Cassazione Civile, Ordinanza n. 12131/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La vicenda origina dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, disposta dal Tribunale su istanza della Procura della Repubblica. La società ha proposto reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, deducendo: (1) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, sostenendo che il centro degli interessi e l'attività si trovassero a Siracusa; (2) l'insussistenza dello stato di insolvenza, perché alcuni crediti tributari posti a base dell'istanza fallimentare sarebbero stati contestati e oggetto di sospensione/definizione agevolata; (3) ulteriori censure sul requisito dell'insolvenza, rivolte però alla motivazione della sentenza di primo grado; (4) l'inadeguatezza probatoria della documentazione prodotta a sostegno del credito erariale, ritenuta una mera elencazione di cartelle e fotocopie di atti impositivi. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo, rilevando tra l'altro la tardività dell'eccezione di incompetenza e la persistenza di un significativo squilibrio attivo/passivo comunque integrativo dell'insolvenza. In cassazione la società ha riproposto quattro motivi, tutti mirati a contestare la corretta applicazione delle regole sulla competenza, sull'accertamento dell'insolvenza e sull'apprezzamento delle prove documentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché l'eccezione di incompetenza territoriale, nel procedimento prefallimentare, doveva essere sollevata non oltre l'udienza di comparizione delle parti e comunque la censura non colpiva tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione di merito della sussistenza dell'insolvenza e difettava di autosufficienza. Il terzo motivo è stato ritenuto irricevibile poiché diretto contro la motivazione della sentenza di primo grado e non contro quella impugnata. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e novità della questione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamo alla legittimazione della Procura a chiedere il fallimento.
regola il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
disciplina la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento; l'eccezione è soggetta a preclusione se non proposta tempestivamente.
definisce lo stato di insolvenza, che deve essere accertato anche incidentalmente quando i crediti posti a base dell'istanza siano contestati.
l'incompetenza territoriale deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti.
richiamato dalla ricorrente insieme ad altri vizi processuali, ma senza esito favorevole.
invocato per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato dalla ricorrente in tema di proposizione delle domande/eccezioni nel processo.
invocato in relazione alla valutazione della prova documentale.
richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova circa l'esistenza del credito e dell'insolvenza.
invocato quanto all'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche/documentali.
richiamato in tema di copie fotografiche e loro conformità all'originale.
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure sul giusto processo e sulla motivazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 548, L. n. 228/2012
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'annullamento della pretesa esattoriale in caso di omessa risposta dell'ente; la censura è stata reputata comunque inammissibile.
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta tempestivamente, al più tardi entro l'udienza di comparizione delle parti; se dedotta solo nel reclamo contro la sentenza di fallimento, è tardiva e quindi inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito sull'esistenza dello stato di insolvenza o sulla consistenza dei crediti posti a base dell'istanza di fallimento, perché la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle prove.
- La censura per omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile se non colpisce tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata.
- Le doglianze che investono la valutazione di documenti o la prova dell'esistenza del credito devono essere specificamente autosufficienti, indicando dove e come la questione sia stata introdotta nei gradi di merito; in mancanza, la censura è nuova e inammissibile.
- Ai fini della dichiarazione di fallimento, quando il credito azionato o richiamato è contestato, il giudice deve comunque compiere un accertamento incidentale della sua esistenza e valutare se, anche tenendo conto di eventuali contestazioni o definizioni agevolate, residui uno squilibrio patrimoniale idoneo a integrare l'insolvenza.
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