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Decreto dirigenziale n. 40 del 14/03/2025

Nuovi programma e modalità d'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, lettera h), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, concernente il regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti40

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto approva il programma d’esame teorico e pratico, il modello del titolo professionale e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento del titolo di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe. Disciplina anche ammissione con riserva, esoneri parziali o totali da prove, validità del titolo, regole transitorie e abroga il precedente d.d. n. 123/2024. Il provvedimento si inserisce nel quadro del codice della nautica da diporto, del regolamento attuativo e della normativa STCW e professionale di settore.

Programma e modalità d’esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe

Programma e modalità d’esame per il titolo di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe

Il decreto definisce in modo organico il programma d’esame, le modalità di svolgimento, gli esoneri e le ipotesi di rilascio senza esame del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe. L’atto è adottato in attuazione del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, del d.m. 10 maggio 2005, n. 121, del d.m. 29 luglio 2008, n. 146, della normativa STCW e delle ulteriori disposizioni richiamate in premessa.

Base normativa e finalità

La disciplina si colloca nel quadro del codice della nautica da diporto e del regolamento di attuazione, nonché delle norme sui titoli professionali del diporto e sulla formazione della gente di mare. Il Direttore generale precisa di voler disciplinare programma e modalità d’esame in conformità alla legislazione eurounionale, anche sulla base dei contributi pervenuti dalle Direzioni marittime e dalle Capitanerie di porto.

Programma d’esame

L’allegato 1 approva il programma d’esame teorico e pratico per il conseguimento del titolo. I contenuti coprono:

  • teoria e stabilità della nave, effetti evolutivi di elica e timone;
  • motori, macchinari ausiliari, avarie e autonomia;
  • sicurezza della navigazione, dotazioni, soccorso, incendi e uso degli apparati radio;
  • manovre e condotta, ormeggio, disormeggio, ancoraggio e recupero uomo in mare;
  • Colreg, fanali, segnali marittimi e circolazione nelle acque interne;
  • meteorologia e lettura dei fenomeni atmosferici;
  • navigazione cartografica ed elettronica, carteggio e strumenti;
  • normativa diportistica e ambientale, compresi poteri del comandante, documenti di bordo, uso commerciale delle unità, conferimento rifiuti e aree marine protette.

Modalità di esame

Le prove consistono in:

  • una prova di carteggio nautico, basata su quattro quesiti indipendenti tratti dall’allegato 3, con superamento a tre risposte esatte in 60 minuti;
  • un colloquio sugli argomenti dei punti 1-8 del programma;
  • una prova pratica relativa al punto 9 del programma.

Per la prova di carteggio il candidato deve presentarsi con le carte nautiche didattiche 5/D e 42/D dell’Istituto Idrografico della Marina, integre e prive di segni. La prova pratica si svolge su unità da diporto di almeno 15 metri a motore, ovvero su unità a vela con motore ausiliario di potenza superiore a 30 kW ma con impiego della sola propulsione a motore; in mancanza, su unità da traffico con analoghe caratteristiche. Sono escluse unità catamarano, multiscafo o da pesca.

La prova pratica richiede che il candidato abbia svolto almeno cinque ore complessive di familiarizzazione con le capacità inerenti alla prova, attestate da una scuola nautica. L’unità impiegata deve essere in regola con pubblicità navale, sicurezza, certificazione e assicurazione RC estesa a persone e cose durante l’esame. La disponibilità giuridica dell’unità può derivare da proprietà, locazione finanziaria, locazione, noleggio, comodato gratuito o oneroso registrato, oppure da dichiarazione di armatore.

Commissioni, sessioni e organizzazione degli esami

Gli esami si tengono presso le Capitanerie di porto e presso l’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, con cadenza almeno semestrale. Calendari e bandi sono pubblicati sui siti istituzionali degli uffici, tenendo conto dell’esigenza dei candidati di ottenere il titolo in tempo utile per la stagione balneare.

La commissione è nominata dal capo del compartimento marittimo ed è composta da:

  • un presidente, scelto tra ufficiali superiori della Marina militare, ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, docenti tecnici del settore trasporti e logistica con esperienza specifica, o personale della gente di mare con determinate certificazioni;
  • un membro, scelto tra ufficiali o sottufficiali delle Capitanerie di porto o personale della gente di mare con certificazioni di competenza equivalenti;
  • un esperto velista solo nei casi previsti per la specializzazione vela.

