L.R. Marche 22/2013
Modifiche alla Legge Regionale 5 aprile 1980, n. 18 Norme sui Referendum previsti dallo Statuto e alla Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10 Norme sul riordinamento Territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Marche n. 22/2013 aggiorna la disciplina sui referendum statutari (l.r. 18/1980) e sul riordinamento territoriale di comuni e province (l.r. 10/1995), sostituendo e modificando alcuni commi e abrogandone altri. Si tratta di intervento di coordinamento normativo senza autonomia applicativa nel tempo, salvo gli effetti permanenti sulle norme regionali richiamate.
Modifiche alla disciplina regionale sui referendum e sul riordinamento territoriale dei comuni e delle province nelle Marche
Modifiche alla disciplina regionale sui referendum e sul riordinamento territoriale
La legge regionale Marche 29 luglio 2013, n. 22 interviene su due testi normativi regionali già vigenti: la disciplina dei referendum previsti dallo Statuto e quella sul riordinamento territoriale dei comuni e delle province nella Regione Marche. Il provvedimento ha natura modificativa e produce effetti sulla normativa regionale consolidata, sostituendo alcuni commi e abrogandone altri.
Interventi sulla disciplina dei referendum statutari
La legge modifica la legge regionale 5 aprile 1980, n. 18, dedicata ai referendum previsti dallo Statuto.
In particolare:
- sostituisce integralmente l’articolo 8 della l.r. 18/1980;
- modifica il primo e il secondo comma dell’articolo 20;
- sostituisce il quarto comma dell’articolo 20;
- abroga il quinto comma dell’articolo 20.
Il contenuto puntuale delle nuove disposizioni non è riportato nel testo fornito, ma il risultato normativo è un aggiornamento della procedura o della disciplina connessa ai referendum regionali previsti dallo Statuto.
Interventi sulla disciplina del riordinamento territoriale
La legge modifica anche la legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10, in materia di riordinamento territoriale dei comuni e delle province nella Regione Marche.
In questo ambito:
- il comma 2 dell’articolo 10 è sostituito;
- il comma 3 dell’articolo 10 è abrogato.
Anche in questo caso il testo consolidato non riporta il dettaglio del nuovo contenuto, ma l’intervento incide sulla disciplina regionale relativa ai processi di riordino territoriale degli enti locali marchigiani.
Ambito territoriale e portata applicativa
La legge opera esclusivamente nell’ambito della Regione Marche e incide solo su fonti normative regionali della stessa Regione. Non contiene una disciplina autonoma di casi specifici o di durata limitata, ma produce effetti permanenti sulle disposizioni regionali richiamate fino a eventuali successive modifiche o abrogazioni.
Valutazione di attualità
Il provvedimento è una legge di modifica a normative regionali ancora esistenti, ma il suo contenuto è limitato a interventi testuali su articoli di leggi precedenti. Per un uso pratico, rileva soprattutto come coordinamento della normativa marchigiana vigente, non come disciplina autonoma di fattispecie ormai concluse.
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