Cassazione Penale, Sentenza n. 26402/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione di rinvio per (1) nullità della notifica del decreto di citazione in appello, contestando l'inidoneità del domicilio dichiarato e sostenendo che la notifica avrebbe dovuto essere diretta all'imputato; (2) vizio di motivazione e contrasto nella misura della riduzione di pena applicata (solo 1/6) con riferimento all'attenuante speciale del settimo comma dell'art. 589-bis cod. pen., alla luce delle valutazioni del consulente che attribuivano rilievo alla mancata utilizzazione delle cinture di sicurezza da parte delle vittime.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo profilo ha ritenuto che la notifica del decreto di citazione al difensore abbia raggiunto il suo scopo informativo e sia stata sanata ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen., anche alla luce della procura speciale conferita dal PORRU che attesta la conoscenza della data di trattazione. Sul secondo profilo ha ritenuto congrua e non contraddittoria la riduzione di pena di un sesto: la Corte territoriale ha condiviso la valutazione del primo giudice circa l'elevatissimo grado di colpa del PORRU (velocità di circa 145 km/h e impatto a 85 km/h) e ha ritenuto che l'incidenza del mancato uso delle cinture fosse modesta rispetto alla gravità della condotta. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
La Corte territoriale ha applicato l'attenuante speciale prevista dal settimo comma, ma ha calibrato la riduzione in concreto in un sesto considerata l'elevata colpa dell'imputato e la modesta incidenza del comportamento delle vittime.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Riferimento alla possibilità di notificare atti al domicilio dichiarato; il giudice ha valutato che la notifica, effettuata invece al difensore, abbia comunque raggiunto l'effetto informativo e sia sanata.
art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente quale norma che, a suo avviso, imponeva la notifica diretta all'imputato; la Corte non ha ritenuto fondato il rilievo in presenza della procura e della effettiva conoscenza dell'atto.
art. 179 cod. proc. pen.
Il principio della Corte è che la nullità assoluta prevista dall'art. 179 sussiste solo quando la notifica sia omessa o totalmente inidonea a determinare la conoscenza dell'atto; non si applica se la violazione riguarda solo le modalità esecutive.
art. 184 cod. proc. pen.
Applicata la sanatoria per le irregolarità di notifica quando, pur effettuata in modo non rituale, la notifica abbia effettivamente raggiunto lo scopo informativo e consentito la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.
Massime di principio
- La notifica effettuata presso il difensore può sanare l'irregolarità della notifica al domicilio se da essa risulta la conoscenza effettiva dell'atto; la procura e la documentazione che dimostrano la consapevolezza della data di udienza sono rilevanti per la sanatoria.
- La nullità assoluta della notifica è eccezionale e richiede che l'atto sia stato omesso o totalmente inidoneo a produrre conoscenza; molte violazioni formali saranno sanate ai sensi dell'art. 184 c.p.p.
- L'attenuante (anche quella speciale ex art. 589-bis, settimo comma) va applicata e quantificata concretamente: il giudice di merito può limitarne l'incidenza quando la condotta dell'imputato presenti un grado di colpa molto elevato che prevale sul comportamento dei danneggiati.
- Le valutazioni tecniche circa il contributo causale delle condotte delle vittime (es. mancato uso delle cinture) sono valutate insieme alla dinamica oggettiva (velocità, urti) e non determinano automaticamente una maggiore riduzione della pena se l'incidenza sul risultato è ritenuta modesta.
- In Cassazione la ricostruzione dei fatti e la valutazione della motivazione dei giudici di merito sono sindacate con riserva: il Collegio annulla o accoglie ricorsi solo in presenza di manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di norme di diritto.
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