L.R. Basilicata 37/2015
RIFORMA AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE DI BASILICATA (A.R.P.A.B.) (4)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza l’A.R.P.A.B. della Basilicata, definendone funzioni, struttura, organi, programmazione, rapporti con Regione ed enti locali, regime finanziario e controlli. È stata però totalmente abrogata dalla L.R. 20 gennaio 2020, n. 1, quindi oggi ha rilievo solo storico per fatti anteriori all’abrogazione.
Riforma dell’ARPA Basilicata e disciplina dell’Agenzia ambientale regionale
Riforma dell’A.R.P.A.B. e disciplina dell’agenzia ambientale regionale in Basilicata
La legge ha disciplinato l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Basilicata, definendone missione, assetto organizzativo, organi, programmazione, rapporti istituzionali e finanziamento. L’atto ha operato nel territorio della Regione Basilicata ed è stato poi totalmente abrogato dalla L.R. 20 gennaio 2020, n. 1, con conseguente oggi valore solo storico per i rapporti e le attività maturati prima dell’abrogazione.
Finalità, natura giuridica e principi di funzionamento
L’A.R.P.A.B. è stata configurata come ente pubblico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di ampia autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, con sede legale a Potenza. La legge le ha attribuito funzioni di vigilanza e controllo ambientale, in un quadro di imparzialità, terzietà, trasparenza, massimo rigore tecnico ed efficienza.
L’Agenzia concorreva alla promozione dello sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità ambientale in Basilicata, contribuendo anche agli standard operativi del sistema nazionale delle agenzie ambientali e al raggiungimento dei LEPTA sul territorio regionale, in coerenza con gli indirizzi della Regione.
Attività istituzionali obbligatorie e non obbligatorie
La disciplina distingueva tra attività obbligatorie e attività non obbligatorie. Erano obbligatorie quelle previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale, dagli atti di programmazione regionale e dalla Carta dei servizi, oltre alle attività espressamente richiamate nelle norme sulla prevenzione, supporto tecnico-scientifico, informazione ambientale e tutela della salute.
Le attività obbligatorie erano svolte a favore della Regione, degli enti subregionali, delle Province, dei Comuni e degli enti parco regionali, nell’interesse della collettività. Le attività non obbligatorie potevano essere svolte solo dopo l’assolvimento delle obbligatorie e solo se previste dalla Carta dei servizi.
Prevenzione, monitoraggio e controllo ambientale
L’Agenzia svolgeva il monitoraggio dello stato dell’ambiente e delle risorse ambientali, la gestione delle reti di monitoraggio, il controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali, il campionamento, le analisi, le misure e le ispezioni. Tali attività riguardavano anche fenomeni emergenziali e la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente.
Le attività di controllo potevano essere esercitate di iniziativa dell’Agenzia oppure su richiesta della Regione, delle Province, dei Comuni o di altri soggetti pubblici competenti in materia ambientale, nonché nell’ambito di programmi fondati sulle effettive condizioni ambientali del territorio e orientati anche ai LEPTA.
Supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni
L’A.R.P.A.B. forniva prestazioni tecnico-scientifiche, analitiche e di misura, elaborava proposte tecniche e rendeva pareri e valutazioni nei procedimenti amministrativi ambientali. Il supporto riguardava, tra l’altro, autorizzazioni integrate ambientali, VIA, VAS, rischio di incidenti rilevanti, bonifiche, pianificazione e programmazione ambientale, piani di emergenza, progetti di tutela ambientale e normativa tecnica.
L’Agenzia esprimeva inoltre pareri agli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni per impianti di smaltimento rifiuti e altri impianti disciplinati dalla normativa vigente.
Elaborazione dati, informazione ambientale, studio e ricerca
La legge assegnava all’Agenzia la raccolta, organizzazione ed elaborazione dei dati ambientali acquisiti nell’esercizio delle funzioni istituzionali o comunque detenuti e validati. Tali attività servivano a fornire un quadro conoscitivo dello stato dell’ambiente nel territorio regionale, sia oggettivo sia tendenziale, con attenzione a qualità, pressioni e impatti sulle matrici ambientali.
