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Decreto dirigenziale n. 40 del 17/02/2022

Rinnovo dell'autorizzazione del Bureau Veritas SA all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti40

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto rinnova per quattro anni l'autorizzazione del Bureau Veritas S.A. a svolgere attività di ispezione e controllo su navi italiane non soggette alle convenzioni internazionali. L’atto disciplina nel dettaglio le tipologie di attività autorizzate, le norme nazionali di riferimento, gli obblighi informativi verso l’Amministrazione, le regole di riservatezza, il monitoraggio periodico e le condizioni di revoca o sospensione. Il rinnovo segue un’istruttoria positiva del Ministero, condotta anche con il coinvolgimento del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Rinnovo dell'autorizzazione del Bureau Veritas S.A. per l'ispezione e il controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali

Rinnovo dell'autorizzazione del Bureau Veritas S.A. per il naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali

Il decreto rinnova l’autorizzazione del Bureau Veritas S.A. allo svolgimento delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali. L’atto è adottato in attuazione del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e dei criteri amministrativi già definiti dalla Direzione generale competente con nota 23 aprile 2012.

Base normativa e istruttoria

La premessa ricostruisce il precedente rinnovo disposto con decreto dirigenziale n. 221 del 16 dicembre 2016 e la successiva istruttoria avviata sull’istanza di rinnovo presentata da Bureau Veritas S.A. nel 2020. Nel corso del procedimento il Ministero ha acquisito e verificato la documentazione tecnica dell’organismo, consultando il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e richiedendo integrazioni e chiarimenti più volte nel 2021. L’esito finale dell’istruttoria è stato positivo, ritenendosi soddisfacente la documentazione prodotta e confermata la rispondenza ai criteri di autorizzazione.

Oggetto dell'autorizzazione

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione del Bureau Veritas S.A. per le attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali. L’articolo 2 specifica le attività autorizzate e le norme di riferimento.

Le attività coperte comprendono:

  • accertamento e controllo delle condizioni di navigabilità;
  • assegnazione della linea di massimo carico;
  • stazzatura delle navi;
  • sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare;
  • prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo;
  • controllo tecnico sulle costruzioni navali e per l’esercizio della navigazione;
  • ulteriori attività connesse al ruolo di organismo tecnico autorizzato, relative a impianti, dotazioni ed equipaggiamenti di bordo.

Normativa applicabile alle diverse categorie di navi

Il decreto individua, per ambiti distinti, le disposizioni nazionali a cui l’organismo deve fare riferimento:

  • per le attività di cui alle lettere a), b), d), e) e f): legge 5 giugno 1962, n. 616, e DPR 8 novembre 1991, n. 435;
  • per l’assegnazione della linea di massimo carico: DPR 13 marzo 1967, n. 579;
  • per la stazzatura: legge 29 giugno 1913, n. 796; decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202; decreto ministeriale 25 luglio 1918; DPR 27 ottobre 1972, n. 988;
  • per le unità da pesca: DPR 8 novembre 1991, n. 435, titolo V; decreto 5 agosto 2002, n. 218, come modificato dal decreto 26 luglio 2004, n. 231; decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541;
  • per le unità da diporto: decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146; decreto ministeriale 4 aprile 2005, n. 95;
  • per le unità da passeggeri adibite a navigazione nazionale: decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e DPR 8 novembre 1991, n. 435.

Condizioni generali e assetto dei rapporti con il Ministero

L’articolo 3 stabilisce che l’autorizzazione è revocata di diritto se viene meno quella, rilasciata ai sensi del d.lgs. n. 104/2011, per i servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nelle convenzioni internazionali. Bureau Veritas deve inoltre:

  • mantenere aggiornata esperienza e conoscenza sulle peculiarità della flotta nazionale;
  • fornire supporto tecnico specialistico al Ministero tramite la struttura centrale con sede a Napoli;
  • assicurare unità operative con personale tecnico esclusivo qualificato in tutte le aree territoriali delle Direzioni marittime;
  • non intraprendere attività che possano generare conflitti di interesse.

Interpretazioni, informazioni e accesso ai dati

L’articolo 4 attribuisce alla Direzione generale competente la definizione dell’interpretazione degli strumenti applicabili, delle equivalenze e delle eventuali sostituzioni di requisiti, prevedendo la collaborazione dell’organismo quando necessario.

L’articolo 5 impone al Bureau Veritas S.A. specifici obblighi informativi:

  • trasmissione, al rilascio dell’autorizzazione, dell’elenco ufficiale delle navi italiane non soggette alle convenzioni internazionali per cui è autorizzato, in formato elettronico compatibile con MS Excel, aggiornato semestralmente;
  • messa a disposizione dell’Amministrazione di accesso diretto e gratuito alle banche dati pertinenti, anche tramite pubblicazione su sito web;
  • invio annuale, in italiano e in formato cartaceo e/o elettronico, delle norme, dei regolamenti e delle procedure operative riferite alle attività autorizzate;
  • pubblicazione sul proprio sito, in caso di nuove norme o modifiche normative, delle informazioni in aggiornamento con possibilità per la Direzione generale di formulare commenti entro trenta giorni;
  • analoghe forme di interlocuzione quando sia l’Amministrazione a promuovere modifiche normative;
  • redazione in lingua italiana di normative, norme, istruzioni e modelli di rapporto.

