Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 420 del 04/07/2024

Provvedimento del 4 luglio 2024

Garante Privacy420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, in relazione a una segnalazione di possibile diffusione, tramite la piattaforma, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento urgente aveva imposto alla piattaforma di adottare misure per impedire la diffusione del materiale e di conservare, a fini probatori, l’eventuale contenuto acquisito in chiaro per dodici mesi. La decisione del 4 luglio 2024 si limita a ratificare tali determinazioni dirigenziali.

Telegram FZ-LLC: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimento urgente nei confronti di Telegram FZ-LLC per segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento adottato d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione relativa al possibile trattamento/diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento si colloca nell’ambito della disciplina sul c.d. revenge porn prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy.

Presupposti della segnalazione e quadro normativo

La persona interessata aveva rappresentato di versare in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e aveva chiesto l’intervento del Garante presso la piattaforma Telegram. La norma attribuisce all’Autorità il potere di ricevere segnalazioni relative al rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso.

Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare, in via d’urgenza, misure finalizzate a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salva successiva ratifica dell’Autorità.

Provvedimento d’urgenza adottato il 24 giugno 2024

Verificata la compatibilità della segnalazione con la previsione normativa richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 296 del 24 giugno 2024. Il provvedimento è stato trasmesso al gestore della piattaforma con nota del medesimo giorno.

Le misure urgenti disposte sono state le seguenti:

  • ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, solo a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • obbligo di usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Esame del Garante e ratifica finale

Il Garante ha preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti. Nella riunione del 4 luglio 2024 ha quindi ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento d’urgenza n. 296/2024 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC.

Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né una valutazione di illecito privacy in senso stretto, ma conferma misure preventive e conservative finalizzate a evitare la diffusione del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale valore probatorio.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento presso la piattaforma Telegram. La norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative al possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali e senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Provvedimento d’urgenza del dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 296 del 24 giugno 2024. Il provvedimento era finalizzato a prevenire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione.

Misure imposte a Telegram FZ-LLC

In via urgente è stato ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, esaminate le osservazioni ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza n. 296/2024 adottato il 24 giugno 2024 nei confronti di Telegram FZ-LLC.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitaliminoripubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.