Ordinanza n. 197/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento previa adozione di misure cautelari dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Sede diplomatica in relazione alla domanda di visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla sede diplomatica sulla domanda di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla sede diplomatica in relazione alla domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato, chiedendo anche l'adozione di misure cautelari. Il TAR ha rilevato, in sede cautelare, la mancanza di una procura alle liti dotata dei requisiti per poter essere fatta valere nello Stato italiano. Il Collegio ha inoltre fatto salva ogni valutazione sulla possibile inammissibilità del ricorso alla luce della sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 2 ottobre 2025, n. 11.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. La ragione immediata della decisione è la mancanza di una procura alle liti avente i requisiti necessari per essere utilizzata in Italia. Il TAR non ha definito nel merito l'azione contro il silenzio e ha rinviato ogni considerazione sulla possibile inammissibilità del ricorso, anche alla luce della sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della decisione in rito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato 2 ottobre 2025, n. 11
Indicata come possibile ulteriore parametro per valutare l'ammissibilità del ricorso; il testo non espone il principio affermato dalla pronuncia.
Massime di principio
- La domanda cautelare può essere respinta in rito quando la procura alle liti non possiede i requisiti necessari per poter essere fatta valere nello Stato italiano.
- Il giudice cautelare può riservare a una successiva fase la valutazione della possibile inammissibilità dell'azione contro il silenzio, senza definire tale questione nell'ordinanza cautelare.
- In presenza di una decisione cautelare adottata per una ragione processuale, le spese della fase possono essere compensate in considerazione della natura in rito della pronuncia.
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