Sentenza del 13/01/2016 n. 391 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la deducibilità fiscale di un costo di 100 milioni di lire corrisposto dalla So. S.p.A. alla società controllata P. S.r.l. come premio parametrato al fatturato. Secondo l'Ufficio, il costo non era inerente all'attività d'impresa, poiché non risultava collegato a un incremento della clientela o dei ricavi e non era adeguatamente dimostrato il rapporto tra il premio e la copertura assicurativa dei crediti commerciali. Venivano inoltre evidenziati il rapporto tra società collegate, la possibilità che la contribuente determinasse il fatturato rilevante e il potenziale carattere elusivo dell'operazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell'Agenzia, perché riguardava la valutazione della fattispecie concreta e non una violazione interpretativa della norma. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo insufficiente e illogica la motivazione della C.T.R. sull'inerenza del costo. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sulla deducibilità del costo, ma la contribuente ha perso il giudizio di legittimità e dovrà nuovamente dimostrare l'effettiva inerenza e convenienza dell'operazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, ora art. 109
La deducibilità di un costo richiede, oltre alla certezza della sua esistenza, la dimostrazione della sua inerenza all'attività produttiva di reddito. Il costo deve riferirsi ad attività dalle quali derivano ricavi o proventi rilevanti ai fini del reddito d'impresa.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 3 e 4
Le disposizioni sono state richiamate dall'Agenzia delle entrate nell'ambito della contestazione della rilevanza fiscale del costo, ma la decisione si concentra principalmente sul requisito dell'inerenza previsto dalla disciplina delle imposte sui redditi.
Principio giurisprudenziale sull'inerenza dei costi, Cass. n. 6650 del 24 marzo 2006
Un costo può essere incluso tra le componenti negative del reddito solo se è certa la sua esistenza ed è comprovato il suo collegamento con attività idonee a generare ricavi o proventi imponibili.
Massime di principio
- La deducibilità di un costo non dipende soltanto dalla sua esistenza contabile o dalla qualificazione dell'operazione come scelta imprenditoriale: occorre dimostrare concretamente la sua inerenza all'attività d'impresa.
- L'amministrazione finanziaria e il giudice possono verificare la concreta connessione tra il costo e la produzione di ricavi, senza sostituirsi all'imprenditore nelle valutazioni di merito, ma controllando la razionalità, la coerenza e la documentazione dell'operazione.
- Quando il costo è sostenuto a favore di una società controllata o collegata, è particolarmente importante documentare le prestazioni effettivamente rese, i criteri di determinazione del corrispettivo, la congruità economica e il vantaggio concreto per la società che sostiene la spesa.
- Un generico richiamo a esigenze organizzative, assicurative o commerciali non è sufficiente: devono essere chiariti i termini dell'operazione, le condizioni della copertura o del servizio e il loro effettivo collegamento con l'attività produttiva di reddito.
- In sede di rinvio, il giudice dovrà riesaminare i fatti e fornire una motivazione specifica sulle contestazioni dell'Ufficio; la cassazione per vizio motivazionale non equivale, da sola, alla definitiva indeducibilità del costo.
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