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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30549/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso del Pubblico Ministero censura la decisione del Tribunale di Locri che aveva dichiarato l\'azione penale improcedibile per tardività della querela relativa al delitto di cui all\'art. 641 c.p.: il Tribunale aveva ritenuto che la persona offesa avesse avuto contezza del fatto il 14.1.2020 e che la querela presentata il 14.5.2020 fosse pertanto tardiva. Il PM ha dedotto la erronea applicazione della legge penale, rilevando che per effetto delle disposizioni emergenziali anti-COVID (DL 18/2020, art. 83, comma 2, e successiva modifica per effetto del DL 34/2020, art. 221) il termine per proporre la querela previsto dall\'art. 124 c.p. era sospeso nel periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e l\'11 maggio 2020, per cui la querela del 14.5.2020 doveva ritenersi tempestiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha ritenuto errata la statuizione del giudice di merito che aveva dichiarato l\'improcedibilità per tardività. La Corte ha richiamato l\'intervento del DL 34/2020 (\"Decreto Rilancio\") che, all\'art. 221, ha aggiunto al comma 2 dell\'art. 83 del DL 18/2020 un periodo volto a considerare sospeso, per il periodo 9 marzo - 11 maggio 2020, il termine di cui all\'art. 124 c.p.; la Corte ha interpretato la norma come coerente con la ratio emergenziale e con l\'intenzione del legislatore di chiarire l\'applicabilità della sospensione anche al termine per la querela. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d\'Appello di Reggio Calabria.

Norme richiamate

  • art. 124 cod. pen.

    Disciplina il termine per la proposizione della querela (regola la procedibilità di reati querelabili). La questione è se tale termine sia stato sospeso dalle norme emergenziali; la Corte ha ritenuto applicabile la sospensione prevedendo che la modifica normativa chiarisse l\'ambito della sospensione anche rispetto a questo termine.

  • art. 83, comma 2, D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia)

    "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali"

    La disposizione sospende i termini processuali nel periodo indicato. La questione ermeneutica verteva sul fatto se il termine per la querela (art. 124 c.p.) rientrasse nel novero dei termini sospesi; la Corte ha ritenuto che la successiva specificazione normativa chiarisca la sospensione anche per il termine di querela.

  • art. 221 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)

    "all'art. 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ... è aggiunto, infine, il seguente periodo: per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, si considera sospeso il decorso del termine di cui all'art. 124 del codice penale"

    Ha chiarito/esteso la sospensione del termine di querela al periodo 9 marzo - 11 maggio 2020; la Corte ha ritenuto che la norma sia stata intesa come chiarificatrice e applicabile ai termini già decorso nel periodo indicato, eliminando il dubbio interpretativo e giustificando la rinnovata possibilità di proporre la querela entro il termine sospeso.

  • art. 2 cod. pen.

    Richiamato a titolo di principio per la successione delle leggi nel tempo: permette di valutare l\'applicabilità temporale della norma novella, anche in presenza di possibili effetti retroattivi che risultino favorevoli all\'imputato o alla parte offesa.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale in relazione al principio di legalità e di efficacia non retroattiva delle norme penali sfavorevoli; la Corte ha valutato la conformità dell\'intervento legislativo e la sua qualificazione interpretativa per escludere profili di irretroattività sfavorevole.

Massime di principio

  • In casi di emergenza sanitaria che prevedono la sospensione dei termini processuali, verificare sempre se la norma di sospensione include espressamente il termine per la proposizione della querela (art. 124 c.p.) o se vi sono successive disposizioni chiarificatrici.
  • La modifica normativa contenuta nel D.L. 34/2020 (art. 221) è stata interpretata come chiarificatrice sull\'applicabilità della sospensione al termine di querela per il periodo 9/3/2020-11/5/2020: ciò può rendere tempestive querela presentate dopo scadenze ordinarie se ricadenti nel periodo di sospensione.
  • Occorre distinguere tra due ipotesi: (a) il termine per la querela era ancora pendente alla data della norma chiarificatrice (prolungamento del termine), (b) il termine era già completamente decorso (caso più controverso, assimilabile a una remissione in termini/effetto retroattivo favorevole). La giurisprudenza ha ammesso l\'applicazione favorevole al querelante sulla base della qualificazione interpretativa della norma.
  • Quando il giudice di merito dichiara l\'improcedibilità per tardività della querela, il Pubblico Ministero può impugnare la decisione in Cassazione se sussistono profili di corretta applicazione delle sospensioni normative emergenziali.
  • Nel valutare la tempestività della querela conviene verificare con precisione: data di conoscenza del fatto, data di presentazione della querela, periodo di efficacia e data di entrata in vigore delle disposizioni di sospensione e delle successive modifiche/integrazioni.
  • Sebbene possano sussistere dubbi di legittimità costituzionale quando una norma ha effetti retroattivi, la qualificazione della norma come interpretativa o chiarificatrice riduce il rischio di conflitto con i principi di non retroattività della legge penale sfavorevole.
  • Prassi consigliata: conservare documentazione che provi la impossibilità di agire nei termini per ragioni connesse all\'emergenza (limitazioni alla mobilità, chiusura uffici, ecc.) e sollevare espressamente nei motivi di impugnazione il richiamo alle disposizioni emergenziali e alle successive chiarificazioni legislative.

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