Ordinanza n. 51/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento a) del provvedimento di estremi e contenuto ignoto con il quale il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria di merito relativa al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM 42) per l'anno accademico 2023/2024, indetto con DR/2023/376 del 10.2.2023 dell'Università degli studi di Napoli Federico II; b) di ogni altro atto ad esso presupposto connesso e conseguenziale e quindi anche: c) per quanto occorra, dell'art. 7, lett.d) dell'allegato 2 del Decreto del Segretariato Generale - Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1925 del 30.11.2022, nella parte in cui prevede che: “Entro 5 giorni dal termine di cui alla lettera a), e comunque entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato ed i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all'immatricolazione offerta e i candidati che rientrano nello status denominato “posti esauriti”, devono manifestare la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell''''area riservata del portale Universitaly. In assenza di conferma il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi della graduatoria nazionale e non conserva alcun diritto all'immatricolazione.”; ove e per quanto occorra: d) –dell'art. 6.2.1. del bando di concorso nella parte in cui riproduce la disposizione di cui al punto c).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria di merito per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, nonché la disposizione che impone la conferma periodica dell'interesse a permanere nella graduatoria
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione, di estremi e contenuto non conosciuti, dalla graduatoria di merito relativa all'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2023/2024. Ha inoltre contestato, per quanto occorra, la disposizione ministeriale e la corrispondente clausola del bando che impongono ai candidati, entro il termine stabilito dopo ciascuno scorrimento, di confermare nell'area riservata del portale Universitaly l'interesse a rimanere in graduatoria, prevedendo l'esclusione dagli scorrimenti successivi e la perdita del diritto all'immatricolazione in caso di mancata conferma. Il TAR ha rilevato che l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe pregiudicare i soggetti già immatricolati al medesimo corso sulla base degli atti impugnati, i quali assumono quindi la posizione di controinteressati sostanziali. Poiché il ricorso non risultava notificato ad alcun controinteressato, il Collegio ha disposto il deposito della prova della tempestiva notifica ad almeno uno di essi e, contestualmente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella del ricorrente, mediante notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il giudizio non è stato definito nel merito. Il TAR ha onerato il ricorrente di depositare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, la prova della tempestiva notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, avvertendo che la mancanza di tale prova comporterà l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 73 c.p.a. Ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati individuati nei soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella del ricorrente, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca. La pubblicazione deve comprendere il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, l'ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con le indicazioni prescritte dal provvedimento. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della relativa prova entro i successivi dieci giorni; la mancata notificazione per pubblici proclami comporterà l'improcedibilità del ricorso. Il Ministero deve mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un attestato della pubblicazione e predisporre il collegamento nella sezione dedicata agli atti di notifica. Il Collegio ha ritenuto non applicabile, allo stato, la possibilità di individuare un numero limitato di controinteressati ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p.a., considerato il numero elevato dei soggetti coinvolti e l'esigenza di assicurare l'integrità del contraddittorio anche in vista di un eventuale appello.
Norme richiamate
art. 49, comma 1, c.p.a.
Consente al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati necessari.
art. 49, comma 2, c.p.a.
Il Collegio ha ritenuto, allo stato, non applicabile la possibilità di disporre l'integrazione nei confronti di un numero limitato di controinteressati.
art. 73 c.p.a.
La mancata produzione della prova della tempestiva notifica del ricorso ad almeno un controinteressato è stata indicata quale possibile causa di inammissibilità.
art. 41, comma 4, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami, strumento utilizzabile quando la notificazione ordinaria risulti sommamente difficile per l'elevato numero dei destinatari.
Massime di principio
- Quando l'eventuale accoglimento del ricorso può pregiudicare la posizione di una pluralità di soggetti già beneficiari degli atti impugnati, tali soggetti assumono la qualità di controinteressati sostanziali e il giudice deve assicurare la loro partecipazione al processo.
- La mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, ove richiesta dal giudice, e la mancata produzione della relativa prova possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
- La notificazione per pubblici proclami non può ridursi a una mera forma di pubblicità: deve indicare i destinatari, mediante l'elenco nominativo dei controinteressati, oltre al ricorso, al provvedimento autorizzativo e alle altre informazioni necessarie a garantire l'effettività del contraddittorio.
- L'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami può essere subordinata a termini perentori per la pubblicazione e per il deposito della prova degli adempimenti; l'inosservanza del termine può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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