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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8356/2022 del 15/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Comune notificava alla ricorrente un avviso di 'decertamento in rettifica' per omesso/ parziale versamento ICI relativo al 2008, negando l'esenzione per abitazione principale perché il nucleo familiare era individuato a Firenze. La CTP di Lucca aveva accolto il ricorso della Apollonio; la CTR Toscana riformava accogliendo l'ente locale. La ricorrente impugnava in Cassazione sostenendo, su sette motivi, principalmente vizi procedurali dell'appello del Comune (notifica intempestiva, mancata attestazione di conformità della copia inviata alla segreteria, mancato deposito della documentazione di notifica) e, sul merito, contestando l'esclusione dell'esenzione per abitazione principale in ragione della separazione di fatto dai coniugi e l'uso strumentale di separazioni per eludere l'imposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (decorso del termine per impugnare: l'appello del Comune è stato spedito il 3.10.2015 oltre il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. così come modificato dalla legge n. 69/2009). Assorbiti gli altri motivi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l'appello, determinando il passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Lucca favorevole alla Apollonio. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese del grado d'appello (compensi euro 500,00 oltre accessori) e al rimborso per il giudizio di Cassazione (euro 700,00 più euro 200,00 per rimborsi e accessori, oltre contributo unificato).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992

    artt. 20, 21, 22, 27, 28, 38 comma 3, 53, 57, 61

    Norme processuali tributarie richiamate per regole di notifica, costituzione in giudizio e oneri probatori; la Corte valuta la correttezza delle notifiche e della costituzione del Comune sulla base di queste disposizioni

  • codice di procedura civile

    art. 327, art. 360 (n. 3, n. 4, n. 5), artt. 91 e 92; art. 2909 c.c. citato nel ricorso

    Art. 327 c.p.c. (termine per impugnare le sentenze) interpretato alla luce della modifica introdotta dalla legge n. 69/2009: termine semestrale applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4/7/2009; art. 360 c.p.c. utilizzato per fondare i motivi di cassazione (vizi di motivazione, nullità, omesso esame di documenti decisivi); artt. 91-92 c.p.c. richiamati per le spese di lite

  • legge 18 giugno 2009, n. 69

    art. 46, comma 17; art. 58, comma 1

    Ha ridotto il termine per impugnare le sentenze da un anno a sei mesi; la novella è applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4/7/2009 e si ritiene applicabile anche alle fasi successive del giudizio

  • D.L. 132/2014

    Ha modificato la sospensione feriale (1-31 agosto) incidendo sul computo dei termini processuali; la Corte rileva però che la novella non era applicabile al termine scaduto nel caso in esame

  • D.P.R. n. 93/2008

    Norme amministrative richiamate dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle residenze e dei connessi effetti fiscali; la Corte non decide il merito dell'esenzione in base a questa norma perché risolve il caso per motivi processuali

  • d.lgs. n. 504/1992

    Norma fiscale richiamata in relazione all'esenzione per abitazione principale; nella discussione la ricorrente sosteneva che l'agevolazione concerne l'unità immobiliare del soggetto passivo e non i suoi familiari, ma la Corte non è entrata nel merito essendosi pronunciata per motivi procedurali

  • D.P.R. n. 223/1998

    Richiamato dalla ricorrente in ordine alla normativa delle agevolazioni/tributi locali; interpretazione non decisa nel merito per la prevalenza del vizio processuale

Massime di principio

  • Termini di impugnazione: per i giudizi iniziati dopo il 4/7/2009 il termine per proporre appello è quello semestrale dell'art. 327 c.p.c.; la notifica deve essere eseguita entro tale termine: il mancato rispetto comporta l'inammissibilità dell'appello e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado
  • Prova della notifica e della costituzione: l'amministrazione che impugna deve curare la regolarità formale della notifica e del deposito della documentazione probatoria (attestazione di conformità della copia inviata, ricevute, data di spedizione e di ricezione); difetti sostanziali possono determinare l'inammissibilità dell'impugnazione
  • Se la pronuncia di merito del grado successivo è fondata su vizi procedurali dell'appello (tempestività, modalità di notifica) il giudice di legittimità può cassare la sentenza impugnata e dichiarare inammissibile l'appello, con conferma della decisione favorevole al contribuente
  • Sull'esenzione per abitazione principale: in generale l'agevolazione è riferita all'unità immobiliare del soggetto passivo e va accertata la reale dimora abituale; il semplice trasferimento formale o 'separazioni di fatto' possono essere scrutinati per verificare elusioni, ma l'accertamento richiede prova adeguata (es. utenze, elementi di fatto) se si discute il merito
  • Per gli enti pubblici: usare strumenti certi (PEC, raccomandata A/R, protocolli di deposito con attestazione) per le comunicazioni e la costituzione in giudizio al fine di evitare vizi formali che possano compromettere l'azione impugnatoria
  • In presenza di questioni processuali rilevanti (tempestività, nullità di notifica) il giudice di legittimità può assorbire i motivi di merito; pertanto, in situazioni analoghe, è prioritario verificare la regolarità procedurale prima di discutere il merito tributario

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