Ordinanza n. 15/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi alla Persona del Comune di Olbia, n. 3076 del 19.12.2025, recante esclusione del concorrente Ali Assistenza S.C.S. dalla Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento di servizi finalizzati alla gestione del “Servizio Educativo Territoriale - Plus” nell’ambito territoriale sociale di Olbia - CIG B884087404 [doc. 1] e della relativa comunicazione; b) della nota del RUP prot. 182716 del 17.12.2025, recante valutazione di anomalia dell’offerta di Ali Assistenza SCS [doc. 2]; c) del verbale della Commissione di valutazione delle offerte n. 8 del 18.12.2025 [doc. 3]; d) ove occorra, della nota 1.12.2025 a firma R.U.P. a mezzo della quale la stazione appaltante ha richiesto precisazioni e chiarimenti a giustificazione della congruità dell’offerta [doc. 10]; e) ove occorra, della comunicazione del Settore AA.GG. e Servizio Provveditorato e Appalti di Beni e Servizi del Comune di Olbia, Prot. n. 171576 del 27.11.2025 (mai trasmessa); f) ove occorra, di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti o comunque collegati ai provvedimenti impugnati. Per la declaratoria di inefficacia del contratto e per il risarcimento in forma specifica o per equivalente, nell’ipotesi denegata in cui, nelle more del giudizio, la stazione appaltante stipuli il contratto con l’illegittima aggiudicataria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento del Servizio Educativo Territoriale - Plus, connessa valutazione di anomalia dell'offerta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione disposta dal Comune di Olbia all'esito della verifica di anomalia dell'offerta, chiedendone la sospensione e, in caso di stipulazione del contratto, la declaratoria di inefficacia e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Il provvedimento di esclusione ha ritenuto l'offerta anormalmente bassa e complessivamente insostenibile, rilevando che nei giustificativi sarebbero stati modificati i costi della manodopera dichiarati in sede di offerta e che, una volta considerate le attività migliorative e ulteriori, le somme disponibili per le spese di gestione e i servizi implementativi non sarebbero state sufficienti. La ricorrente ha dedotto che i giustificativi non avevano modificato i costi della manodopera, ma ne avevano soltanto specificato la composizione, distinguendo il costo relativo al monte ore ordinario da quello relativo alle azioni migliorative. Ha inoltre sostenuto che l'Amministrazione avrebbe conteggiato due volte i costi della manodopera relativi alle azioni migliorative, giungendo erroneamente al giudizio di non sostenibilità dell'offerta. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per mancata contestazione di tutte le ragioni poste a fondamento del provvedimento plurimotivato di esclusione. In sede cautelare il TAR ha esaminato sommariamente il fumus della censura relativa all'asserita doppia imputazione dei costi e alla sostenibilità economica dell'offerta.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Pur nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, il giudizio di anomalia della stazione appaltante non è apparso manifestamente abnorme. In particolare, il giudizio di esclusione risultava compatibile anche con la ricostruzione prospettata dalla ricorrente, secondo cui i costi della manodopera indicati nell'offerta comprendevano quelli relativi alle attività migliorative straordinarie. Il RUP aveva infatti individuato ulteriori costi, non strettamente riconducibili alle voci componenti il costo della manodopera secondo le Tabelle ministeriali, che l'impresa avrebbe comunque dovuto sostenere per attuare le misure di welfare e benefit, lo spazio neutro e la mediazione culturale. Secondo il TAR, il giudizio di anomalia non sembrava quindi basarsi sulla duplicazione dei medesimi costi, ma sull'individuazione di spese ulteriori non sostenibili alla luce dell'offerta formulata. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. È stata fissata l'udienza pubblica del 27 maggio 2026 per la definizione del merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso la sussistenza delle condizioni per concedere la sospensione.
Tabelle ministeriali sul costo della manodopera
Sono state utilizzate come parametro per distinguere le voci strettamente riconducibili al costo della manodopera dalle ulteriori spese necessarie per l'attuazione delle attività migliorative.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può negare la sospensione dell'esclusione da una gara quando il giudizio di anomalia, pur ancora soggetto alla cognizione piena di merito, non appaia manifestamente abnorme.
- La verifica di anomalia può fondarsi sull'individuazione di spese ulteriori rispetto al costo della manodopera in senso stretto, quando tali spese siano necessarie per l'attuazione delle prestazioni migliorative e non risultino sostenibili alla luce dell'offerta complessiva.
- La circostanza che l'offerta includa i costi della manodopera relativi alle attività migliorative non esclude che la stazione appaltante possa verificare separatamente la copertura di ulteriori costi, diversi dalle voci del costo della manodopera, necessari per realizzare quelle attività.
- La valutazione della sostenibilità dell'offerta non integra necessariamente una doppia imputazione dei costi quando la stazione appaltante considera, oltre al costo della manodopera, ulteriori spese operative necessarie per l'esecuzione delle prestazioni offerte.
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