visto di conformità resta efficace anche se la polizza del professionista ha un massimale inferiore all’importo richiesto a rimborso. Non è quindi richiesta al contribuente una garanzia aggiuntiva, salvo i casi di rischio previsti dall’art. 38-bis, comma 4, del DPR 633/1972.
Rimborso IVA e visto di conformità con polizza del professionista inferiore al credito chiesto a rimborso
Rimborso IVA con visto di conformità e massimale della polizza del professionista
La risoluzione affronta il caso di un’istanza di rimborso IVA di importo superiore al massimale della polizza assicurativa del professionista che ha apposto il visto di conformità. L’obiettivo è stabilire se il contribuente debba integrare la copertura con una garanzia aggiuntiva per la sola differenza, oppure con una garanzia sull’intero importo chiesto a rimborso.
Quesito sottoposto
L’Ufficio territoriale chiede chiarimenti sulla corretta gestione di un rimborso IVA presentato da una società per Euro 5.583.469,00, con visto di conformità prestato da un professionista coperto da polizza assicurativa con massimale di Euro 3.000.000,00. Il dubbio riguarda l’efficacia del visto e l’eventuale necessità, per il contribuente, di prestare una ulteriore garanzia:
- per la sola parte non coperta dal massimale della polizza del professionista, ritenendo comunque valido il visto in misura parziale;
- oppure per l’intero importo richiesto a rimborso, ritenendo il visto inefficace.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione richiama l’articolo 38-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. In base alla disciplina vigente:
- i rimborsi IVA superiori a Euro 30.000,00 sono eseguiti, fuori dai casi di rischio, previa presentazione della dichiarazione o istanza recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa;
- alla dichiarazione o istanza va allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti specifiche condizioni soggettive del contribuente;
- la garanzia resta necessaria solo nei casi di cui al comma 4 dell’art. 38-bis.
Sono inoltre richiamati l’articolo 22 del DM 31 maggio 1999, n. 164, e i chiarimenti di prassi contenuti nelle circolari n. 28/E del 2014, n. 7/E del 2015 e n. 32/E del 2014.
Condizioni soggettive per i rimborsi oltre Euro 30.000,00
Per i rimborsi superiori a Euro 30.000,00, in assenza delle ipotesi di rischio del comma 4, il contribuente deve attestare tramite dichiarazione sostitutiva:
- che il patrimonio netto non è diminuito, rispetto all’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40%;
- che la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto all’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività;
- che l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami d’azienda;
- che, se la richiesta è presentata da società di capitali non quotate, non sono state cedute azioni o quote per oltre il 50% del capitale sociale nell’anno precedente;
- che risultano eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Casi in cui permane l’obbligo di garanzia
La garanzia va prestata nei casi indicati dall’art. 38-bis, comma 4, e cioè quando il rimborso superiore a Euro 30.000,00 è richiesto:
- da soggetti che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni, diversi dalle start-up innovative;
- da soggetti che, nei due anni antecedenti la richiesta, hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica con differenze superiori alle soglie indicate dalla norma;
- da soggetti che presentano la dichiarazione o istanza senza visto di conformità o sottoscrizione alternativa, oppure senza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- da soggetti che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante alla cessazione dell’attività.
Polizza del professionista e funzione del visto di conformità
L’articolo 22 del DM n. 164/1999 impone ai professionisti e certificatori una polizza di responsabilità civile con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti e ai visti rilasciati, e comunque non inferiore a Euro 3.000.000,00. La circolare n. 7/E del 2015 precisa che la polizza deve garantire la totale copertura dei danni subiti dal contribuente, dallo Stato o da altro ente impositore, senza franchigie o scoperti.
La risoluzione sottolinea tuttavia che tale polizza ha una funzione diversa rispetto alla garanzia prevista dall’art. 38-bis:
- la polizza del professionista tutela il cliente e il terzo creditore sotto il profilo della responsabilità civile;
- la garanzia ex art. 38-bis tutela l’Erario, assicurando il recupero del credito rimborsato se successivamente non spettante.
Principio di diritto affermato
La Direzione conclude che il fatto che il massimale della polizza del professionista sia inferiore all’importo del rimborso richiesto non rende inefficace il visto di conformità. Non esiste, nell’art. 22 del DM n. 164/1999, alcun riferimento che subordini la validità o efficacia del visto alla coincidenza tra massimale della polizza e credito dichiarato o chiesto a rimborso.
Di conseguenza:
- il contribuente non può essere obbligato a prestare una garanzia, né totale né parziale, solo perché la polizza del professionista è inferiore all’importo chiesto a rimborso;
- ciò vale salvo che il contribuente ricada in uno dei casi di rischio di cui all’art. 38-bis, comma 4.
Ratio della decisione
La soluzione adottata è coerente con la finalità della riforma dell’art. 38-bis, che ha eliminato l’obbligo generalizzato di prestare garanzia per i rimborsi IVA, limitandolo alle sole ipotesi di rischio previste dalla norma. Pretendere che il professionista stipuli polizze proporzionali ai crediti dei clienti o trasferire sul contribuente il costo della garanzia contrasterebbe con tale ratio.
Indicazioni operative
Le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi enunciati siano applicati dagli uffici dipendenti. In pratica, nei rimborsi IVA oltre Euro 30.000,00 con visto di conformità valido, la sola circostanza che la polizza del professionista abbia un massimale inferiore all’importo del rimborso non legittima la richiesta di un’ulteriore garanzia al contribuente, salvo le ipotesi tassative di cui al comma 4 dell’art. 38-bis.
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