L’informazione al pubblico doveva essere tempestiva, completa, trasparente e solida sul piano tecnico-scientifico, in coerenza con la disciplina sull’accesso alle informazioni ambientali e sulla trasparenza amministrativa. L’Agenzia poteva anche partecipare ad attività di studio, ricerca e innovazione tecnologica, collaborare con istituzioni scientifiche nazionali e internazionali e con ISPRA, nonché cooperare a programmi di ricerca nazionali e comunitari.
Attività connesse alla tutela della salute
L’A.R.P.A.B. svolgeva attività di controllo ambientale e supporto tecnico-scientifico a favore della Regione, degli enti territoriali e delle strutture del Servizio sanitario regionale per le funzioni di tutela della salute, con particolare riferimento alla prevenzione collettiva. La specificazione operativa di tali attività era rimessa alla Carta dei servizi.
Carta dei servizi e delle attività
La Carta dei servizi e delle attività definiva e regolava le attività istituzionali dell’Agenzia relative alle matrici aria, acqua, suolo, sottosuolo, rifiuti e ai fattori di inquinamento fisico e biologico, distinguendo fra attività obbligatorie e non obbligatorie. Essa disciplinava anche le informazioni ambientali connesse a tali attività.
Il Direttore generale predisponiva la Carta nel rispetto della normativa vigente, degli indirizzi regionali e degli obiettivi della Giunta e del piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona. La Carta era trasmessa al Dipartimento competente, quindi alla Giunta regionale, che la inoltrava al Consiglio regionale per l’approvazione previo parere della Conferenza permanente.
Rapporti con Regione, enti locali e altri soggetti pubblici
La Giunta regionale approvava annualmente, entro il 30 ottobre, indirizzi e obiettivi prioritari dell’Agenzia, verificandone semestralmente il raggiungimento. In tale sede individuava anche il contributo regionale ordinario e il fondo per il cofinanziamento dei progetti speciali statali e comunitari.
La programmazione delle attività si articolava in piano triennale e piano annuale. Il piano triennale conteneva valutazioni di contesto, elementi strategici, piano di investimento pluriennale, piano industriale, attività interagenziali, standard operativi e formazione del personale; era predisposto dal Direttore generale e approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo parere della Conferenza permanente. Il piano annuale definiva le attività dell’anno, poteva essere integrato con attività straordinarie e doveva essere presentato entro il 30 novembre per l’approvazione regionale.
Gli uffici regionali potevano richiedere pareri, valutazioni e accertamenti tecnici all’Agenzia. Province, Comuni e altri enti pubblici si avvalevano del suo supporto tecnico-scientifico e i rapporti potevano essere regolati da convenzioni. La Regione poteva inoltre coordinare l’attività dell’Agenzia e promuovere la collaborazione con i soggetti operanti nella prevenzione e nei controlli ambientali.
Rapporti con ASL, autorità giudiziaria, ISPRA e protezione civile
Per garantire il coordinamento tra prevenzione ambientale e prevenzione igienico-sanitaria, erano previsti accordi di programma o convenzioni con le ASL, anche per attività di laboratorio, gruppi misti operativi e scambio di dati. Erano inoltre possibili convenzioni con l’Autorità giudiziaria e i corpi di polizia giudiziaria, nei limiti dell’ordinamento processuale.
L’Agenzia collaborava con ISPRA, con le altre agenzie ambientali regionali e delle Province autonome, con il Ministero dell’ambiente, con il sistema regionale di protezione civile e con altri enti pubblici e istituzioni, anche per attività di ricerca applicata.
Organizzazione interna, organi e personale
L’Agenzia era articolata in una struttura centrale regionale e in due strutture di laboratorio periferiche, denominate Dipartimenti provinciali. La disciplina interna doveva essere completata da un regolamento organizzativo da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore.
Gli organi dell’A.R.P.A.B. erano il Direttore generale e il Revisore unico dei conti. Il Direttore generale era nominato dalla Giunta regionale tra soggetti laureati con riconosciuta professionalità nel settore ambientale, con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, rinnovabile una sola volta. Esso aveva la rappresentanza legale dell’Agenzia e la responsabilità dell’attuazione dei piani, della gestione delle risorse, del bilancio, del patrimonio, della dotazione organica, della qualità dei servizi, della relazione annuale e semestrale, della Carta dei servizi e delle convenzioni.