Le funzioni di segretario spettano a un sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto o a un impiegato civile del MIT.

Specializzazione vela

Per la specializzazione vela della sezione coperta si applica l’articolo 8 del d.m. n. 121/2005. Se ne ricorrono le condizioni, l’esame per la specializzazione può svolgersi nella stessa sessione dell’esame principale. La specializzazione viene annotata sul titolo professionale.

Ammissione agli esami e requisiti sanitari

I candidati privi del certificato di addestramento sanitario di I livello (First Aid) sono ammessi con riserva; il rilascio del titolo, in caso di esito positivo, è subordinato al successivo possesso del certificato.

Il decreto prevede inoltre che:

  • il certificato di addestramento superiore assorbe quello inferiore;
  • medici chirurghi e infermieri, alle condizioni indicate, conseguono il First Aid per titoli, con esonero da corso ed esame;
  • il certificato SRC non richiede endorsement;
  • i certificati LRC, GOC e ROC esteri sono validi se muniti di endorsement.

Per i candidati iscritti nelle matricole della gente di mare di 1a categoria, il certificato di idoneità fisica in corso di validità sostituisce il requisito sanitario previsto dal d.m. n. 121/2005, mentre i requisiti morali sono quelli dell’articolo 238 del d.P.R. n. 328/1952. L’esame può essere sostenuto presso qualsiasi Capitaneria di porto o presso l’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, indipendentemente dall’iscrizione nelle matricole.

Per i marittimi, in caso di idoneità l’ufficio presso cui si è svolto l’esame trasmette gli atti all’ufficio di iscrizione per il rilascio del titolo e l’annotazione sul libretto di navigazione; per i non iscritti nelle matricole il titolo è rilasciato dall’ufficio che ha ricevuto l’esame. La tassa d’esame è pari a € 1,94.

Esonero dalla prova teorica

Sono esonerati dalla prova teorica i titolari da almeno dieci anni di patente nautica di categoria A con abilitazione senza limiti dalla costa, purché entro la data di entrata in vigore del decreto siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • iscrizione complessiva per almeno dieci anni nel registro imprese o nel REA con determinati codici ATECO, tra cui noleggio di natanti da diporto con equipaggio, noleggio senza equipaggio, attività professionali e scuole nautiche/di pilotaggio;
  • stipula, prima dell’entrata in vigore, di uno o più contratti di lavoro per il comando di unità da diporto con durata complessiva di 36 mesi presso imprese di noleggio o soggetti titolari di unità da diporto ad uso privato impiegate a fini sociali, formativi, scientifici, turistici o di protezione dell’ambiente marino.

Per questi soggetti non si applica neppure il requisito del titolo di studio previsto dal d.m. n. 121/2005. È inoltre previsto l’esonero dalla sola prova di carteggio nautico per i titolari di patente nautica di categoria A con abilitazione senza limiti dalla costa in corso di validità.

Esonero dalla prova pratica

Sono esonerati dalla prova pratica:

  • i titolari dei titoli professionali di capo barca per il traffico nello Stato, capo barca per il traffico locale e capo barca per la pesca costiera;
  • i titolari dei titoli della navigazione interna di capitano e capo timoniere, anche se privi della qualifica di autorizzato;
  • i titolari del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.

I titoli devono essere stati conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto, e per tali soggetti non si applica il requisito del titolo di studio del d.m. n. 121/2005.

Conseguimento del titolo senza esame

Possono ottenere il titolo senza sostenere l’esame, su domanda dell’interessato:

  • i titolari di patente nautica di categoria B per nave da diporto in corso di validità, salvo il possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 4-bis, comma 2, del d.m. n. 121/2005;
  • il personale della gente di mare titolare di specifici certificati di competenza della sezione coperta e del diporto, indicati nel decreto;
  • i titolari di certificati di competenza STCW rilasciati da un Paese estero e muniti di endorsement consolare italiano, residenti o domiciliati in Italia.

Per i titolari di patente categoria B non si applica il requisito del titolo di studio. Le domande vanno presentate all’ufficio marittimo di rilascio per i titolari di patente B, all’ufficio di iscrizione per i marittimi e a qualsiasi Capitaneria di porto per i non iscritti nelle matricole.

