L.R. Sicilia 32/2012
Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza il Ragioniere generale della Regione Siciliana a ricorrere a operazioni finanziarie per finanziare investimenti, per importi complessivi fissati per il triennio 2012-2014. Contiene inoltre una modifica testuale all’art. 4-bis della l.r. n. 15/2005. È una disciplina legata a specifici esercizi finanziari ormai conclusi.
Autorizzazione a operazioni finanziarie per investimenti regionali 2012-2014 in Sicilia e modifica puntuale di una norma regionale
Autorizzazione a operazioni finanziarie per investimenti regionali
La legge regionale della Sicilia disciplina un’operazione di ricorso a finanziamenti destinati a investimenti, nel quadro delle regole di finanza pubblica richiamate dalla normativa statale. L’intervento è circoscritto a importi e annualità predeterminati e riguarda esclusivamente il bilancio regionale siciliano.
Ambito e finalità dell’autorizzazione
Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato a effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l’art. 3, comma 18, della legge n. 350/2003 e successive modifiche. Gli investimenti da finanziare sono quelli analiticamente indicati nell’Allegato 1.
Importi autorizzati per esercizio
L’autorizzazione è limitata ai seguenti importi complessivi:
- 557.400 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2012;
- 451.700 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2013;
- 210.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2014.
La norma, quindi, non introduce una disciplina generale e permanente del ricorso al debito, ma un’autorizzazione finanziaria puntuale e temporalmente circoscritta.
Modifica di normativa regionale preesistente
La legge interviene anche sull’art. 4-bis della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, come già modificato dalla legge regionale n. 26/2012. In tale disposizione, il riferimento alle parole "comma 1 dell’art. 1" è sostituito con le parole "articolo 01".
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Poiché l’autorizzazione riguarda gli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014, la sua utilità pratica è oggi esaurita e la disciplina va considerata obsoleta rispetto all’operatività corrente.
Allegato
L’Allegato 1 contiene la descrizione analitica degli investimenti finanziabili, ma nel testo fornito è indicato solo che il contenuto è consultabile sul sito della GURS.
Testo integrale
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