Cassazione Penale, Sentenza n. 10932/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Napoli (11/07/2024) che aveva rigettato la richiesta di riesame delle misure cautelari applicate con l'ordinanza del Gip dell'11/06/2024 (custodia cautelare in carcere per reati ex art. 74 d.P.R. 309/1990, con sostituzione della misura per De Falco in arresti domiciliari). Il motivo principale dedotto era l'erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p. in tema di gravi indizi di colpevolezza e la manifesta illogicità della motivazione: in sintesi i difensori sostenevano insufficienza del quadro indiziario, eccessiva adesione alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia non adeguatamente verificate, l'inadeguatezza di due intercettazioni a provare l'esistenza di un sodalizio, la mancata considerazione di memorie difensive, nonché la non credibilità di una piazza di spaccio 'invisibile' alle forze dell'ordine nonostante telecamere, e l'assenza di sequestri o arresti comprovanti l'attività illecita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure fossero sostanzialmente mirate a una rivalutazione del materiale probatorio già correttamente valutato dai giudici di merito e non indicassero elementi puntuali e decisivi idonei a dimostrare carenza motivazionale. La Corte ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori (Avventurato Bruno, Avventurato Giancarlo, Pacilio Gennaro) e di un compendio di intercettazioni che ne corroboravano il racconto; ha ritenuto irrilevante che alcuni collaboratori fossero stati arrestati prima del periodo contestato, posto che le dichiarazioni sono state riscontrate tra loro e con le intercettazioni. Ha inoltre respinto le critiche sull'assenza di sequestri o immagini, ritenendo verosimile che gli indagati abbiano adottato accorgimenti per non farsi scoprire. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sentenza è stata trasmessa alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Parametro per la valutazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza; la Corte richiama che in Cassazione non è consentita una mera rivalutazione degli elementi già adeguatamente considerati dai giudici di merito senza la puntualizzazione di carenze motivazionali decisive
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma contestata (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). La Corte ha ritenuto che, in presenza di dichiarazioni di collaboratori riscontrate tra loro e da intercettazioni, potesse ricavarsi in via indiziaria l'esistenza dell'associazione e i ruoli al suo interno
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti di invio della sentenza alla cancelleria
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in ordine alla valutazione se il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi tali da imputare colpa ai ricorrenti
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i ricorsi che si limitano a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio già adeguatamente esaminato dai giudici di merito senza indicare punti specifici e decisivi di carenza motivazionale.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere ritenute attendibili se trovano riscontri tra loro e con altri elementi probatori (p.es. intercettazioni); l'arresto anteriore dei collaboratori non invalida automaticamente la loro testimonianza se vi sono riscontri indipendenti.
- Due intercettazioni, se inquadrate nel contesto probatorio e coerenti con altre fonti, possono contribuire significativamente a fondare, in via indiziaria, l'esistenza di un'associazione di tipo criminale ex art. 74 d.P.R. 309/1990.
- La mera assenza di sequestri o di riprese video non esclude la valutazione di un'attività illecita se il giudice ritiene verosimile che gli indagati abbiano adottato accorgimenti per non essere scoperti; tuttavia la valutazione deve essere motivata in modo coerente e non meramente assertiva.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve formulare censure puntuali e circostanziate; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e applicazione della somma per la Cassa delle ammende
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