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Legge

L.R. Veneto 12/2026

Disposizioni dirette a sostenere la priorità Housing.

Normativa regionaleL.R. Veneto 12/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Veneto n. 12/2026 consente, per progetti di social housing finanziati con risorse della riprogrammazione FESR 2021-2027, di non applicare i limiti annuali di alloggi previsti dalla l.r. 39/2017, ma solo per interventi su un solo immobile e su patrimonio sfitto o da riqualificare. La destinazione a social housing non può durare oltre 5 anni. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.

Deroga ai limiti annuali per progetti di social housing finanziati con risorse FESR Veneto 2021-2027

Misure per sostenere la priorità Housing

La legge regionale del Veneto n. 12 del 21 luglio 2026 interviene per favorire l’utilizzo delle risorse riprogrammate nell’ambito del Programma regionale FESR 2021-2027 destinate alla priorità Housing. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione del Veneto e mira a rendere più rapido il ricorso a interventi di social housing su patrimonio pubblico disponibile.

Deroga ai limiti annuali degli alloggi per social housing

Per i progetti realizzati con risorse derivanti dalla programmazione regionale della politica di coesione europea, e che rispettino i criteri e requisiti fissati dalla Giunta regionale, non si applicano i limiti annuali di alloggi previsti dall’articolo 46, comma 2-bis, della l.r. 39/2017.

La deroga opera però solo in presenza di precise condizioni:

  • gli interventi devono afferire a un solo immobile;
  • la deroga vale anche se il comune abbia già utilizzato la disciplina dell’articolo 46 della l.r. 39/2017;
  • l’intervento deve riguardare un patrimonio immobiliare che, alla data di entrata in vigore della legge, risulti sfitto oppure da sottoporre a interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria o restauro/risanamento conservativo;
  • gli interventi possono riguardare uno o più alloggi oppure l’intero immobile.

La previsione è finalizzata a consentire l’impiego pieno e tempestivo delle risorse connesse alla riprogrammazione FESR e all’intesa Stato-Regioni del 29 dicembre 2025.

Durata massima della destinazione a social housing

La deroga ai limiti di cui alla l.r. 39/2017 produce effetti solo per gli interventi contemplati dalla nuova legge. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati a social housing non possono comunque mantenere tale destinazione per più di cinque anni.

Scaduto il termine, la disciplina consolidata indica che gli alloggi riacquisiscono la loro originaria destinazione a edilizia residenziale pubblica.

Criteri, requisiti e priorità dei destinatari

La Giunta regionale è incaricata di definire, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, i criteri e i requisiti degli interventi di social housing. Il parere della commissione deve essere reso entro trenta giorni; decorso tale termine, se ne può prescindere.

Nella definizione dei criteri la Giunta deve dare priorità agli interventi:

  • finalizzati a sostenere gli operatori del sistema sanitario e socio-sanitario che lavorano presso aziende ed enti del servizio sanitario regionale e presso le IPAB;
  • diretti a favorire l’accesso ad abitazioni a canone calmierato per soggetti e nuclei familiari che non hanno una capacità economica sufficiente né per accedere all’edilizia residenziale pubblica né per sostenere un canone di mercato privato.

La Giunta deve inoltre:

  • individuare i criteri di valutazione della situazione economica dei destinatari;
  • stabilire i limiti di reddito per l’accesso, anche su base territoriale;
  • sentire i comuni ad alta tensione abitativa;
  • aggiornare annualmente i limiti di reddito in base all’indice ISTAT FOI, con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

Soggetti che possono elaborare gli interventi

Gli interventi di housing possono essere elaborati direttamente da:

  • comuni;
  • aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER);
  • IPAB;
  • ULSS;
  • altri enti pubblici eventualmente individuati dalla Giunta regionale.

Gli interventi devono riguardare il patrimonio disponibile dei soggetti proponenti, purché non si tratti di patrimonio di edilizia residenziale pubblica disciplinato dalla l.r. 39/2017.

Regime finanziario e decorrenza

L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione del Veneto, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

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