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Legge

L.R. Toscana 82/2020

Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011.

Normativa regionaleL.R. Toscana 82/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina toscana sui sottoprodotti e sull’uso di impianti fotovoltaici a terra. Prevede la possibilità per la Giunta di adottare linee guida regionali in materia di sottoprodotti e introduce, per le aree rurali, limiti di potenza e intese con i Comuni per gli impianti fotovoltaici; le disposizioni sui fotovoltaici sono però state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 177/2021.

Linee guida regionali sull’economia circolare e limiti agli impianti fotovoltaici a terra

Linee guida regionali in materia di economia circolare e disciplina degli impianti fotovoltaici a terra

La legge regionale Toscana interviene su due ambiti: la gestione dei sottoprodotti, in chiave di economia circolare, e le prescrizioni per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree rurali. Il testo modifica la l.r. 34/2020 e la l.r. 11/2011, ma le disposizioni relative ai fotovoltaici sono state successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 177/2021.

Economia circolare e sottoprodotti

La legge aggiorna il quadro di riferimento della l.r. 34/2020, richiamando espressamente anche gli articoli 183 e 184-bis del d.lgs. 152/2006 e il regolamento ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, relativo ai criteri indicativi per dimostrare la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

Sul piano sostanziale, viene attribuito alla Giunta regionale il potere di adottare linee guida in materia di sottoprodotti, nel rispetto della normativa statale e dei decreti ministeriali richiamati dalla disciplina nazionale. Le linee guida sono finalizzate a:

  • individuare modalità operative uniformi su tutto il territorio regionale;
  • agevolare l’applicazione dell’art. 184-bis del d.lgs. 152/2006;
  • contribuire alla riduzione della produzione di rifiuti;
  • tenere conto, se del caso, dell’esito dei tavoli tecnici previsti dalla stessa l.r. 34/2020.

Impianti fotovoltaici a terra nelle aree rurali

La legge inserisce nel preambolo della l.r. 11/2011 una motivazione espressa di tutela delle aree agricole, volta a prevenire effetti negativi derivanti da uno sviluppo non controllato di grandi installazioni fotovoltaiche a terra e da eccessivi consumi di suolo.

Nella disciplina sostanziale venivano previste queste regole per le aree rurali individuate dagli strumenti di pianificazione e dagli altri atti di governo del territorio:

  • ammissibilità di impianti fotovoltaici a terra fino a 8.000 kW per singolo impianto, fatte salve le aree già individuate dall’art. 5 della l.r. 11/2011;
  • per gli impianti di potenza superiore a 1.000 kW, rilascio dell’autorizzazione unica previa intesa con il comune o i comuni interessati;
  • applicazione delle nuove regole anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore, sia per l’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 sia per il provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006.

Regime successivo e utilità pratica

Le disposizioni sull’installazione di impianti fotovoltaici a terra risultano oggi prive di utilità applicativa pratica, perché la Corte costituzionale, con sentenza n. 177/2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge. Rimane invece rilevante la parte che modifica la disciplina regionale sui sottoprodotti e sulle linee guida in materia di economia circolare.

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