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Legge

L.R. Marche 18/2013

Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche”

Normativa regionaleL.R. Marche 18/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce dal 1° gennaio 2014 il Comune di Trecastelli, nato dalla fusione dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe in provincia di Ancona. Disciplina successione nei rapporti, trasferimento di personale e beni, norme transitorie, contributi regionali per dieci anni dal 2014 e priorità nei programmi regionali. Le misure finanziarie e le priorità sono limitate al periodo previsto dalla legge.

Fusione dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe nel nuovo Comune di Trecastelli

Fusione dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe e istituzione di Trecastelli

La legge regionale disciplina la fusione di Castel Colonna, Monterado e Ripe in un unico Comune denominato Trecastelli, istituito nella provincia di Ancona con decorrenza 1° gennaio 2014. Il provvedimento produce effetti territoriali, organizzativi, patrimoniali e finanziari limitati al nuovo ente locale della Regione Marche.

Ambito territoriale e nuova configurazione istituzionale

Il nuovo Comune di Trecastelli comprende integralmente i territori già appartenenti ai tre Comuni soppressi. Dalla data di istituzione, i precedenti enti cessano di esistere e le relative funzioni vengono accentrate nel nuovo soggetto giuridico.

Partecipazione delle comunità di origine e decentramento

Lo statuto del nuovo Comune deve assicurare alle comunità originarie forme adeguate di partecipazione e di decentramento dei servizi. È prevista, facoltativamente, l’istituzione di municipi nei territori delle comunità d’origine. Lo statuto e il regolamento comunale devono disciplinarne organizzazione e funzioni e possono prevedere organi eletti a suffragio universale diretto. Per gli amministratori dei municipi si applicano le norme previste per gli amministratori dei Comuni di pari popolazione.

Trasferimento di funzioni, beni, rapporti e personale

Le funzioni regionali già conferite ai tre Comuni sono trasferite al nuovo Comune. Trecastelli subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei Comuni fusi. In particolare:

  • i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni originari confluiscono rispettivamente nel demanio e nel patrimonio del nuovo Comune;
  • il personale dei tre Comuni è trasferito al nuovo Comune secondo l’articolo 2112 del codice civile.

Il trasferimento del personale deve avvenire nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione previste dalla legge statale richiamata nel testo.

Contributi regionali e durata dell’agevolazione

Per dieci anni decorrenti dal 2014, la Regione assegna al nuovo Comune un contributo annuale. L’importo è fissato in 280.000 euro per i primi due anni; per gli anni successivi è rimesso alla legge finanziaria regionale. I contributi sono erogati e rendicontati secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Priorità nei programmi regionali

Per dieci anni dalla costituzione, il nuovo Comune beneficia di un trattamento prioritario nei programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi agli enti locali. Inoltre:

  • è equiparato a un’Unione di Comuni o ai Comuni associati per l’accesso ai contributi regionali riservati alle forme associative;
  • è sostenuto in via prioritaria, se la Regione attua la verticalizzazione del patto di stabilità regionale, mediante cessione di quota del medesimo patto.

Disciplina finanziaria

Per l’attuazione della legge è autorizzato un contributo di 280.000 euro per gli anni 2014 e 2015. La copertura è assicurata dalla proiezione pluriennale dell’UPB 10607 del bilancio regionale 2013/2015. Per gli otto anni successivi l’entità del contributo è rinviata alla legge finanziaria regionale, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Regime transitorio dopo la fusione

Alla data di efficacia della fusione:

  • i tre Comuni sono estinti;
  • gli organi di governo e di revisione contabile decadono.

Fino all’insediamento degli organi del nuovo Comune dopo le elezioni amministrative, le funzioni di governo sono esercitate da un commissario governativo nominato secondo la normativa statale. Fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del nuovo Comune, le relative funzioni restano in capo all’organo di revisione del Comune di Ripe in carica alla data dell’estinzione.

Entro il 31 dicembre 2013, i Sindaci dei Comuni interessati devono adottare, d’intesa, i provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento del nuovo Comune dalla data di istituzione. In caso di mancanza di intesa o per quanto non disciplinato, provvede il commissario. I Sindaci si costituiscono inoltre in un comitato con funzioni consultive e propositive verso il commissario.

Se non diversamente stabilito nell’intesa, la sede provvisoria del nuovo Comune è individuata nel Comune di Ripe.

Regime urbanistico e regolamentare transitorio

Fino all’entrata in vigore degli strumenti urbanistici del nuovo Comune, continuano ad applicarsi quelli dei Comuni soppressi, limitatamente agli ambiti territoriali di origine dei rispettivi piani. Analogamente, fino all’entrata in vigore dei regolamenti comunali del nuovo ente, restano applicabili nei territori originari i regolamenti precedentemente vigenti per funzioni e servizi di competenza del Comune nuovo.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

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