Il Direttore generale poteva essere revocato in caso di gravi motivi, disavanzo rilevante, ripetute violazioni di legge o mancato raggiungimento degli obiettivi per cause a lui imputabili. Il Direttore tecnico-scientifico e il direttore amministrativo erano individuati dal Direttore generale mediante procedure pubbliche; il primo coordinava anche le strutture dipartimentali.
Il Revisore unico dei conti era nominato dal Consiglio regionale, doveva essere iscritto al registro dei revisori contabili da almeno cinque anni, durava in carica per la legislatura e vigilava sulla regolarità contabile e finanziaria. In caso di gravi irregolarità informava tempestivamente la Giunta regionale.
Per il personale di ruolo si applicava lo stato giuridico e il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali del comparto sanità. Il personale addetto alle ispezioni era individuato con atto del Direttore generale e poteva accedere senza preavviso alle sedi e agli impianti, richiedere documenti e svolgere i controlli; le risultanze ispettive dovevano essere comunicate ai soggetti pubblici interessati e all’autorità giudiziaria se emergenti ipotesi di reato.
Regolamenti, controlli e governance partecipata
La disciplina rinviava a regolamenti distinti per organizzazione interna, attività negoziale e contabilità/gestione economico-finanziaria, predisposti dal Direttore generale e sottoposti al controllo regionale. In via transitoria restavano efficaci i regolamenti precedenti fino all’approvazione dei nuovi.
La Conferenza permanente era il principale organo di partecipazione istituzionale per programmazione e verifica delle attività: vi partecipavano Regione, Province, Comuni e consiglieri regionali; esprimeva parere vincolante sulla Carta dei servizi, valutazioni e proposte sulle attività dell’Agenzia e parere sul piano triennale. Un Comitato tecnico la supportava, definendo indirizzi operativi e criteri di valutazione dei programmi.
Finanziamento, entrate, bilancio e indebitamento
Le attività obbligatorie erano finanziate dal contributo ordinario annuale della Regione; le attività non obbligatorie erano finanziate dai costi posti a carico dei richiedenti. I progetti comunitari, statali o di altra fonte pubblica potevano essere cofinanziati da un fondo apposito regionale.
Le entrate dell’Agenzia comprendevano contributo ordinario, contributo straordinario per il cofinanziamento dei progetti, corrispettivi per attività non obbligatorie, oneri posti dalla normativa statale a carico dei privati secondo il principio “chi inquina paga”, remunerazioni connesse al principio di precauzione, rendite patrimoniali e altre risorse eventuali.
Il Direttore generale doveva trasmettere entro il 30 aprile il bilancio consuntivo e entro il 30 ottobre il bilancio di previsione; l’anno finanziario coincideva con quello regionale. L’indebitamento era consentito solo per spese di investimento e con un limite massimo sulle annualità di ammortamento pari al 20% delle entrate considerate.
Sistema informativo ambientale, trasparenza e accesso
L’Agenzia era chiamata a gestire il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA), organizzando e rendendo fruibili i dati di interesse ambientale acquisiti nelle proprie attività e nel Centro di Monitoraggio Ambientale. Il Dipartimento Ambiente collaborava con l’Agenzia anche come punto focale regionale del sistema informativo nazionale ambientale.
La Regione, tramite il SIRA, assicurava informazione ai cittadini sullo stato dell’ambiente e pubblicava annualmente una relazione con i dati e le elaborazioni fornite dall’Agenzia. L’Agenzia doveva inoltre disciplinare con proprio atto le procedure di accesso dei cittadini ai dati e i casi di esclusione, nel rispetto della normativa sulla trasparenza.
Norma transitoria, abrogazioni e decorrenza
La legge prevedeva una fase transitoria per la Carta dei servizi: proposta entro 30 giorni, trasmissione della Giunta al Consiglio entro altri 30 giorni e approvazione consiliare entro 60 giorni dal ricevimento. Fino all’approvazione del regolamento organizzativo restava in vigore l’organizzazione esistente.
La legge ha abrogato la previgente disciplina istitutiva dell’A.R.P.A.B. ed è stata successivamente totalmente abrogata dalla L.R. 20 gennaio 2020, n. 1. L’atto è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
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