Sentenza del 04/09/2017 n. 3497 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Avviso di accertamento - Sottoscrizione dell'atto - Delega di firma - Obbligo di allegazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non è stata accolta. L’art. 42, comma 3, del d.P.R. 600/1973 prevede la nullità dell’avviso esclusivamente quando manca la sottoscrizione dell’atto. Non è invece necessario allegare la delega di firma né fornire preventivamente la prova che il firmatario rappresenti l’Ufficio. Il contribuente può contestare la legittimazione del firmatario, ma deve farlo con uno specifico motivo di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento sotto il profilo della sottoscrizione, sostenendo che l’atto fosse nullo perché non era stata allegata la delega di firma e non era stata dimostrata la legittimazione del soggetto che lo aveva sottoscritto.
Norme richiamate
Art. 42, comma 3, del d.P.R. 600/1973
La nullità dell’avviso di accertamento è prevista per la mancata sottoscrizione dell’atto.
La norma sanziona con la nullità l’assenza della sottoscrizione, ma non impone l’allegazione della delega di firma né la dimostrazione preventiva dei poteri rappresentativi del firmatario. L’eventuale difetto di legittimazione deve essere contestato specificamente dal contribuente.
Massime di principio
- La mancata allegazione della delega di firma, di per sé, non determina la nullità dell’avviso di accertamento.
- Per contestare la validità dell’atto occorre distinguere tra assenza materiale della firma, che può comportare nullità, e asserita mancanza dei poteri del firmatario, che deve essere dedotta con uno specifico motivo di ricorso.
- Il contribuente non può limitarsi a eccepire genericamente che la firma non sia stata apposta da un soggetto legittimato: deve formulare una contestazione puntuale sulla legittimazione del firmatario.
- In situazioni analoghe, l’Amministrazione non è tenuta ad allegare spontaneamente la delega all’avviso, salvo che la sua validità o l’effettiva legittimazione del firmatario siano specificamente contestate.
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