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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32055/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una serie di investimenti e movimentazioni patrimoniali che alcuni componenti di una famiglia assumevano essere stati gestiti, per loro conto, dalla direttrice di una filiale bancaria; secondo i ricorrenti, la dipendente avrebbe effettuato operazioni non corrispondenti alla realtà, con conseguente perdita di somme e domanda di risarcimento verso la banca per responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. In primo grado il tribunale aveva accolto solo in parte le domande, riconoscendo la responsabilità della banca per alcuni importi, dichiarando tuttavia prescritti i diritti relativi alle operazioni più risalenti, escludendo la domanda di uno dei soggetti per difetto di legittimazione attiva e ravvisando anche l’obbligo di manleva della direttrice. In appello i clienti chiedevano un maggior risarcimento e contestavano, tra l’altro, la decorrenza della prescrizione e il concorso di colpa; la banca, con appello incidentale, negava la propria responsabilità e sosteneva che la condotta dei clienti fosse esclusivamente colposa o comunque tale da interrompere il nesso con il fatto della dipendente; la dipendente proponeva a sua volta impugnazione incidentale contro la manleva. In cassazione i ricorrenti principali deducevano: (1) omesso esame del rapporto di parentela con la direttrice ai fini della prescrizione, sostenendo che tale circostanza avrebbe impedito di pretendere una verifica diligente immediata e dunque avrebbe spostato in avanti il dies a quo; (2) omesso esame del medesimo rapporto di parentela ai fini dell’esclusione del concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c., perché il vincolo familiare avrebbe giustificato il loro affidamento e impedito di imputare loro una condotta colposa; (3) violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione al rigetto della domanda di uno dei soggetti, sostenendo che vi fosse prova documentale di investimenti anche in suo favore e che la corte avesse erroneamente negato la legittimazione attiva. La banca, con il ricorso incidentale, lamentava omesso esame di fatti decisivi nella parte in cui era stata riconosciuta la sua responsabilità indiretta, sostenendo che non vi fossero in realtà investimenti presso la filiale e che, comunque, la condotta dei clienti fosse così anomala da escludere il nesso di occasionalità necessaria e configurare colpa esclusiva dei danneggiati ex art. 1227, comma 2, c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi dei clienti perché i fatti invocati erano stati già esaminati dalla corte territoriale e le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità; ha ritenuto infondate anche le doglianze della banca perché la corte d’appello aveva motivatamente riconosciuto il nesso di occasionalità necessaria tra le funzioni della direttrice e il fatto illecito, e aveva pure ravvisato un concorso colposo dei clienti per mancati controlli sui rapporti bancari, liquidando il danno al 50%. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra ricorrenti principali e banca, mentre non è stata adottata statuizione sulle spese nei confronti della dipendente rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo se il fatto storico decisivo non sia stato considerato; non può essere usato per chiedere un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    Il concorso colposo del danneggiato è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della correttezza giuridica e della logicità della motivazione.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    La condotta del danneggiato può rilevare anche ai fini della riduzione del risarcimento, ma nel caso concreto la corte di merito ha escluso che fosse tale da interrompere la responsabilità della banca.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della regola sull'onere della prova sussiste solo se il giudice abbia erroneamente attribuito l'onus probandi; non quando abbia semplicemente valutato le prove escludendone la sufficienza.

  • art. 2049 c.c.

    È richiamato come titolo della responsabilità indiretta dell'istituto di credito per il fatto illecito della propria dipendente, ove sussista il nesso di occasionalità necessaria.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto risulti comunque considerato dal giudice di merito, anche se è stato valorizzato in modo diverso da quello auspicato dalla parte ricorrente.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di motivazione o di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Il concorso di colpa del danneggiato e la sua incidenza sulla quantificazione del danno costituiscono valutazioni di fatto, censurabili in sede di legittimità solo per errori di diritto o motivazione meramente apparente o incomprensibile.
  • La responsabilità indiretta del datore o della banca per il fatto del dipendente richiede il nesso di occasionalità necessaria tra mansioni affidate e fatto illecito; tale nesso può essere escluso solo da una condotta del danneggiato davvero autonoma e abnorme, non dalla mera circostanza di un affidamento personale nel dipendente.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando sia errato il criterio legale di riparto dell'onere probatorio, non quando il giudice ritenga non provata una circostanza sulla base delle risultanze istruttorie.
  • Se il giudice di merito accerta che un soggetto non era titolare di rapporti con la banca e che la documentazione prodotta era falsa o inattendibile, la censura in cassazione che contrapponga una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile nel merito.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaProveImpugnazioniInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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