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Ordinanza

Ordinanza n. 105/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 1206/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva accolto il ricorso di primo grado e imposto all’Istituto di rivalutare l’effettiva esclusività della proposta della controinteressata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appellati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Veneto n. 1206/2025 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il giudizio cautelare riguardava il periculum in mora connesso agli effetti della sentenza, la quale aveva imposto all’Istituto provinciale per l’infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia di valutare, alla luce degli elementi evidenziati da I Virtuosi Italiani, l’effettiva esclusività della proposta della controinteressata. L’appellante aveva interesse anche rispetto alla delibera del Consiglio di amministrazione del 24 ottobre 2025, adottata in ottemperanza alla sentenza e a seguito di un rinnovato esame istruttorio; tale delibera era tuttavia oggetto di un separato giudizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che non fosse apprezzabile il periculum in mora rispetto agli effetti della sentenza impugnata. In particolare, la sentenza di primo grado non aveva direttamente attribuito o consolidato l’esito sostanziale controverso, ma aveva imposto all’Istituto una rivalutazione dell’effettiva esclusività della proposta sulla base degli elementi istruttori indicati. Inoltre, l’interesse dell’appellante riguardava la successiva delibera del 24 ottobre 2025, adottata in esecuzione della sentenza e già impugnata in un separato giudizio. La prossimità dell’udienza di merito, fissata al 7 maggio 2026, ha ulteriormente escluso la necessità della sospensione cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza è stata esaminata in sede cautelare; l’istanza è stata respinta per l’assenza di un apprezzabile periculum in mora.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare della sentenza impugnata non può essere concessa quando gli effetti della pronuncia consistono nell’imposizione all’amministrazione di una nuova valutazione istruttoria e non determinano, di per sé, un definitivo assetto lesivo degli interessi dell’appellante.
  • Il periculum in mora deve essere valutato con riferimento agli effetti attuali e diretti della sentenza impugnata; non è sufficiente allegare pregiudizi derivanti da un successivo provvedimento amministrativo adottato in esecuzione della sentenza, quando tale provvedimento è oggetto di un distinto giudizio.
  • La prossimità dell’udienza di merito può concorrere a escludere la necessità della tutela cautelare, qualora non emerga un pregiudizio imminente e irreparabile nelle more della decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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