Cassazione Civile, Sentenza n. 12227/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguarda la decisione della CTR che aveva accolto la richiesta di rimborso parziale dei tributi versati negli anni 1990, 1991 e 1992 dal contribuente a titolo di agevolazione fiscale per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 (ex art. 9, comma 17, l. n. 289/2002). L'Agenzia deduceva in appello che il contribuente aveva trasferito la residenza il 1° agosto 1991 in un comune (Misterbianco) non compreso nell'elenco dei comuni colpiti (d.P.C.m. 15 gennaio 1991), elemento che, se accertato, escluderebbe il diritto al rimborso per il periodo successivo al trasferimento. Inoltre l'Agenzia contestava che la CTR non aveva esaminato la memoria d'appello con cui aveva sollevato tale fatto e che il contribuente, quale attore sostanziale, è onerato di allegare e provare i presupposti costitutivi del diritto al rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati entrambi i motivi: (i) la CTR ha omesso di esaminare la memoria depositata dall'Agenzia in appello che evidenziava il trasferimento di residenza del contribuente fuori dall'area del cratere, circostanza rilevante ai fini dell'idoneità al rimborso; (ii) secondo la corretta interpretazione normativa (ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21/12/1990, art. 3 e art. 5, e d.P.C.m. 15/01/1991) il requisito della residenza nei comuni colpiti deve sussistere per le annualità per le quali si richiede il rimborso, pertanto le imposte pagate dopo il trasferimento in comune non compreso nell'elenco non danno diritto all'agevolazione. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR di secondo grado di Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche in ordine alle spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. n. 289/2002
Norma che disciplina il diritto alla restituzione/agevolazione fiscale per i soggetti colpiti dal sisma; la sentenza la richiama come base normativa dell'istanza di rimborso.
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
Rinvio, per individuare i soggetti interessati dal sisma, all'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21/12/1990; impiega il d.P.C.m. di elenco comunale come criterio identificativo dei beneficiari.
Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, art. 3
«Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il presidente della regione Sicilia».
La norma vincola il beneficio alla residenza anteriore al sisma nei comuni individuati dal DPCM; costituisce requisito costitutivo del diritto.
Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, art. 5
«I soggetti di cui al primo comma dell'art. 3 per fruire dei benefici di cui alla presente ordinanza devono produrre al soggetto creditore - per ogni adempimento per il quale intendono avvalersi della sospensione - certificato di residenza con attestazione del comune dalla quale risulti che l'interessato conserva la residenza nell'area di cui al medesimo primo comma da data anteriore al 13 dicembre 1990».
Richiede la produzione, per fruire dei benefici, di certificazione che attesti la conservazione della residenza nell'area interessata; la Corte ne trae il principio che la residenza deve perdurare per il periodo per cui si chiede il rimborso.
D.P.C.m. 15 gennaio 1991, art. 1
Contiene l'elenco dei comuni delle province interessate (Catania, Ragusa, Siracusa) che individuano l'area del cratere ai fini delle agevolazioni; la residenza in uno di questi comuni è condizione del diritto.
art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c.
Riferimenti al regime probatorio: la Corte richiama che, nel contenzioso tributario per rimborsi, grava sul contribuente l'onere di allegare e provare i fatti che costituiscono il diritto richiesto; le deduzioni difensive dell'Amministrazione che contestano tali fatti sono mere difese non precluse in appello.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c. (ricorso per cassazione)
Motivi di cassazione invocati dall'Agenzia: n. 3 (violazione di legge) e n. 4 (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione). La Corte li ritiene sussistenti nei termini esposti e accoglie il ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso per rimborsi tributari collegati a benefici territoriali (es. sisma), il contribuente ha l'onere di allegare e provare i requisiti soggettivi e temporali (es. residenza anteriore e continuativa) richiesti dalla norma.
- La residenza nei comuni individuati per l'agevolazione deve sussistere per le annualità per le quali si chiede il rimborso: trasferimenti successivi fuori dall'area possono escludere il diritto per il periodo successivo al trasferimento.
- L'Amministrazione finanziaria può sollevare in appello fatti o circostanze che negano i presupposti del diritto al rimborso; tali deduzioni costituiscono mere difese e non sono soggette alle preclusioni del rito tributario.
- La CTR è tenuta a esaminare e decidere su memorie e deduzioni rilevanti depositate in appello: l'omissione può costituire motivo di cassazione per omessa o insufficiente motivazione.
- Il giudicato interno non si forma sui singoli fatti se l'appello riapre la cognizione su elementi costitutivi della statuizione; quindi questioni di fatto rilevanti possono essere riesaminate in grado di appello.
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