L’elenco delle navi deve contenere almeno, ove pertinenti, i seguenti dati: n. IMO, n. BV, nome nave, compartimento, matricola, GT/SL, Toca sì/no, organismo di classe precedente, data di entrata in classe, altra società di classifica, nome armatore, servizio nave, data di costruzione.

Monitoraggio, verifiche e possibili provvedimenti

Ai sensi dell’articolo 6, la Direzione generale effettua verifiche almeno biennali sull’esercizio delle attività autorizzate, anche mediante ispezioni a campione, eseguite da funzionari incaricati come auditor. La frequenza può essere determinata anche in base agli esiti delle verifiche, ma non può superare due anni.

Sono previste anche verifiche supplementari infrabiennali, con preavviso scritto di almeno trenta giorni. Al termine delle verifiche viene redatto un rapporto con non conformità, osservazioni e commenti; Bureau Veritas può formulare osservazioni e indicare azioni preventive e correttive entro sessanta giorni. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività autorizzate, l’Amministrazione può disporre la sospensione o la revoca dell’autorizzazione.

Riservatezza, responsabilità e durata

L’articolo 7 prevede obblighi di riservatezza per entrambe le parti. L’articolo 8 stabilisce che gli ispettori devono essere, di regola, alle esclusive dipendenze dell’organismo, con possibilità eccezionale di utilizzo di ispettori dipendenti di altri organismi di classifica riconosciuti, previa valutazione caso per caso; in ogni caso tali prestazioni restano vincolate al sistema di qualità dell’organismo.

L’articolo 9 afferma la responsabilità diretta di Bureau Veritas S.A. per l’attività svolta secondo l’ordinamento italiano. L’articolo 10 fissa la durata dell’autorizzazione in quattro anni, salvo le ipotesi di revoca di diritto e di sospensione/cessazione collegate alle verifiche; l’Amministrazione si riserva inoltre di confermare o meno la delega in base alle esigenze della propria flotta. Per il rinnovo, l’organismo deve presentare domanda almeno sei mesi prima della scadenza, secondo le modalità già previste dalla nota del 23 aprile 2012 richiamata in premessa.

Regola di interpretazione finale

L’articolo 11 prevede che il decreto sia interpretato e regolato secondo la normativa vigente nello Stato italiano, con particolare riferimento al d.lgs. n. 104/2011, alla legge n. 616/1962 e al DPR n. 435/1991.

Punti principali

Rinnovo dell’autorizzazione

Al Bureau Veritas S.A. è rinnovata l’autorizzazione all’esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. Il rinnovo discende dall’esito positivo dell’istruttoria sulla documentazione prodotta dall’organismo e ha durata di quattro anni dalla data del decreto.

Attività autorizzate e normativa di riferimento

L’autorizzazione copre: accertamento e controllo della navigabilità, assegnazione della linea di massimo carico, stazzatura, sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, prevenzione ed estinzione incendi a bordo, controllo tecnico sulle costruzioni navali e per l’esercizio della navigazione, oltre alle ulteriori attività connesse al ruolo di organismo tecnico autorizzato. Il decreto indica poi le normative nazionali applicabili per navi mercantili, unità da pesca, unità da diporto e unità passeggeri adibite a navigazione nazionale.

Obblighi organizzativi e rapporti con l’Amministrazione

Bureau Veritas deve mantenere aggiornate competenze ed esperienza tramite l’apposito comitato, assicurare supporto tecnico specialistico al Ministero tramite la struttura centrale di Napoli, garantire unità operative con personale tecnico esclusivo su tutto il territorio delle Direzioni marittime e impegnarsi a prevenire conflitti di interesse. L’interpretazione delle norme applicabili e delle equivalenze resta in capo alla Direzione generale, con collaborazione dell’organismo.

Informazioni, monitoraggio e controlli

L’organismo deve trasmettere un elenco ufficiale aggiornato semestralmente delle navi per cui è autorizzato, con dati identificativi minimi indicati nel decreto, e garantire accesso diretto e gratuito alle banche dati pertinenti. Deve inoltre inviare annualmente norme, regolamenti e procedure operative in lingua italiana. La Direzione generale effettua verifiche almeno ogni due anni, con eventuali controlli supplementari, e può disporre sospensione o revoca in caso di non conformità gravi.

Durata, cessazione e revoca

L’autorizzazione dura quattro anni, salvo venir meno dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.lgs. n. 104/2011 per le navi soggette alle convenzioni internazionali, ipotesi che comporta la revoca di diritto. Per il rinnovo, Bureau Veritas deve presentare domanda almeno sei mesi prima della scadenza, secondo le modalità già previste dalla nota richiamata in premessa.

Come è indicizzato

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