Risoluzione n. 113 del 6/12/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 6868 per consentire, tramite F24 telematico, la compensazione dei crediti per spese, diritti e onorari degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Indica le regole di utilizzo, i canali telematici obbligatori, la sezione del modello F24 e il criterio di compilazione dell’anno di riferimento.
Istituzione del codice tributo 6868 per la compensazione dei crediti degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato
Istituzione del codice tributo per la compensazione dei crediti degli avvocati
La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione, mediante modello F24 telematico, dei crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Il documento dà attuazione alle previsioni dell’articolo 1, commi 778-780, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alle modalità operative definite dal decreto MEF del 15 luglio 2016.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama in particolare:
- l’articolo 1, comma 778, della legge n. 208/2015, che riconosce, dal 2016, la possibilità di compensare crediti per spese, diritti e onorari di avvocato maturati ai sensi degli articoli 82 e seguenti del DPR 30 maggio 2002, n. 115;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2016, di concerto con il Ministro della giustizia, che definisce le modalità di attuazione;
- l’articolo 5 del medesimo decreto, che regola i tempi e le modalità di utilizzo in compensazione.
Ambito di applicazione e condizioni di utilizzo
I crediti in questione possono essere utilizzati per compensare:
- debiti fiscali del creditore;
- contributi previdenziali per i dipendenti, compresi nel sistema del versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La compensazione è consentita a partire dal 5° giorno successivo alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte della piattaforma elettronica di certificazione, dei dati relativi ai crediti ammessi alla procedura.
Il documento precisa inoltre che l’utilizzo in compensazione avviene nei limiti dell’importo comunicato dalla piattaforma; in caso contrario, il modello F24 è soggetto a scarto.
Codice tributo istituito
Per consentire la compensazione tramite F24 telematico, viene istituito il seguente codice tributo:
- 6868 – “Compensazione spese, diritti e onorari di avvocato per gratuito patrocino - articolo 1, commi da 778 a 780 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6868 deve essere indicato:
- nella sezione “Erario”;
- nella colonna “importi a credito compensati”, quando è usato per la compensazione;
- nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito.
Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di ammissione del credito alla procedura di compensazione, nel formato “AAAA”.
Canali telematici obbligatori
La risoluzione stabilisce che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici ENTRATEL/FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Limiti e finalità della disciplina
La compensazione dei crediti è prevista entro il limite massimo di spesa stabilito dalla legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. La disciplina consente quindi agli avvocati aventi diritto di utilizzare i crediti maturati e non ancora saldati per estinguere specifici debiti tributari e contributivi secondo le regole tecniche indicate nel decreto attuativo e nella risoluzione.
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