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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28141/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mediatore)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra il promissario acquirente e il promittente venditore, nel quale veniva dato atto dell'intervento di un mediatore e della presenza di un sequestro conservativo gravante sugli immobili. Successivamente il mediatore otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell'acquirente per il pagamento di somme asseritamente dovute per l'attività svolta nella compravendita, sulla base di una scrittura privata del 12/5/2006 e di un assegno bancario emesso dall'acquirente. In opposizione al decreto, l'ingiunto sosteneva che la somma richiesta non fosse dovuta e domandava anche la restituzione di quanto già versato, deducendo che il primo giudice avesse erroneamente ritenuto che l'importo corrispondesse al prezzo della compravendita poi stipulata con atto pubblico nello stesso giorno. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, ha confermato il decreto ingiuntivo valorizzando la scrittura privata, il tardivo disconoscimento della firma e la natura di promessa di pagamento dell'assegno. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c., sostenendo che la sottoscrizione della scrittura privata era stata tempestivamente disconosciuta già nell'atto di opposizione; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 112 e 215 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse rilevato d'ufficio l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che nell'atto di opposizione era stato disconosciuto solo il contenuto della scrittura privata e non la sottoscrizione, la cui prima contestazione era avvenuta soltanto nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.; di conseguenza, il disconoscimento della firma era tardivo e la scrittura poteva considerarsi tacitamente riconosciuta. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva indicato in quale sede e in quali termini avesse dedotto in appello l'asserito rilievo officioso dell'eccezione di tardività. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna alle spese e con il richiamo al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato per il disconoscimento della scrittura privata; la Corte conferma che il disconoscimento della firma deve essere tempestivo secondo le regole processuali

  • art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c.

    la tardiva contestazione della sottoscrizione comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    la seconda memoria è il primo atto in cui, nel caso concreto, è stato effettuato il disconoscimento della firma, quindi oltre il termine utile

  • art. 1988 c.c.

    l'assegno tra traente e prenditore è valorizzato come promessa di pagamento, con effetto di dispensare il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale salvo prova contraria

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per censurare il preteso rilievo officioso di un'eccezione riservata alla parte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato in relazione al contributo unificato dovuto nel giudizio di legittimità

Massime di principio

  • Il disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata deve essere tempestivo; se la parte contesta solo il contenuto dell'atto e solo successivamente ne nega la firma, il disconoscimento della sottoscrizione è tardivo e la scrittura può reputarsi tacitamente riconosciuta.
  • Quando un documento sottoscritto viene considerato riconosciuto, esso conserva efficacia probatoria nel processo e può essere utilizzato a fondamento della pretesa creditoria.
  • Un assegno bancario emesso tra le parti può essere apprezzato, nei rapporti interni tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con conseguente attenuazione dell'onere probatorio a carico del creditore sul rapporto fondamentale.
  • La censura per violazione di norme processuali in cassazione richiede specificità: il ricorrente deve indicare puntualmente dove e quando la questione sia stata dedotta nei giudizi di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMandatoCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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