Cassazione Civile, Ordinanza n. 17307/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (esercente)
La controversia
Un cliente di un caseificio sosteneva di essere stato aggredito e leso da un cane di grossa taglia tenuto alla catena nei pressi dell'esercizio, ma comunque in posizione tale da poter raggiungere gli avventori. Agiva chiedendo la condanna in solido del proprietario dell'animale e della società che gestiva il caseificio, prospettando la responsabilità oggettiva da danno cagionato da animale ex art. 2052 c.c. e, in subordine, la responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c., assumendo che la società avesse comunque tenuto l'animale in custodia in violazione delle comuni regole di prudenza. Il tribunale aveva accolto la domanda anche nei confronti della società, qualificando la sua responsabilità ex art. 2051 c.c. per custodia. La corte d'appello, su impugnazione della sola società, ha invece ritenuto che la domanda originaria non avesse mai dedotto un titolo ex art. 2051 c.c., ma solo quelli ex art. 2052 c.c. e 2043 c.c., e ha escluso la responsabilità della società. In cassazione il danneggiato ha dedotto: violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la corte territoriale riformato la sentenza di primo grado nonostante il tribunale avesse correttamente qualificato la domanda; violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per aver la corte d'appello sindacato una qualificazione non devoluta con l'appello; violazione dell'art. 113 c.p.c.; falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e, infine, violazione dell'art. 92 c.p.c. e del dovere di motivazione sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, osservando che la corte d'appello aveva correttamente interpretato la domanda originaria, limitata ai titoli di responsabilità ex art. 2052 c.c. e art. 2043 c.c., mentre l'azione ex art. 2051 c.c. non era stata effettivamente introdotta dal danneggiato; pertanto non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c., ma semmai un errore del primo giudice nel qualificare la domanda. Ha inoltre ribadito che la responsabilità per danno cagionato da animale ex art. 2052 c.c. è oggettiva e può gravare alternativamente sul proprietario o su chi si serve dell'animale, mentre un diverso soggetto può rispondere anche ex art. 2043 c.c. se ne ricorrono i presupposti. Quanto al motivo sulle spese, la Corte ha confermato che il criterio della soccombenza va applicato in modo unitario all'esito finale della lite. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità per danno cagionato da animali è oggettiva e incombe alternativamente sul proprietario o su chi si serve dell'animale; può concorrere con una diversa responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. se riferita a un soggetto diverso dal custode/proprietario.
Può fondare una responsabilità per colpa concorrente rispetto a quella oggettiva da animale, ove sia allegata e provata una condotta colposa del soggetto non custode.
Nel caso concreto la domanda non lo aveva effettivamente dedotto; la corte d'appello ha escluso che fosse stato introdotto un autonomo titolo di responsabilità da custodia nei confronti della società.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stato ritenuto non violato dalla corte d'appello; semmai il primo giudice avrebbe attribuito un titolo non domandato.
La norma non è stata ritenuta pertinente alla controversia; la questione era di individuazione della corretta norma applicabile secondo jura novit curia.
Il motivo di appello era ritenuto idoneo a devolvere la questione della qualificazione giuridica della domanda e della responsabilità della società.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dal ricorrente.
È stata esclusa la violazione nella regolazione delle spese, liquidate secondo soccombenza complessiva.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al dovere di motivazione, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente sul difetto di motivazione, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione sulle spese.
Ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La responsabilità per danno cagionato da animali ex art. 2052 c.c. è una responsabilità oggettiva che grava, in via alternativa, sul proprietario o su chi utilizza l'animale per un proprio interesse autonomo, anche di mero fatto.
- La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice secondo il principio iura novit curia, ma non può essere attribuito un titolo di responsabilità diverso da quello effettivamente dedotto dalle allegazioni di parte.
- Non si forma giudicato sulla qualificazione giuridica della domanda quando l'appellante introduce difese incompatibili con tale qualificazione, anche se non l'ha impugnata espressamente.
- L'art. 2051 c.c. presuppone un diverso tema di indagine rispetto all'art. 2052 c.c.; la sua applicazione richiede specifiche allegazioni e prova della custodia della cosa, non estensibili automaticamente al caso del danno da animale.
- Il criterio della soccombenza per le spese va applicato in modo unitario con riferimento all'esito finale della lite e non può essere frazionato in base ai singoli gradi di giudizio.
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