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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28928/2025 del 02/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo, limitatamente alla sussistenza dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo nel contesto della liquidazione giudiziale, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per l'esame del merito.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento che assumeva mai notificata, sostenendo in ricorso che la pretesa fosse in realtà veicolata da una cartella notificata via PEC e che comunque l'atto fosse stato utilizzato dall'agente della riscossione nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale/fallimentare tramite domanda di insinuazione al passivo. I giudici di merito avevano ritenuto inammissibile il ricorso perché rivolto contro un estratto di ruolo, poi la Corte tributaria di secondo grado aveva confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione, il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, comma 4-bis, sostenendo che non avesse impugnato l'estratto di ruolo ma una cartella di pagamento; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per asserita difformità tra chiesto e pronunciato; 3) omesso esame di un fatto decisivo, relativo all'esistenza e notificazione di altra cartella asseritamente posta a base dell'impugnazione; 4) violazione dell'art. 101 c.p.c. e dei principi di difesa e contraddittorio. La Corte ha però rilevato che dagli atti risultava effettivamente impugnato un estratto di ruolo e che, in linea generale, su tale atto non vi è interesse ad agire; tuttavia ha valorizzato il fatto che l'estratto di ruolo era stato speso dall'agente della riscossione in sede di domanda di ammissione al passivo in una procedura di liquidazione giudiziale e che, in tale specifica situazione, sussiste l'interesse ad impugnare perché la mancata contestazione può tradursi in un danno concreto per il debitore.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    La disciplina dell'impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata, come modificata dal d.lgs. n. 110/2024, è richiamata come applicabile ai processi pendenti e consente di riconoscere interesse ad agire quando l'estratto di ruolo è utilizzato in una procedura concorsuale.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure vengono ricondotte ai diversi vizi di legittimità dedotti dal ricorrente; la Corte decide solo sul primo motivo, assorbendo gli altri.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente per lamentare la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 132 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente quale parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione o contenuto decisorio non corrispondente alla domanda.

  • art. 101 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza relativa alla parità delle parti e al contraddittorio.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa.

  • artt. 29 e 30 d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010

    Richiamati per affermare che, ai fini dell'insinuazione al passivo, la prova della pretesa tributaria può essere fornita anche tramite estratto di ruolo, senza necessità di atti notificati.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È menzionato solo con riferimento alla proposta di definizione accelerata del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di riscossione a mezzo ruolo, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è normalmente priva di interesse quando non si allega uno specifico pregiudizio attuale e concreto derivante dall'atto.
  • Tuttavia, l'interesse ad impugnare può sussistere quando l'estratto di ruolo sia utilizzato dall'agente della riscossione in una procedura concorsuale, poiché la mancata contestazione può incidere sull'ammissione al passivo e determinare un aggravio del debito del contribuente.
  • Ai fini dell'insinuazione al passivo da parte dell'agente della riscossione, la prova del credito può essere fornita mediante estratto di ruolo, senza necessità che la pretesa tributaria sia sorretta da atti notificati; resta allora a carico del debitore la prova di fatti estintivi o modificativi.
  • Quando la censura di inammissibilità dell'impugnazione si riveli infondata per la presenza dell'interesse ad agire, le ulteriori doglianze restano assorbite e il giudizio va rinviato al giudice di merito per l'esame della controversia nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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