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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24168/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto in un procedimento per reati tributari, in particolare per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Il tribunale del riesame di Mantova, in sede di rinvio, aveva rideterminato l'importo sequestrabile nella misura di 1.883.217,51 euro per ciascuna delle due società coinvolte. I ricorsi sono stati proposti nell'interesse di più soggetti, tra cui persone fisiche e difensori di una persona che si assumeva interessata dagli effetti della misura, deducendo tutti, con argomenti in larga parte sovrapponibili, che il giudice del rinvio aveva errato nel quantificare il profitto confiscabile e quindi il sequestro, perché aveva incluso nel calcolo sanzioni e interessi in modo non dovuto o comunque fino a una data successiva a quella di consumazione del reato o, al più, successiva all'esecuzione del sequestro. Le censure hanno inoltre contestato che tali poste non fossero state richieste nella domanda cautelare originaria del pubblico ministero, invocando il principio di corrispondenza tra richiesta e provvedimento, nonché l'uso acritico di un prospetto dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. La Corte però ha deciso la causa su un rilievo preliminare e assorbente: ha ritenuto inammissibili i ricorsi per difetto di legittimazione, osservando che i ricorrenti non avevano partecipato al procedimento incidentale conclusosi con il provvedimento impugnato e che, secondo giurisprudenza consolidata, il ricorso per cassazione avverso le ordinanze rese nel riesame delle misure cautelari reali spetta solo a chi abbia assunto formalmente la qualità di parte nel procedimento incidentale. Il deposito di memorie o interventi adesivi non basta a radicare tale legittimazione. Conseguentemente, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per difetto di legittimazione dei ricorrenti, ritenendo che non avessero partecipato formalmente al procedimento incidentale concluso con l'ordinanza del tribunale del riesame in sede di rinvio. Ha precisato che la legittimazione all'impugnazione delle ordinanze cautelari reali spetta solo ai soggetti che abbiano assunto la qualità di parte nel relativo procedimento e che la mera presentazione di memorie non è sufficiente. Per effetto dell'inammissibilità, ha disposto anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma richiamata quale reato presupposto e parametro per la determinazione del profitto confiscabile e del sequestro preventivo; la difesa contesta che il profitto possa includere interessi e sanzioni calcolati oltre il momento della consumazione del fatto.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato come base della confisca nei reati tributari; il profitto rilevante va commisurato al vantaggio economico indebito e costituisce il parametro del sequestro finalizzato alla confisca.

  • art. 240 c.p.

    Evocato in relazione alla disciplina generale della confisca, quale ulteriore riferimento per l'ablazione del profitto del reato.

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato quale norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca; il ricorso ne denuncia la violazione per asserita errata determinazione del quantum sequestrabile.

  • art. 324 c.p.p.

    Richiamato dalla Corte per affermare che la legittimazione a ricorrere avverso le ordinanze del riesame in materia cautelare reale spetta ai soggetti che abbiano partecipato al relativo procedimento incidentale.

  • art. 325 c.p.p.

    Richiamato nei ricorsi come norma che disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro; il testo evidenzia che il sindacato è incentrato sulla legittimazione e sulla violazione di legge.

  • art. 291 c.p.p.

    Citato dalla difesa come parametro del vincolo tra richiesta cautelare e provvedimento del giudice, per sostenere il divieto di ampliamento del petitum cautelare.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato dalla Corte per la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per delimitare l'enunciazione dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame spetta solo a chi abbia assunto formalmente la qualità di parte nel procedimento incidentale; la mera titolarità di un interesse di fatto o il deposito di memorie non sono sufficienti.
  • La partecipazione al procedimento di riesame costituisce il presupposto soggettivo della legittimazione all'impugnazione: chi non ha coltivato tempestivamente il rimedio contro il provvedimento genetico non può acquisire in seguito, per derivazione, una legittimazione impugnatoria che non ha esercitato in origine.
  • Nel giudizio di cassazione contro provvedimenti cautelari reali, la mancanza di legittimazione processuale comporta l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
  • Le questioni relative alla corretta quantificazione del profitto confiscabile e al computo di interessi e sanzioni nei reati tributari restano assorbite se il ricorso è inammissibile per ragioni preliminari di legittimazione.
  • Il deposito di scritti difensivi o l'intervento adesivo in una fase incidentale non equivale alla formale assunzione della qualità di parte e non radica, da solo, il potere di impugnare il provvedimento conclusivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSottrazione fraudolenta al pagamentoSequestro preventivo
RamiProcesso penaleReati tributariMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

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