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Legge

L.R. Veneto 13/2026

Valorizzazione e tutela dei motoveicoli e degli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

Normativa regionaleL.R. Veneto 13/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge veneta tutela e promuove il motorismo storico e, per i veicoli muniti di CRS, esclude in parte o in tutto le limitazioni alla circolazione: per gli ultratrentennali non usati professionalmente; per i 20-30enni solo per officine/carrozzerie, raduni e manifestazioni. Restano salve le ordinanze dei sindaci e le misure emergenziali antismog.

Deroghe alla circolazione dei veicoli storici e collezionistici nel Veneto

Valorizzazione e tutela dei motoveicoli e degli autoveicoli di interesse storico e collezionistico

La legge della Regione del Veneto riconosce il motorismo storico come componente del patrimonio storico-culturale regionale e come fattore di promozione turistica. La disciplina interviene soprattutto sulle limitazioni alla circolazione dei veicoli storici muniti di Certificato di rilevanza storica (CRS), bilanciando tutela culturale e prevenzione dell’inquinamento.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione dichiara di voler tutelare, riconoscere e promuovere i motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico, preservandoli come beni di valore culturale e come risorsa capace di generare ricadute turistiche, anche tramite manifestazioni tematiche. La legge opera esclusivamente nel territorio della Regione del Veneto.

Regime di circolazione dei veicoli storici

La legge introduce un trattamento differenziato per i veicoli storici muniti di CRS:

  • i motoveicoli e autoveicoli con data di costruzione superiore a 30 anni, se non utilizzati per l’attività professionale, sono esclusi dai provvedimenti di limitazione della circolazione adottati ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), del codice della strada;
  • i motoveicoli e autoveicoli con data di costruzione compresa tra 20 e 30 anni, purché muniti di CRS, sono esclusi dai provvedimenti di limitazione solo per recarsi presso officine e carrozzerie autorizzate per controllo e manutenzione, nonché per partecipare a raduni e manifestazioni dedicate ai veicoli storici.

Limiti e poteri dei sindaci

Le deroghe alla circolazione non operano automaticamente in ogni situazione. Restano salve:

  • le diverse indicazioni dei sindaci;
  • l’attivazione di misure temporanee emergenziali di limitazione della circolazione adottate in caso di persistente accumulo degli inquinanti;
  • il potere dei sindaci di vietare la circolazione dei veicoli storici, con adeguata motivazione, per particolari esigenze di prevenzione degli inquinamenti.

Neutralità finanziaria

L’attuazione della legge è dichiarata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Decorrenza e attualità della disciplina

La legge è stata promulgata il 21 luglio 2026 e pubblicata nel BUR del 24 luglio 2026. È una disciplina attuale e potenzialmente applicabile, non risultando dal testo alcuna abrogazione o limite temporale di efficacia.

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