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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/88

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/88 della Commissione, del 17 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/88 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione per alcune categorie di ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata. La misura attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un calcolo giornaliero sulla base di dati variabili. Il regolamento è di immediata applicazione e si applica in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, classificati per codice NC e, ove previsto, per paese terzo di origine. Riguarda gli operatori che importano tali merci e le autorità doganali chiamate ad applicare il prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori fissati valgono nel giorno di pubblicazione del regolamento e sono destinati a essere aggiornati giornalmente secondo il meccanismo previsto dalla normativa di base.

Valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/88 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli. Si tratta di un atto di attuazione della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, che opera in un sistema in cui il valore viene aggiornato giornalmente sulla base di dati variabili.

Ambito e finalità della disciplina

La misura si colloca nell'ambito del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina gli ortofrutticoli freschi e trasformati. In particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede criteri per la fissazione, da parte della Commissione, dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A.

Criterio di calcolo e aggiornamento

Nei considerando la Commissione precisa che il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Il regolamento in esame rappresenta quindi la fissazione concreta dei valori applicabili in quel momento, con funzione tecnica e operativa ai fini doganali.

Contenuto dell'allegato

L'unica disposizione sostanziale dell'atto è l'articolo 1, che rinvia all'allegato contenente i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg. L'allegato associa ciascun codice NC a uno o più codici di paesi terzi, tra cui IL, MA, SN, TR, EG, JM, CN, US, CL e il codice ZZ per le altre origini. I valori variano a seconda della combinazione prodotto/origine, ad esempio per i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0805 20 30, 0808 10 80 e 0808 30 90.

Entrata in vigore ed efficacia diretta

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione dei valori forfettari

La Commissione adotta il regolamento in base al TFUE, al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I valori forfettari all'importazione servono per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.

Determinazione dei valori forfettari per prodotto e origine

L'articolo 1 rinvia all'allegato, che elenca i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per specifici codici NC e, in alcuni casi, per singoli paesi terzi o per il codice "ZZ" relativo ad "altre origini". Tra i prodotti figurano, ad esempio, pomodori, cetrioli, uve, agrumi, mele e altri ortofrutticoli indicati nell'allegato.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Carattere giornaliero del calcolo

Nei considerando si chiarisce che il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, sulla base di dati giornalieri variabili, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato internopolitica commercialedazi doganaliortofrutta

Testo integrale

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