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Legge

L.R. Veneto 11/2026

Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia e della cultura, della politica, della società, della scienza e della spiritualità del Veneto, denominate "Case e studi degli illustri del Veneto".

Normativa regionaleL.R. Veneto 11/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Veneto il riconoscimento di abitazioni e studi di personalità illustri della storia, cultura, politica, società, scienza e spiritualità, con requisiti minimi e criteri fissati dalla Giunta. Prevede contributi per conservazione, accessibilità e iniziative culturali, un vincolo di fruizione pubblica per 10 anni sui beni finanziati, azioni di promozione, relazione biennale sullo stato di attuazione e coperture finanziarie limitate all’esercizio 2027.

Riconoscimento e valorizzazione delle “Case e studi degli illustri del Veneto”

Riconoscimento e valorizzazione delle “Case e studi degli illustri del Veneto”

La legge disciplina, per il territorio della Regione del Veneto, un sistema di riconoscimento e sostegno di abitazioni e studi legati a figure di rilievo storico, culturale, politica, sociale, scientifica e spirituale. L’intervento si colloca nell’ambito della legge regionale sulla cultura e mira sia alla conservazione dei luoghi sia alla valorizzazione della memoria delle persone che vi hanno vissuto e operato.

Finalità e ambito dell’intervento

La Regione interviene per promuovere la conservazione e la valorizzazione di strutture ubicate nel territorio regionale nelle quali abbiano abitato e operato persone che hanno rappresentato il Veneto in Italia, in Europa e nel mondo per meriti culturali, scientifici o sociali. L’obiettivo è anche preservare la memoria della loro figura e della loro opera.

Riconoscimento del titolo e requisiti delle strutture

Sono definite “Case e studi degli illustri del Veneto” le abitazioni e gli studi in cui abbiano vissuto e svolto attività esponenti del mondo della cultura, della politica, della scienza e della spiritualità, nati o comunque vissuti e operanti in Veneto.

Per essere ammesse al riconoscimento, le strutture devono possedere almeno questi requisiti:

  • capacità di rappresentare, per caratteristiche, patrimonio di beni e apparato documentale, la vita e i valori della persona, esprimendone pensiero e opera;
  • destinazione, o possibilità di destinazione, a iniziative di conoscenza dell’opera e della persona cui la struttura è intitolata;
  • apertura al pubblico per almeno 60 giorni all’anno, anche non continuativi.

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina i criteri per individuare le personalità illustri e quelli per ottenere e mantenere il riconoscimento. I criteri devono assicurare oggettività, trasparenza e pluralismo, con particolare attenzione alla valorizzazione delle figure femminili. È escluso il riconoscimento per strutture riferite a persone che, alla data della domanda, ricoprano cariche elettive o di governo regionali, nazionali, europee o locali, oppure le abbiano ricoperte nei cinque anni precedenti.

Interventi finanziabili

La Giunta regionale sostiene interventi di conservazione e valorizzazione delle strutture riconosciute, finalizzati a garantire condizioni di pubblica fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale rappresentato da tali luoghi.

Sono indicati come prioritari gli interventi per:

  • abbattimento delle barriere architettoniche, sensoriali e percettive;
  • accessibilità e piena fruibilità da parte delle persone con disabilità.

Sono inoltre ammissibili a contributo:

  • iniziative di studio della figura e dell’opera;
  • attività divulgative mediante mostre e programmi culturali, anche digitali e multimediali;
  • progetti narrativi sul patrimonio culturale legato alla struttura;
  • promozione di itinerari e percorsi, anche tematici, tra le diverse “Case e studi degli illustri del Veneto”.

Vincolo di fruizione pubblica e revoca del contributo

Le strutture che ottengono il contributo per gli interventi di conservazione e valorizzazione sono soggette a un vincolo di fruizione pubblica per 10 anni dalla data dell’ultimo provvedimento di concessione del contributo. Il vincolo opera secondo quanto previsto nell’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dal proprietario o gestore beneficiario.

Se il vincolo viene violato prima della scadenza del decennio, la Giunta regionale dispone la revoca del contributo e ne ordina il recupero in misura proporzionale al periodo di mancato rispetto, con aggiunta degli interessi legali.

Promozione, informazione e trasparenza

Per favorire gli obiettivi della legge, la Giunta regionale realizza una “Guida alle Case e studi degli illustri del Veneto” e mantiene una sezione dedicata nel proprio sito istituzionale.

In tale sezione sono pubblicati e aggiornati:

  • i criteri di riconoscimento;
  • l’elenco delle strutture riconosciute con la relativa motivazione;
  • i provvedimenti di concessione dei contributi.

La pubblicazione deve avvenire nel rispetto della disciplina sulla trasparenza e sulla protezione dei dati personali.

Monitoraggio e clausola valutativa

Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione.

La relazione deve indicare in particolare:

  • numero delle strutture riconosciute e loro distribuzione provinciale;
  • risorse stanziate ed erogate e tipologie di intervento finanziate;
  • numero dei visitatori e ricadute sul turismo e sull’economia dei territori interessati;
  • stato di accessibilità per le persone con disabilità;
  • distribuzione per genere delle figure cui le strutture sono dedicate.

Copertura finanziaria e limiti temporali della spesa

La norma finanziaria quantifica gli oneri solo per l’esercizio 2027:

  • euro 70.000 per gli interventi di conservazione e valorizzazione di cui all’articolo 3, comma 1;
  • euro 20.000 per le iniziative ammissibili a contributo di cui all’articolo 3, comma 2;
  • euro 10.000 per le attività di promozione e informazione di cui all’articolo 5.

Le coperture sono assicurate mediante risorse già allocate nel bilancio di previsione 2026-2028 della Regione del Veneto, con corrispondente riduzione dei fondi indicati dalla legge regionale 10 aprile 2026, n. 4.

Valutazione sull’attualità della legge

La legge non risulta deprecata: è un intervento recente, operativo e con disciplina destinata a produrre effetti futuri sul riconoscimento, finanziamento e monitoraggio delle strutture interessate nel territorio veneto.

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