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Decreto dirigenziale n. 17 del 27/03/2025

Ristoro danni economici per l'epidemia da COVID-19, periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 (D.I. del 15 novembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale, n. 9 del 13 gennaio 2025). NEOS S.p.a. - DD del 27/03/2025

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti17

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto accoglie la domanda di NEOS S.p.A. per l’accesso al fondo ex art. 198 del D.L. 34/2020, come attuato dal D.M. 15 novembre 2024, e riconosce una compensazione di euro 41.716.142,00 per i danni subiti nel 2021 a causa della pandemia da COVID-19. L’importo è determinato entro il limite del residuo disponibile sull’impegno già assunto a favore della compagnia con precedente decreto del 2021. Il provvedimento si fonda sulla positiva istruttoria ENAC e sulle autorizzazioni della Commissione europea relative al regime di aiuto.

Riconoscimento a NEOS S.p.A. di una compensazione per danni da COVID-19 ai sensi dell’art. 198 del D.L. 34/2020, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021

Compensazione danni COVID-19 a favore di NEOS S.p.A.

Il decreto dirigenziale della Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari accoglie l’istanza di NEOS S.p.A. e riconosce una compensazione per i danni subiti a causa della pandemia da COVID-19 nel periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 198 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Il provvedimento dà attuazione al quadro autorizzato dalla Commissione europea e al decreto interministeriale 15 novembre 2024, pubblicato in G.U. n. 9 del 13 gennaio 2025.

Base normativa e autorizzazioni europee

L’atto richiama la disciplina emergenziale introdotta dal D.L. 34/2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha istituito un fondo di 130 milioni di euro per il 2020 per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali del trasporto aereo. Le premesse ricostruiscono l’evoluzione della misura: conservazione delle risorse in conto residui per il 2021 ai sensi dell’art. 34, comma 11, del D.L. 137/2020; estensione della misura ai danni subiti dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.L. 183/2020; incremento di 100 milioni di euro per il 2021 ad opera dell’art. 73, comma 1, del D.L. 73/2021.

Il decreto richiama inoltre le notifiche alla Commissione europea (SA.59029, SA.62152 e SA.109677) e le relative decisioni positive, in particolare:

  • C(2020) 9625 final del 22 dicembre 2020, per il periodo 1° marzo 2020-15 giugno 2020;
  • C(2021) 6040 final del 9 agosto 2021, per il periodo 16 giugno 2020-31 dicembre 2020;
  • C(2024) 1777 final del 26 marzo 2024, che ha riesaminato e riapprovato la misura a seguito della sentenza del Tribunale UE nella causa T-268/21;
  • C(2024) 2339 final del 15 aprile 2024, che ha autorizzato la misura per i danni subiti nel periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021.

Istruttoria ENAC e domanda del beneficiario

NEOS S.p.A., con sede in Somma Lombardo (VA), Via della Chiesa 68, ha presentato domanda di accesso al fondo il 4 febbraio 2025. La Direzione generale ha trasmesso la domanda all’ENAC per l’istruttoria prevista dal D.M. 34/2021. Nel corso del procedimento, ENAC ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa e ha svolto scambi istruttori con il vettore fino alla relazione conclusiva trasmessa il 21 marzo 2025.

L’istruttoria ha ritenuto i dati prodotti dalla compagnia idonei a quantificare il danno direttamente collegato alla pandemia da COVID-19 per il periodo di riferimento.

Determinazione del danno e limite del riconoscimento

L’ENAC ha quantificato il danno ammissibile in euro 45.303.172,00. Tuttavia il decreto evidenzia che il residuo disponibile dell’originario impegno di spesa a favore di NEOS S.p.A., assunto con D.D. 68/2021 del 28 dicembre 2021, è pari a euro 41.716.142,00, dopo i precedenti riconoscimenti:

  • euro 29.889.401,00 con D.D. 22 marzo 2021, n. 17, per il periodo 1° marzo-15 giugno 2020;
  • euro 22.071.378,00 con D.D. 11 febbraio 2022, n. 9, per il periodo 16 giugno-31 dicembre 2020.

Poiché la compensazione non può eccedere il residuo ancora disponibile, il decreto riconosce l’importo massimo residuo di euro 41.716.142,00.

Dispositivo finale

Il decreto dispone:

  • l’accoglimento dell’istanza di NEOS S.p.A. presentata ai sensi dell’art. 198 del D.L. 34/2020;
  • il riconoscimento di euro 41.716.142,00 quale compensazione dei danni subiti nel periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021;
  • l’attestazione che il contributo rientra nei limiti delle risorse finanziarie impegnate a favore della società, quali residui delle somme stanziate nel fondo.

Verifiche amministrative e aiuti di Stato

Il provvedimento dà atto dell’inserimento delle informazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato in data 27 marzo 2025, con Codice Identificativo dell’Aiuto (COR) 24219363. È inoltre attestato l’esito positivo della verifica Deggendorf ai sensi dell’art. 46, comma 2, della legge 234/2012, da cui risulta che NEOS S.p.A. non è inserita nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Punti principali

Base normativa e contesto europeo

Il decreto si fonda sull’art. 198 del D.L. 34/2020, che ha istituito un fondo per la compensazione dei danni subiti dagli operatori del trasporto aereo a causa della pandemia. Il quadro è stato autorizzato e ri-autorizzato dalla Commissione europea con le decisioni C(2020) 9625 final, C(2021) 6040 final, C(2024) 1777 final e C(2024) 2339 final, a seguito delle notifiche SA.59029, SA.62152 e SA.109677.

Iter istruttorio sulla domanda di NEOS S.p.A.

NEOS S.p.A. ha presentato domanda il 4 febbraio 2025, trasmessa dal MIT a ENAC per l’istruttoria. ENAC ha richiesto integrazioni documentali, ha svolto interlocuzioni con la compagnia e ha infine trasmesso la relazione conclusiva il 21 marzo 2025. L’istruttoria ha ritenuto idonei i dati prodotti dalla società per quantificare il danno da COVID-19 nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021.

Quantificazione del danno e limite riconoscibile

ENAC ha quantificato il danno in euro 45.303.172,00. Tuttavia, il decreto rileva che il residuo disponibile sull’originario impegno a favore di NEOS S.p.A., assunto con D.D. 68/2021 del 28 dicembre 2021, è pari a euro 41.716.142,00. Poiché la compensazione non può superare le risorse residuanti già impegnate, l’importo riconosciuto è stato limitato a tale somma.

Esito del provvedimento e verifiche finali

Il decreto accoglie l’istanza di accesso al fondo e riconosce a NEOS S.p.A. euro 41.716.142,00 come compensazione dei danni da pandemia nel 2021. Viene attestato che il contributo rispetta i limiti delle risorse finanziarie impegnate. Sono inoltre richiamati l’inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato con COR 24219363 e l’esito positivo della verifica Deggendorf, che esclude l’obbligo di restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero.

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