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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10932/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Napoli (11/07/2024) che aveva rigettato la richiesta di riesame delle misure cautelari applicate con l'ordinanza del Gip dell'11/06/2024 (custodia cautelare in carcere per reati ex art. 74 d.P.R. 309/1990, con sostituzione della misura per De Falco in arresti domiciliari). Il motivo principale dedotto era l'erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p. in tema di gravi indizi di colpevolezza e la manifesta illogicità della motivazione: in sintesi i difensori sostenevano insufficienza del quadro indiziario, eccessiva adesione alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia non adeguatamente verificate, l'inadeguatezza di due intercettazioni a provare l'esistenza di un sodalizio, la mancata considerazione di memorie difensive, nonché la non credibilità di una piazza di spaccio 'invisibile' alle forze dell'ordine nonostante telecamere, e l'assenza di sequestri o arresti comprovanti l'attività illecita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure fossero sostanzialmente mirate a una rivalutazione del materiale probatorio già correttamente valutato dai giudici di merito e non indicassero elementi puntuali e decisivi idonei a dimostrare carenza motivazionale. La Corte ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori (Avventurato Bruno, Avventurato Giancarlo, Pacilio Gennaro) e di un compendio di intercettazioni che ne corroboravano il racconto; ha ritenuto irrilevante che alcuni collaboratori fossero stati arrestati prima del periodo contestato, posto che le dichiarazioni sono state riscontrate tra loro e con le intercettazioni. Ha inoltre respinto le critiche sull'assenza di sequestri o immagini, ritenendo verosimile che gli indagati abbiano adottato accorgimenti per non farsi scoprire. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sentenza è stata trasmessa alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Parametro per la valutazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza; la Corte richiama che in Cassazione non è consentita una mera rivalutazione degli elementi già adeguatamente considerati dai giudici di merito senza la puntualizzazione di carenze motivazionali decisive

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma contestata (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). La Corte ha ritenuto che, in presenza di dichiarazioni di collaboratori riscontrate tra loro e da intercettazioni, potesse ricavarsi in via indiziaria l'esistenza dell'associazione e i ruoli al suo interno

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti di invio della sentenza alla cancelleria

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in ordine alla valutazione se il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi tali da imputare colpa ai ricorrenti

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i ricorsi che si limitano a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio già adeguatamente esaminato dai giudici di merito senza indicare punti specifici e decisivi di carenza motivazionale.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere ritenute attendibili se trovano riscontri tra loro e con altri elementi probatori (p.es. intercettazioni); l'arresto anteriore dei collaboratori non invalida automaticamente la loro testimonianza se vi sono riscontri indipendenti.
  • Due intercettazioni, se inquadrate nel contesto probatorio e coerenti con altre fonti, possono contribuire significativamente a fondare, in via indiziaria, l'esistenza di un'associazione di tipo criminale ex art. 74 d.P.R. 309/1990.
  • La mera assenza di sequestri o di riprese video non esclude la valutazione di un'attività illecita se il giudice ritiene verosimile che gli indagati abbiano adottato accorgimenti per non essere scoperti; tuttavia la valutazione deve essere motivata in modo coerente e non meramente assertiva.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve formulare censure puntuali e circostanziate; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e applicazione della somma per la Cassa delle ammende

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