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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26288/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della CTR che aveva confermato l'avviso di accertamento 2005: recupero IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, maggiori imposte IRES e IRAP, sanzioni e interessi; il ricorso articolava sette motivi tra cui contestazioni sulla utilizzabilita' del PVC e relativi allegati, sul potere istruttorio del giudice tributario dopo l'abrogazione del comma 3 dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, sulla produzione di documenti in appello, sull'omesso esame di fatti decisivi, sulla deducibilita' dei costi ai fini delle imposte dirette, su presunte violazioni della normativa iva e sul calcolo delle sanzioni

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sei dei sette motivi e ha accolto il quarto motivo relativo alla deducibilita' dei costi ai fini delle imposte dirette. Ha ritenuto che l'art. 14, comma 4-bis, della l. 537/1993 (come modificato) consente la deduzione dei costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti ai fini delle imposte sui redditi, anche se l'acquirente era consapevole della fraudolenza, purché i costi non siano stati utilizzati direttamente per commettere reati e siano rispettati i principi del TUIR (effettivita', inerenza, competenza, certezza, determinatezza). Poiche' l'Amministrazione non ha dimostrato che i costi siano stati impiegati per commettere reati, la Corte ha cassato la decisione della CTR in relazione a quel profilo e ha rinviato la causa alla CTR dell'Abruzzo - sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, per verifiche di merito e rideterminazione delle imposte e delle sanzioni; le restanti censure sono state respinte e rimangono ferme le statuizioni sulla ripresa dell'IVA salvo il riesame conseguente il rinvio

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    Dopo l'abrogazione del comma 3 non si esclude del tutto un potere residuo della commissione tributaria di acquisire prove (accessi, ispezioni, richieste a organi dello Stato), ma tale potere e' limitato ai fatti dedotti dalle parti; nella specie la CTR ha fondato la decisione principalmente sui documenti ammessi ai sensi dell'art. 58

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2

    Consente alle parti di produrre in appello nuovi documenti anche se preesistenti al giudizio di primo grado; la Corte conferma la possibilita' di utilizzare tali documenti in appello senza formale provvedimento di ammissione

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    Il raddoppio dei termini per l'accertamento si applica anche se non e' stata presentata denuncia, quando sussiste una violazione che impone l'obbligo di denuncia, come nel caso di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti

  • legge n. 74 del 2000

    Norma che disciplina i reati tributari; la CTR ha ritenuto che l'emissione di fatture fittizie puo' integrare il reato previsto da tale normativa

  • legge n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis (modificato dal d.l. n. 16/2012)

    La Corte interpreta la norma nel senso che, ai fini delle imposte sui redditi, l'acquirente puo' dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti (anche se consapevole), a condizione che i costi non siano stati usati direttamente per commettere reati e che vengano rispettati i principi sostanziali del TUIR (effettivita', inerenza, competenza, certezza, determinatezza)

  • TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), principi di deducibilita'

    I requisiti di effettivita', inerenza, competenza, certezza e determinabilita' devono essere verificati dal giudice di merito per concedere la deduzione; la Corte rimanda tale accertamento al giudice di rinvio

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 21

    Non esiste obbligo normativo di distinguere in fattura il costo della materia prima dalla lavorazione nel prezzo del prodotto finito; la mancata separazione non e' di per se' motivo di esclusione dell'operazione

  • codice di procedura civile, art. 360 n. 5

    La censura per omesso esame di fatto decisivo e' inammissibile se priva di specificita'; il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, la prova da cui risulta e la sua decisivita'

  • codice di procedura civile, art. 115, comma 2

    Richiamato nella contestazione circa fatti 'notori' e valutazioni della CTR; la Corte ha ritenuto infondate le censure su questo punto

Massime di principio

  • La produzione in appello di documenti preesistenti e' ammessa (art. 58 d.lgs. 546/1992): l'amministrazione puo' allegare documenti non prodotti in primo grado purché depositati regolarmente in appello; non e' indispensabile un formale provvedimento di ammissione
  • La qualificazione di operazioni come soggettivamente inesistenti puo' legittimare il recupero dell'IVA, ma non comporta automaticamente la perdita della deducibilita' dei costi ai fini delle imposte dirette: per escludere la deduzione l'Amministrazione deve dimostrare che i costi sono stati usati direttamente per commettere un reato
  • L'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993 tutela la possibilita' di deduzione dei costi anche quando l'acquirente fosse consapevole della fraudolenza, a condizione che i requisiti sostanziali del TUIR siano rispettati; la verifica di tali requisiti spetta al giudice di merito
  • Il potere istruttorio del giudice tributario dopo l'abrogazione del comma 3 dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 e' limitato e va esercitato nei limiti dei fatti dedotti dalle parti e delle acquisizioni consentite dalla disciplina processuale
  • In cassazione le doglianze per omesso esame di fatto devono essere formulate con specificita' (indicazione del fatto storico, della fonte e della decisivita'); la genericita' determina l'inammissibilita' del motivo
  • Le questioni relative alla separazione tra effetti IVA e deducibilita' fiscale vanno trattate distintamente: l'accertamento IVA non esclude automaticamente la deduzione ai fini delle imposte sui redditi, che richiede un autonomo giudizio di merito

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