Sentenza del 04/05/2018 n. 10637 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della CTR del Lazio che aveva annullato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1998, con cui erano stati accertati maggiori ricavi e maggiore imponibile ai fini IRPEF, IRAP e IVA. Sosteneva, tra l'altro, che la motivazione della sentenza fosse apparente, che le istanze di condono presentate dal contribuente ai sensi della legge n. 289 del 2002 fossero incomplete o invalide, che la consegna del processo verbale di constatazione impedisse il condono tombale, che l'accertamento fosse tempestivo e che il giudice tributario avrebbe dovuto rideterminare nel merito i ricavi non dichiarati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto valida la motivazione della CTR, anche se in larga parte riproduttiva delle difese del contribuente, purché le ragioni della decisione siano comunque chiare e riferibili al giudice. Ha inoltre considerato regolare l'adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dall'art. 15 della legge n. 289 del 2002, con conseguente assorbimento delle censure relative ai termini di accertamento e alla necessità di rideterminare i ricavi. La Corte ha però escluso che il condono potesse produrre effetti sull'IVA, in quanto incompatibile con gli obblighi europei di integrale riscossione dell'imposta. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.300 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15
La definizione agevolata del processo verbale di constatazione è stata ritenuta validamente perfezionata con riferimento alla controversia esaminata, impedendo all'Amministrazione di far valere le conseguenze dell'accertamento per le imposte interessate, salvo il limite dell'IVA.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 14, lettera a)
La consegna al contribuente di un processo verbale di constatazione può costituire causa ostativa al condono tombale, perché equivale, quanto alla conoscenza dell'atto, alla notificazione. Tale preclusione non opera però quando il verbale sia stato validamente definito ai sensi dell'art. 15.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2
Una sentenza tributaria non è nulla per il solo fatto di riprodurre le argomentazioni di una parte, se le ragioni della decisione risultano comunque chiare, univoche, esaustive e attribuibili al giudice.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 35, comma 3
Le questioni relative ai poteri del giudice tributario di decidere nel merito e rideterminare l'imponibile sono state dichiarate assorbite, poiché la valida definizione agevolata rendeva non necessaria la ricostruzione giudiziale dei ricavi.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
La questione della proroga dei termini di accertamento è stata ritenuta assorbita dalla validità del condono, che ha eliminato la rilevanza pratica della contestazione sui termini.
Direttiva 77/388/CEE, artt. 2 e 22, e Trattato CE, art. 10
Gli obblighi europei impongono agli Stati membri di garantire la riscossione integrale dell'IVA e di contrastare frodi ed evasioni; per questo un condono che comporti una sostanziale quasi-esenzione dell'IVA non può essere applicato.
Massime di principio
- La validità di un condono fiscale deve essere verificata in concreto, considerando il contenuto dell'istanza, il periodo d'imposta e il tipo di violazioni o imposte interessate.
- La consegna di un processo verbale di constatazione può avere effetti equivalenti alla notificazione e impedire il condono tombale, salvo che il verbale sia stato validamente definito mediante una specifica procedura agevolata.
- Un condono nazionale non può normalmente estendersi all'IVA quando determini una riduzione sproporzionata dell'imposta dovuta o comprometta gli obblighi europei di integrale riscossione e contrasto alle frodi.
- La motivazione giudiziaria può anche riprendere le argomentazioni di una parte, purché il testo consenta di individuare una decisione effettivamente assunta dal giudice e le ragioni siano comprensibili e verificabili.
- Quando una definizione agevolata è validamente perfezionata, le questioni sull'entità dei ricavi, sui termini dell'accertamento o sulla rideterminazione dell'imponibile possono diventare irrilevanti o essere dichiarate assorbite.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 mag 2018Sentenza del 04/05/2018 n. 94 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 4 mag 2018Sentenza del 04/05/2018 n. 806 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 4 mag 2018Sentenza del 04/05/2018 n. 821 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 4 mag 2018Sentenza del 04/05/2018 n. 1875 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 4 mag 2018Sentenza del 04/05/2018 n. 1883 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 4 mag 2018Sentenza del 04/05/2018 n. 2023 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →