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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11482/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la conferma, da parte della Corte d'appello di Cagliari, della sentenza di non luogo a procedere perche' il fatto non sussiste. Il P.G. sosteneva che gli imputati avevano acquistato greggio di provenienza illecita dal Kurdistan Regional Government (KRG) e che, poiche' il KRG non era legittimato a vendere (per effetto della illegittimita' della legge regionale n.22/2007 e degli sviluppi giurisprudenziali iracheni), sussistevano reati presupposto commessi in Iraq (furto/appropriazione/contrabbando) che avrebbero reso applicabili i reati di impiego di proventi illeciti e riciclaggio in Italia. Il ricorso denunciava anche vizi della motivazione dei giudici di merito e richiamava elementi probatori (connection di societa' interposte, prezzo anomalo, pronunce arbitrali e della Corte federale irakena) a sostegno della mala fede e della piena consapevolezza degli imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore Generale inammissibile. Motivi principali: (i) censura cumulativa, generica e disordinata delle violazioni di legge e della motivazione, rendendo il ricorso aspecifico e quindi inammissibile ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; (ii) il ricorrente ha oltrepassato i limiti del sindacato consentito ex art. 428, comma 3-bis c.p.p. (il ricorso del P.G. contro la sentenza di non luogo a procedere in grado d'appello e' ammesso in Cassazione solo per i motivi previsti dall'art. 606, commi indicati), prospettando doglianze di merito e di interpretazione di diritto estero non rientranti nel perimetro consentito; (iii) le corti di merito hanno compiuto una valutazione plausibile sul punto decisivo: alla data dei fatti la commercializzazione diretta del greggio da parte del KRG risultava lecita o comunque non integrava reato nello Stato iracheno, mancando la doppia punibilita' del presunto reato presupposto; (iv) la sentenza federale irakena che ha dichiarato incostituzionale la legge regionale non ha avuto efficacia penale retroattiva tale da trasformare in reato condotte all'epoca ritenute legittime; (v) inoltre il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150 ha modificato il giudizio prognostico richiesto per il non luogo a procedere, rafforzando la valutazione dei giudici sulla scarsissima prospettiva di condanna. Conseguenza: confermato il proscioglimento (non luogo a procedere) pronunciato dal G.U.P. e dalla Corte d'appello.

Norme richiamate

  • art. 428 cod. proc. pen. (comma 3-bis, legge 23 giugno 2017, n.103)

    «contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606»

    Limita il sindacato in Cassazione contro le sentenze di non luogo a procedere rese in grado d'appello: il P.G. puo' proporre ricorso per soli motivi predeterminati (a, b, c dell'art.606). La Corte ha richiamato tale limite per dichiarare inammissibile il ricorso che eccedeva quel perimetro.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) e e))

    Il Procuratore ha indicato come base del ricorso alcune lettere dell'art.606 (in particolare b) ed e)), ma la Cassazione ha richiamato che, per il tipo di provvedimento impugnato, sono consentiti solo i motivi a), b) e c); pertanto censure estranee non possono essere esaminate.

  • art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Autorevoli norme giurisprudenziali richiamate dalla Corte: la denunzia cumulativa e aspecifica di molteplici vizi di motivazione e di diritto rende il ricorso aspecifico e dunque inammissibile.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Imposizione di contenuti minimi e di sintesi nel ricorso: la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare nei limiti consentiti, rilevando che il P.G. ha omesso di confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata.

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha modificato il criterio del giudizio prognostico per la decisione tra rinvio a giudizio e non luogo a procedere: ora il giudice deve considerare la probabilita' di una condanna (colpevolezza) e non solo l'utilita del dibattimento. La Corte ha ritenuto che la modifica rafforzi la valutazione negativa sulla prospettiva di condanna nel caso concreto.

  • Costituzione della Repubblica dell'Iraq, art. 112 (locuzione richiamata)

    I giudici di merito hanno interpretato l'art.112 come compatibile con la commercializzazione diretta del petrolio da parte del KRG alla data dei fatti; la Corte di Cassazione ha ritenuto tale interpretazione di merito non censurabile in Cassazione come violazione di legge.

  • Legge regionale del Kurdistan n. 22/2007

    Alla data dei fatti era in vigore e, secondo i giudici di merito, legittimava l'attivita' di commercializzazione del greggio da parte del KRG; l'eventuale successiva declaratoria di illegittimita' non determina automaticamente rilevanza penale retroattiva.

  • Sentenza della Corte federale irakena (2022) sulla illegittimita' della legge n.22/2007

    La Corte federale ha dichiarato incostituzionale la legge regionale ma, secondo i giudici italiani, la sentenza ha natura di rimedio costituzionale/politico e non ha, di per se', convertito in reato condotte pregresse; inoltre non e' stata ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza del reato presupposto richiesto per la punibilita' in Italia.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso sentenze di non luogo a procedere pronunciate in appello e' soggetto a limiti stretti: il P.G. puo' impugnare solo per i motivi previsti dall'art.606 (nel perimetro previsto dall'art.428, comma 3-bis); censure di merito o generiche sono inammissibili.
  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche, ordinate e riferite a concreti profili di violazione di legge: esposizioni disordinate o cumulazioni vaghe producono inammissibilita'.
  • La valutazione dell'interpretazione del diritto straniero o di vicende politico-costituzionali di uno Stato estero e' tipicamente materia di merito e non e' sindacabile in Cassazione se non per profili di violazione di norme penali o di diritto interno chiaramente individuabili.
  • Per la configurabilita' di reati di riciclaggio/impiego di proventi illeciti e' essenziale la prova della punibilita' del reato presupposto nello Stato estero (doppia punibilita'); l'assenza di tale elemento puo' determinare l'irricevibilita' dell'accusa principale.
  • Una pronuncia di illegittimita' costituzionale e' soprattutto uno strumento di diritto interno dello Stato estero e non sempre comporta effetti penali retroattivi sui comportamenti precedenti: occorre valutare l'effetto giuridico concreto della pronuncia sulla titolarita' o disponibilita' della cosa.
  • Dichiarazioni soggettive di mala fede (es. prezzo basso, societa' interposte) richiedono elementi probatori concreti per incidere sulla valutazione di merito; circostanze indiziarie isolate non sostituiscono la prova della consapevolezza dell'illiceita'.
  • Le modifiche normative successive ai fatti (es. d.lgs. n.150/2022 sul giudizio prognostico) possono influire sulla congruita' della decisione di non luogo a procedere: il giudice valuta la concreta probabilita' di condanna secondo la disciplina vigente.

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