Salta al contenuto
Legge

L.R. Marche 30/2012

Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da biomasse o biogas e modifiche alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale"

Normativa regionaleL.R. Marche 30/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione, l’individuazione delle aree non idonee agli impianti a biomasse o biogas nell’ambito dell’atto di programmazione per il Burden Sharing, da adottare entro 40 giorni dall’entrata in vigore. In via transitoria, fino a tale atto e comunque non oltre 40 giorni, non possono essere autorizzati nuovi impianti termoelettrici a biomasse e biogas, salvo una specifica eccezione per impianti a biogas da rifiuti con VIA positiva ove prevista. L’articolo 2 è abrogato dal 2019.

Individuazione delle aree non idonee per impianti a biomasse e biogas e divieto transitorio di nuove autorizzazioni

Individuazione delle aree non idonee per impianti a biomasse e biogas

La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione, l’individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti alimentati da biomasse o biogas. L’intervento si colloca nell’ambito della programmazione regionale funzionale al raggiungimento degli obiettivi di Burden Sharing previsti dalla normativa statale.

Programmazione regionale e termine per l’adozione

L’individuazione delle aree non idonee non avviene con un atto separato, ma all’interno dell’atto di programmazione regionale che definisce gli interventi necessari per conseguire gli obiettivi di Burden Sharing stabiliti dal d.m. 15 marzo 2012.

La Regione deve adottare tale atto entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Regime transitorio e blocco delle nuove autorizzazioni

Fino all’adozione dell’atto di programmazione previsto e, in ogni caso, non oltre 40 giorni dall’entrata in vigore della legge, nel territorio regionale non possono essere autorizzati nuovi impianti termoelettrici alimentati da biomasse o da biogas.

Si tratta quindi di una misura temporanea e limitata nel tempo, destinata a operare solo nella fase antecedente all’adozione dell’atto regionale di individuazione delle aree non idonee.

Eccezione al divieto transitorio

Il divieto temporaneo non si applica ai nuovi impianti alimentati da biogas ottenuto dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche costituite da rifiuti, purché tali impianti abbiano ottenuto parere positivo di VIA, ove la valutazione di impatto ambientale sia prevista.

Disposizione abrogata

L’articolo 2 risulta abrogato dalla legge regionale 9 maggio 2019, n. 11. Non emergono dal testo ulteriori contenuti normativi da riassumere per tale articolo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.