Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26456/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Venezia del 20/11/2024 che aveva annullato il decreto del Pubblico ministero del 12/10/2024 di convalida del sequestro probatorio di un fucile da caccia trovato carico nell'abitacolo del veicolo condotto da Gibin. Il Procuratore ha censurato l'erronea applicazione della legge penale sostenendo che, pur titolare di licenza per porto per uso venatorio, il soggetto non poteva trasportare l'arma carica nell'autoveicolo (violazione art. 53 r.d. n. 635 e art. 21, comma 1, lett. g) legge n. 157/1992) e che la sanzione prevista dall'art. 221 T.U.L.P.S. rendeva legittimo il sequestro con finalità probatoria e la possibile confisca obbligatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Venezia per un nuovo riesame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia errato o sia carente nella motivazione quando ha qualificato la condotta come 'porto' legittimo senza spiegare adeguatamente perché tale porto fosse connesso all'attività venatoria (nonostante la contestazione originaria riferisse la condotta a un trasporto illecito del fucile, effettuato in contesto estraneo alla caccia). La Cassazione ha inoltre richiamato l'onere motivazionale minimo richiesto al Pubblico ministero nel decreto di convalida del sequestro probatorio e ha disposto che il Tribunale chiarisca se, nella situazione di fatto accertata, sussista il fumus commissi delicti e il nesso con l'attività venatoria, fornendo motivazione effettiva.

Norme richiamate

  • Regolamento T.U.L.P.S. (r.d. 6 maggio 1940, n. 635), art. 53

    Norma richiamata per la fattispecie del trasporto illecito di arma; la Corte richiama la necessità di valutare se l'arma fosse trasportata carica in contesto estraneo alla caccia e quindi integrasse il reato contestato

  • T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), art. 221

    Richiamato come norma sanzionatoria in relazione al trasporto dell'arma carica, ritenuta dalla Polizia e dal PM integrativa della contravvenzione contestata

  • Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, comma 1, lett. g) e lett. i)

    Norme che vietano, o pongono limiti, al fatto di tenere o usare armi da caccia in specifiche modalità (es. tenere armi cariche in veicoli; sparare da veicoli), rilevanti per valutare la liceità del porto/trasporto anche di chi è titolare di licenza venatoria

  • Codice penale, art. 240, secondo comma, n. 2

    "è sempre ordinata la confisca, fra le altre cose, di quelle la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna"

    Fondamento legislativo dell'obbligatorietà della confisca per cose implicate in reati; la Corte evidenzia il nesso con la normativa speciale sulle armi

  • Legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 6, primo comma

    "il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi"

    Specificazione che rende omnicomprensiva l'obbligatorietà della confisca per i reati concernenti le armi; la Corte la usa per escludere un'interpretazione restrittiva sulla non confiscabilità per le contravvenzioni di trasporto

  • Codice di procedura penale, art. 253

    Richiamato in relazione all'onere motivazionale del decreto di sequestro probatorio e alla possibilità di utilizzare moduli prestampati purché la motivazione emergente sia idonea

  • Codice di procedura penale, art. 325

    Norma che disciplina l'impugnazione per cassazione delle ordinanze in materia di sequestro probatorio (ammissibile per violazione di legge); la Corte precisa l'ambito di sindacabilità (error in iudicando, in procedendo e vizi della motivazione)

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio può essere disposto anche in assenza della certezza che la cosa sia corpo di reato, purché esista un nesso possibile e non astratto tra la cosa e il reato: il PM deve tuttavia fornire una motivazione minima, specifica e adeguata che spieghi la finalità probatoria del vincolo rispetto al fatto concreto.
  • La distinzione tra 'trasporto' e 'porto' di arma è rilevante ma non determinante di per sé: il porto autorizzato per uso venatorio è legittimo solo se connesso all'effettivo svolgimento dell'attività di caccia o ad essa strumentale; se l'arma è portata per finalità estranee alla licenza, la condotta può essere illegittima.
  • La mera titolarità di una licenza di porto per uso venatorio non consente automaticamente di tenere l'arma carica in qualsiasi contesto; occorre valutare il luogo, il tempo e le modalità per verificare la compatibilità con l'attività venatoria.
  • Per la convalida del sequestro probatorio il giudice del riesame deve motivare in modo effettivo, soprattutto quando modifica la qualificazione giuridica della condotta rispetto agli atti della polizia giudiziaria; l'omissione di una spiegazione sul punto decisivo può costituire motivo di annullamento in cassazione.
  • La confisca è obbligatoria per le cose connesse a reati concernenti le armi (art. 240 c.p. e art. 6 legge n. 152/1975); pertanto, nelle ipotesi in cui sussista il reato, la possibile applicazione della confisca deve essere tenuta presente nella valutazione preventiva dell'opportunità e della fondatezza del sequestro probatorio.
  • L'interesse del Pubblico ministero all'impugnazione di un provvedimento di dissequestro è in genere riconosciuto quando la decisione incide sulla conservazione di elementi ritenuti utili per le indagini o quando sussistono profili di legge rilevanti (quindi l'eccezione di mancanza d'interesse avanzata dalla difesa non impedisce automaticamente l'accoglimento del ricorso del PM).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.