Validità del titolo

Il titolo professionale non ha scadenza, ma perde validità se i certificati di addestramento previsti dall’articolo 4-bis, comma 2, del d.m. n. 121/2005 non sono in corso di validità. Il rinnovo dei certificati è annotato sul retro del titolo dall’ufficio marittimo di rilascio.

Disposizioni finali e transitorie

Restano validi i titoli rilasciati ai sensi del d.d. n. 123/2024. Le domande presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, quando ancora era vigente il d.d. n. 123/2024, seguono la disciplina più favorevole, con particolare riguardo al rilascio senza esami. Il precedente decreto direttoriale del 20 maggio 2024, n. 123, è abrogato.

Allegati

L’allegato 1 contiene il programma dettagliato d’esame; l’allegato 2 riproduce il modello del titolo professionale; l’allegato 3 contiene le prove di carteggio nautico basate sulle carte didattiche 5/D e 42/D e la tabella di deviazione.

Punti principali

Approvazione del programma e del modello del titolo

È approvato il programma d’esame teorico-pratico contenuto nell’allegato 1 per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe. Le scuole nautiche e i consorzi possono svolgere corsi di teoria sui punti 1-8 del programma previa SCIA di variazione dei corsi. Il titolo professionale deve conformarsi al modello dell’allegato 2.

Struttura dell’esame e requisiti pratici

L’esame comprende una prova di carteggio nautico, un colloquio sugli argomenti dei punti 1-8 e una prova pratica riferita al punto 9 del programma. La prova di carteggio consiste in quattro quesiti indipendenti, con almeno tre risposte esatte entro 60 minuti, utilizzando le carte nautiche didattiche 5/D e 42/D. La prova pratica si svolge su unità da diporto o, in mancanza, su unità da traffico con specifiche caratteristiche dimensionali e di propulsione, con divieti per catamarani, multiscafo e unità da pesca.

Commissioni, sessioni e svolgimento della prova pratica

Le sessioni d’esame sono semestrali e si svolgono presso Capitanerie di porto e l’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, con bandi e calendari pubblicati sui siti istituzionali. La commissione è nominata dal capo del compartimento marittimo ed è composta da presidente, membro e, nei casi previsti, esperto velista; le funzioni di segretario sono affidate a un sottufficiale o a un impiegato civile MIT. La prova pratica richiede almeno cinque ore di familiarizzazione attestate da scuola nautica e la disponibilità giuridica dell’unità può derivare da proprietà, locazione, noleggio, comodato o dichiarazione di armatore.

Ammissione, requisiti sanitari e modalità di rilascio

Sono previste ammissioni con riserva per chi non abbia ancora conseguito il First Aid; in caso di superamento, il rilascio del titolo resta subordinato al successivo conseguimento del certificato. Il decreto disciplina inoltre il riconoscimento di titoli e certificazioni equivalenti, l’idoneità fisica per i marittimi iscritti nelle matricole e la competenza dell’ufficio marittimo al rilascio del titolo o all’annotazione sul libretto di navigazione. La tassa d’esame è fissata in € 1,94.

Esoneri da prova teorica, prova pratica ed accesso senza esame

Sono previsti esoneri dalla sola prova teorica per i titolari da almeno dieci anni di patente nautica categoria A con abilitazione senza limiti dalla costa, se in possesso di specifici requisiti professionali o contrattuali pregressi; l’esonero riguarda anche la sola prova di carteggio per i titolari in corso di validità della patente categoria A. Sono esonerati dalla prova pratica i titolari di determinati titoli professionali marittimi e della navigazione interna conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto. Inoltre, alcuni soggetti, tra cui titolari di patente categoria B, personale di coperta con specifici certificati e titolari di certificati STCW esteri con endorsement, possono conseguire il titolo senza esame.

Validità del titolo e disciplina transitoria

Il titolo professionale non ha scadenza, ma perde validità se i certificati di addestramento richiesti non sono in corso di validità; il rinnovo dei certificati è annotato dall’ufficio marittimo di rilascio. Restano validi i titoli rilasciati ai sensi del precedente d.d. n. 123/2024, e le domande presentate sotto il suo vigore seguono la disciplina più favorevole, con particolare riferimento al rilascio senza esami. Il precedente decreto direttoriale 20 maggio 2024, n. 123, è espressamente abrogato.

Come è indicizzato

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